TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 ottobre 2017, n. 10770

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo

Data Documento: 2017-10-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’Anvur,  sia in senso negativo, per cui al mancato superamento delle mediane debba seguire necessariamente il diniego dell’abilitazione, sia in senso positivo, per cui deve essere riconosciuta l’abilitazione a coloro che abbiano integrato i parametri quantitativi, senza una valutazione di merito sulla qualità scientifica delle pubblicazioni basata essenzialmente sui criteri di cui all’art. 5, comma 2, d.m. 7 giugno 2012, n. 76, e sugli gli altri titoli (partecipazione a progetti di ricerca, attività di docenza, attività di referaggio, partecipazione a comitati editoriali di ricerca ecc.), espressamente previsti dal comma 3 del medesimo art. 5 cit. (per la seconda fascia).

Contenuto sentenza

N. 10770/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04102/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4102 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Nocita, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Covino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tavosanis, [#OMISSIS#] Andreose, [#OMISSIS#] Capelli non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento di approvazione degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di seconda fascia – Settore concorsuale 10/F3 — Linguistica e Filologia Italiana, pubblicati in data 16.01.2014 sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui è stata dichiarata non abilitata la Dott.ssa [#OMISSIS#] Nocita;
b) dei verbali da n. 1 a n. 19 e della relazione riassuntiva, compresi i relativi allegati, redatti dalla commissione giudicatrice nella suddetta procedura;
e) dei giudizi individuali e collegiali formulati dalla citata commissione sul profilo scientifico della ricorrente;
d) dei Decreti Direttoriali n. 47 del 09.01.2013, n. 343 del 25.02.2013, n. 732 del 22.04.2013, n. 1159 del 19.06.2013, n. 1263 del 28.06.2013, n. 1718 del 20.09.2013, n. 1767 del 30.09.2013 con i quali sono stati prorogati i lavori delle commissioni per l’ASN;
e) del Decreto Ministeriale n. 76 del 07.06.2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
f) della Delibera dell’ANVUR n. 50 del 21.06.2012;
g) del documento del Consiglio Direttivo dell’ANVUR denominato “Abilitazione scientifica nazionale – normalizzazione degli indicatori per l’età accademica”;
h) del Decreto Direttoriale n. 411 del 19.11.2012, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice nella procedura de qua;
i) della nota della Direzione Generale del MIUR del 14.11.2013 — di tenore sconosciuto – avente ad oggetto il “Ricalcolo degli indicatori non bibliometrici”;
j) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Scalise, in sostituzione dell’Avv. F. [#OMISSIS#], e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsale 10/F3 — Linguistica e Filologia Italiana, ex art. 16 della L. n. 240/2010.
L’esito della procedura è stato sfavorevole alla ricorrente che quindi ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi;
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 240 del 30.12.2010 e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 222 del 14.09.2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 7.8.1990. Violazione e falsa applicazione degli arti. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di legittimo affidamento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta, perplessità, illogicità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.
L’articolo 6 del regolamento 76/2010 ha previsto che l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti sulla base delle regole di cui all’allegato A, numero 3, lettera b), e all’allegato B, numero 4, lettera b), ossia siano superiori alla mediana in almeno due (per i settori bibliometrici) e uno (per i settori non bibliometrici) degli indicatori previsti.
Il suddetto decreto introduce il principio dell’età accademica – intesa come “periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale” – al fine della determinazione dell’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, al fine di razionalizzare i parametri bibliometrici a seconda dell’età accademica.
La delibera dell’ANVUR n. 50 del 21.06.2012, che ha introdotto le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale, all’articolo 17 prevede il cosiddetto h-index disponendo che “ai fini della procedura di abilitazione, la normalizzazione per età accademica degli indicatori avviene dividendo il valore di ogni indicatore per l’età accademica, rilevabile dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale”.
In un documento pubblicato sul sito dell’ANVUR nell’agosto 2012 – dopo l’emanazione del decreto direttoriale di indizione della procedura selettiva in questione – dal titolo “Abilitazione scientifica nazionale – normalizzazione degli indicatori per l’età accademica” è stato invece introdotto il cosiddetto contemporary h-index, secondo il quale la normalizzazione si calcola sulla base di ognuno degli articoli dividendo il numero delle citazioni ricevute per il numero degli anni intercorso dall’anno di pubblicazione all’anno di riferimento del database, il tutto moltiplicato per quattro così da ottenere valori numerici ragionevoli.
Il regolamento non farebbe riferimento all’età accademica del singolo articolo, ma alla normalizzazione basata sull’età accademica del concorrente.
Con nota del 27.8.2012 l’ANVUR ha modificato la configurazione delle mediane, in modo che per i settori bibliometrici il valore delle mediane risulta cresciuto, mentre per quelli non bibliometrici il valore delle mediane risulta diminuito.
Ciò avrebbe compromesso il curriculum della ricorrente nel corso degli anni e stravolgendo i requisiti di accesso.
In particolare, la decisione di utilizzare, per il calcolo di tali indicatori, le mediane ricavate dalla produzione scientifica dei professori di ruolo nei precedenti dieci anni, avrebbe introdotto nel sistema una notevole aleatorietà di metodo e di merito, impedendo tra l’altro ai candidati di conoscere con sufficiente anticipo i requisiti da superare per conseguire l’abilitazione;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 30.12.2010 (sotto altro profilo). Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 e dell’art. 8, comma 4, del d.p.r. n. 222 del 14.09.2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e dell’allegato 13 del d.m. n. 76/2012. Violazione e falsa applicazione degli artt. i e 3 della l. n. 241 del 07.08.1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione. Eccesso dl potere per difetto di istruttoria, inosservanza di circolari, sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, travisamento ed errata valutazione dei fatti.
La ricorrente ha superato due delle tre mediane di riferimento, finalizzate a registrare oggettivamente “l’impatto” della produzione scientifica del singolo candidato.
La Commissione, quindi, avrebbe del tutto ignorato il dato degli indicatori scientifici e non avrebbe indicato in modo analitico le ragioni del diniego di abilitazione. Alla candidata sarebbe stata attribuita una pubblicazione (un “commento on line a dieci novelle del Decameron”) che non rientra tra i titoli prodotti (autrice di un ebook sulle novelle del Decameron che però non è stato disponibile on line); il commissario [#OMISSIS#] Marmi avrebbe affermato che “due monografie computate sono costituite dalle suddette due versioni del Decameron ipertestuale”. I suddetti titoli del 1998 e del 2000 non avrebbero potuto rientrare nella valutazione perché anteriori all’ultimo decennio, né figuravano nella lista dei 12 titoli allegati telematicamente che ciascun candidato poteva presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l n 241 del 07.08.1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento.
Lo svolgimento dei lavori della commissione sarebbe illegittimo, in quanto i tempi utilizzati per la valutazione sono stati tali da risultare incompatibili con un esame attento dei curricula e delle pubblicazioni presentati dai candidati;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 241 del 07.08.1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. f), della l. n. 240 del 30.12.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del d.p.r. n. 222 del 14.09.2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, ingiustizia manifesta, inosservanza di circolari e sviamento.
Il MIUR non avrebbe rispettato le modalità di sorteggio per l’identificazione dei commissari all’interno delle varie liste degli aspiranti commissari, che erano state fissate e pubblicizzate in una nota esplicativa pubblicata sul proprio sito internet, secondo cui nell’estrazione della sequenza casuale di numeri corrispondenti ai numeri d’ordine degli aspiranti commissari, detta sequenza avrebbe dovuto essere unica per tutte le commissioni, al fine di garantire la massima semplicità e sicurezza della procedura.
Tuttavia, il MIUR non avrebbe impiegato la chiave sorteggiata nella prima seduta del 30 ottobre 2012 (11-14-1-5), ma avrebbe utilizzato chiavi multiple violando il d.P.R. n. 222/2011;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 165/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 4 e 9, del d.p.r. n. 222/2011. Illegittima composizione della commissione per assenza di esperti nel ssd m-psi/06. Violazione e falsa applicazione degli artt, 3 e 97 della costituzione. Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento tra i candidati.
Le valutazioni non sarebbero state effettuate da esperti nel medesimo settore scientifico disciplinare in cui è inquadrata la odierna ricorrente, posto che la commissione, unica per i due ambiti disciplinari di Filologia italiana (L/FIL/LET/13) e linguistica italiana (L/FIL/LET/12), è formata da 5 docenti di linguistica, senza alcun insegnante di filologia italiana.
Nel caso di specie, nessuno dei commissari nominati apparterrebbe al SSD L/FIL/LET/13.
Tant’è che nella valutazione delle pubblicazioni non sono state riconosciute pertinenti al settore concorsuale di riferimento talune pubblicazioni proprie invece del SSD L/FIL/LET/13;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. d) ed e) della l. n. 240/2010, nonché dell’art. 8, comma 6, del d.p.r. n. 222/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 6, del d.d. n. 222 del 20.07.2012 (bando di concorso) e dell’art. 1, comma 394, della l n 228/2012 (c.d. legge di stabilità). Eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento.
Gli atti conclusivi e/o di approvazione della procedura concorsuale di cui trattasi sarebbero illegittimi in quanto adottati oltre il termine perentorio previsto dalla legge per la conclusione dei lavori da parte delle commissioni giudicatrici.
Il bando approvato con decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.07.2012 per cui la procedura sarebbe dovuta terminare il 27.12.2012.
Invece, il 9.01.2013 i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni sono stati definiti con D.D. n. 47. Il successivo 25.02.2013 i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni sono stati ridefiniti con D.D. n. 343. Il 22.04.2013 c’è stata un’ulteriore rideterminazione dei suddetti termini con D.D. n. 732, seguita da ulteriore proroga in data 19.06.2013 con D.D. n. 1159, in data 28.06.2013 con D.D. n. 1263, in data 20.09.2013 con D.D. n. 1718 e il 30.09.2013 con D.D. n. 1767.
Le proroghe successive al 30.06.2013 non disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia, comporterebbero la nullità degli atti della commissione successivi alla data indicata.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 2.7.2014 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione con ordinanza n. 2984.
All’udienza del 4 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo la ricorrente contesta in termini generali il sistema adottato dall’ANVUR per il calcolo delle mediane di produttività scientifica di cui all’art. 6 e agli Allegati A e B D.M. n. 76 del 2012, il quale sarebbe nel complesso inattendibile (come dimostrerebbero alcune determinazioni dell’ANVUR di rettifica nel calcolo delle mediane, settore per settore), in quanto avrebbe introdotto nel sistema una notevole aleatorietà di metodo e di merito, impedendo ai futuri candidati di conoscere con sufficiente anticipo i requisiti da superare per conseguire l’abilitazione.
Il sistema delle mediane, come in concreto attuato, sarebbe connotato da lacunosità e aleatorietà, in aperto contrasto con i principi ispiratori della legge n. 240 del 2010.
Il motivo è infondato sia per genericità, che per la inconferenza rispetto alla situazione della ricorrente.
In particolare, le censure svolte nei confronti del sistema delle “mediane” degli indicatori di produttività scientifica, nell’ambito del sistema ASN, non si traducono in rilievi puntuali sul piano della legittimità dell’azione amministrativa, integrando piuttosto critiche di metodo e di opportunità della scelta ministeriale (art. 6 D.M. n. 76 del 2012, istitutivo dei criteri di valutazione nell’ambito dell’abilitazione scientifica nazionale) di attribuire un ruolo decisivo alle c.d. “mediane”, nella misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), D.M. cit. imponendo alle Commissioni di tener conto degli indicatori bibliometrici indicati negli Allegati A e B e di attenersi al principio secondo il quale l’abilitazione alla seconda fascia può essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato B, numero 3, lettera b (art, 6 comma 4, D.M. n. 76 del 2012).
Le lacune e le inesattezze nell’attuazione del sistema delle mediane, quindi, sono state dedotte in termini del tutto generici e non specificamente riferibili alla concreta situazione in cui versa la ricorrente, che peraltro ha superato tutte le tre mediane previste. Pertanto non è stato dimostrato come la erroneità del sistema di calcolo abbia potuto nuocere, in concreto alla istante, il cui giudizio negativo non si basa sull’omesso superamento delle mediane, ma sulla qualità delle pubblicazioni indicate ai fini della valutazione.
Deve essere disatteso anche il secondo motivo con il quale di deduce il difetto di motivazione dell’avversato giudizio di non abilitazione.
Gli elementi forniti dalla commissione, con riferimento alla qualità delle pubblicazioni giudicate, le quali evidenziano il “profilo di una studiosa attenta”, che tuttavia “mostra di non avere ancora sperimentato in modo ampio le metodologie del settore”, devono raccordarsi con i criteri predeterminati già a livello normativo (confermati dalla commissione) e, in fatto, con i dati oggettivi emergenti dallo stesso curriculum presentato: l’esame critico congiunto e contestuale di detti elementi, consente di ritenere integrati i parametri motivazionali minimi prescritti in generale dall’art. 3 L. n. 241 del 1990 e, nello specifico ambito, dall’art. 3, comma 3, D.M. 76 del 2012 che prescrive un motivato giudizio complessivo “basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni”.
In linea con i propri precedenti, la Sezione non ritiene che con la suddetta locuzione si pretenda una motivazione analitica (articolo per articolo, titolo per titolo), ma una motivazione, anche sintetica e riassuntiva, sulla complessiva produzione scientifica del candidato a cui la commissione addiviene all’esito dell’esame analitico della documentazione curriculare.
Quanto all’omessa considerazione del superamento delle mediane da parte della istante, in conformità all’orientamento già espresso da questa Sezione in diverse occasioni (cfr. tra le tante, Sez. III, n. 9416/2014 e n. 10559/2014), le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane), sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.
Quindi la stessa norma che ha introdotto l’abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.
La stessa amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito).
Ne consegue che le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’Anvur: sia in senso negativo, per cui al mancato superamento delle mediane debba seguire necessariamente il diniego dell’abilitazione, sia in senso positivo, per cui deve essere riconosciuta l’abilitazione a coloro che abbiano integrato i parametri quantitativi, senza una valutazione di merito sulla qualità scientifica delle pubblicazioni basata essenzialmente sui criteri di cui all’art. 5, comma 2, D.M. n. 76 / 2012 e sugli gli altri titoli (partecipazione a progetti di ricerca, attività di docenza, attività di referaggio, partecipazione a comitati editoriali di ricerca ecc.), espressamente previsti dal comma 3 del medesimo art. 5 cit. (per la seconda fascia).
Nel caso di specie, dunque, la Commissione non poteva limitarsi ad esprimere un giudizio sul mero superamento di delle tre mediane – di cui si è comunque tenuto nel debito conto – dovendo necessariamente procedere ad un esame qualitativo (a partire dal criterio della “coerenza” ex art. 5, comma 2, lett. a) delle pubblicazioni nel loro complesso e degli altri titoli che la ricorrente ha prodotto.
Per quanto concerne la contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle pubblicazioni indicate ai fini della valutazione si osserva che il rilievo negativo ricorre in tutti i giudizi dei singoli commissari.
Le censure dedotte dalla istante, complessivamente, mirano a superare la valutazione di incoerenza con argomenti che attengono però al “merito scientifico” che, come detto, l’Organo Giurisdizionale non è ammesso a sindacare.
Né sotto tale profilo i molteplici profili che evidenzierebbero la carenza di istruttoria con la quale la Commissione avrebbe esaminato il curriculum della candidata (evidenziati nel ricorso) appaiono idonei a minare l’attendibilità complessiva del giudizio espresso dalla Commissione.
Con il terzo motivo si contestano i tempi ristretti con i quali la Commissione avrebbe (n. 15 riunioni nell’arco di sei mesi per esaminare le pubblicazioni dei n. 79 candidati all’abilitazione per la prima fascia e dei 194 candidati all’abilitazione per la seconda fascia) valutato le pubblicazioni dei candidati che si dimostrerebbero insufficienti a consentire una seria e ponderata valutazione della produzione scientifica.
La censura non merita adesione in quanto come eccepito dall’Amministrazione, la Commissione poteva legittimamente utilizzare strumenti di lavoro telematico (art. 8, comma 7, d.P.R. n. 222 del 2011); era previsto l’uso di una piattaforma informatica che ha reso possibile per i singoli commissari la condivisione con gli altri, ben prima della loro pubblicazione, delle bozze dei propri giudizi individuali via via che essi maturavano; in ogni caso la piattaforma ha consentito a ciascun singolo commissario di poter svolgere un rilevante lavoro preparatorio, successivamente “confluito” nel lavoro collegiale di tutta la Commissione, riducendo i tempi delle riunioni collegiali “in presenza”.
Più in generale, come già rilevato da questo Tribunale, dai tempi di lavoro della Commissione esaminatrice non possono automaticamente desumersi profili di illegittimità sotto il profilo del difetto di istruttoria o della mancanza dei presupposti (cfr. ex multis Tar Lazio, Sez. III, 11238 del 10.11.2014; id. 10560 del 21.10.2014); infatti, “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).
Peraltro, nel caso di specie non risultano addotti elementi tali da fare ritenere che i tempi siano stati talmente ridotti da superare gli argomenti contenuti nella sentenza sopra riportata, considerato – tra l’altro – che appare verosimile quanto osservato dall’Amministrazione secondo cui occorre tener conto anche del lavoro preparatorio svolto dai Commissari al di fuori delle riunioni e che è stato poi convogliato in sede collegiale.
Con il quarto motivo la ricorrente contesta la legittimità della procedura con riguardo alle modalità di svolgimento del sorteggio dei docenti universitari inseriti nelle apposite liste degli aspiranti commissari nazionali.
L’istante assume che tale sorteggio non si sarebbe svolto nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 7 del d.P.R. n. 222 del 2011, in quanto non sarebbe stata adottata una sequenza di estrazioni numeriche unica per tutte le commissioni, secondo quanto previsto da una nota redatta dal comitato tecnico nominato dal MIUR e pubblicata prima dell’inizio delle operazioni di estrazione.
L’Amministrazione non avrebbe usato un’unica sequenza numerica per tutti i settori concorsuali, ossia quella sorteggiata nella prima seduta del 30.12.2012 (11-14-1-5) avendo successivamente effettuato nuove estrazioni distinte.
La circostanza secondo cui si sarebbe proceduto a molteplici estrazioni numeriche ripartite per gruppi di settori concorsuali, invero, non contrasta con alcuna delle disposizioni rinvenibili nell’art. 16 della n. 240 del 2010, istitutiva dell’abilitazione scientifica nazionale, né con alcuna delle norme contenute nel d.P.R. n. 222 del 2011 (regolamento governativo disciplinante le modalità organizzative di tutte le procedure ASN), pertanto, non sussiste alcuna “violazione di legge”.
I molteplici sorteggi operati per l’individuazione dei componenti delle varie commissioni giudicatrici da formare in relazione a ciascun settore concorsuale, secondo la ricorrente, avrebbero violato (non una disposizione di legge o regolamentare ma) una mera nota esplicativa redatta dal “comitato tecnico”, diffusa dal MIUR sul proprio sito (e denominata “Modalità di sorteggio delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi del d.P.R. n. 222 del 2011”), nella quale si ravvisava l’opportunità di un’operazione di sorteggio unitaria per tutti i settori e comunque, basata su un’unica sequenza numerica da applicare ai diversi settori concorsuali.
Si è trattato, pertanto, di un’istruzione o direttiva interna all’Amministrazione, il cui omesso rispetto, a tutto concedere, potrebbe integrare, ipoteticamente, una fattispecie di “eccesso di potere”.
E’ tuttavia noto e consolidato il principio secondo cui la violazione di istruzioni, circolari, norme interne ecc. può sì integrare il vizio di eccesso di potere soltanto ove si riveli sintomatico di una deviazione dell’esercizio del potere amministrativo, nel suo concreto svolgimento, dallo scopo (id est dall’interesse pubblico) che la stessa norma attributiva del potere individua.
Nel caso di specie, tuttavia, è evidente che la necessità di procedere ad una pluralità di sorteggi non può costituire deviazione dall’interesse pubblico, che sovrintende alle procedure abilitative in esame, né vi è alcun elemento che induca a ritenere che la molteplice estrazione abbia in alcun modo pregiudicato la regolarità ed imparzialità della procedura di formazione delle varie commissioni giudicatrici a partire dalle liste all’uopo predisposte, non essendo emerso alcun serio elemento che induca a ritenere che l’imparzialità delle commissioni sarebbe stata meglio garantita da un sorteggio unico nazionale.
La Sezione ha già avuto modo di osservare in tema (cfr. TAR Lazio, sez. III, 22 settembre 2015, n. 11324) che “le allegazioni ministeriali contenute nella relazione difensiva… appaiono più che convincenti nel giustificare le ragioni e l’opportunità del ricorso ai diversi sorteggi numerici abbinati a distinti settori concorsuali variamente raggruppati ed eseguiti via via che venivano completate le liste degli aspiranti commissari, previo esame dei titoli da essi esibiti e nel rispetto del contraddittorio disciplinato dall’art. 8 D.M. n. 76 del 2012. Ha dedotto in particolare il Ministero resistente che:
– “tutta la catena normativa (legge n. 240 del 2010, DPR n. 222 del 2011, DM n. 76 del 2012) è incentrata sul settore concorsuale che, come è noto, costituisce una delle principali novità introdotte dalla legge n. 240 del 2010 ed è configurato dall’art. 15 delle medesima legge quale aggregazione di livello superiore rispetto ai settori scientifico disciplinari”;
– il citato art. 8 del D.M. 76 / 2012 prevede una dettagliata disciplina per l’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari da parte dell’ANVUR, nella quale è incluso il contraddittorio con gli interessati; è previsto in particolare che l’ANVUR dispone di gg. 30 per l’esame dei titoli dei candidati; che la Direzione generale competente deve provvedere, se del caso, alla notifica all’istante dei motivi che ostano accoglimento della candidatura; che l’interessato può produrre le proprie osservazioni nei successivi dieci giorni; che l’ANVUR, infine, su richiesta della competente Direzione Generale, adotti la sua decisione da notificare all’interessato;
– la suddetta disciplina, com’è di intuitiva evidenza, ha comportato tempistiche differenziate (anche in modo rilevante) per la definitiva formazione di ciascuna lista, in funzione del numero degli aspiranti (molto diverso da settore a settore), della quantità di osservazioni da esaminare ecc.;
– ciò ha indotto il MIUR, al fine di costituire le commissioni in tempi ragionevoli, di precedere alle operazioni di sorteggio (così consentendo alle commissioni neo nominate di iniziare i loro lavori) man mano che venivano completate le procedure di formazione delle liste corrispondenti ai vari settori concorsuali;
– sarebbe stato invero irragionevole ritardare senza motivo i sorteggi relativi alle liste già definite nell’attesa della definizione delle altre liste rivelatasi maggiormente problematiche (per numero di aspiranti, complessità della disamina dei titoli, disamina delle osservazioni dei candidati esclusi) e tali da richiedere tempi prolungati;
– peraltro la normativa prevede espressamente ipotesi di sorteggio separate allorché si debba procedere alla sostituzione dei commissari (art. 7, comma 5, del d.P.R. n. 222 del 2011)”.
Non merita adesione anche la censura con la quale si denuncia la mancata acquisizione del parere pro veritate da parte di un esperto che avrebbe dovuto valutare le pubblicazioni indicate dalla ricorrente.
Al riguardo, va anzitutto precisato che l’art. 16, comma 3, lettera i) della legge 240 del 2010 (nella versione vigente all’epoca dei fatti) prevedeva la facoltà e non l’obbligo per la commissione di acquisire pareri pro veritate da parte di esperti.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente non ha dato compiuta dimostrazione dell’esistenza di una palese incapacità o inattitudine dei componenti della commissione a valutare i propri titoli scientifici.
La stessa, invero, si è limitata ad affermare che i docenti erano tutti dotati di esperienza nell’ambito della linguistica, ma non della filologia italiana, settore al quale l’istante dichiara di appartenere.
Tale deduzione, tuttavia, di per sé si rivela generica e non dimostrata e, quindi, non idonea a giustificare la necessità per la commissione di ricorrente al parere di un esperto revisore.
La candidata, infatti, come eccepito dall’Amministrazione, non risulta inquadrata in uno specifico settore disciplinare del sistema universitario italiano, ma afferisce in termini generali al settore concorsuale delle scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche dell’area 10.
In altri termini non risultano elementi in grado di dimostrare l’inquadramento dell’interessata nell’ambito del settore FIL-LET/13 piuttosto che in quello FIL-LET/12, per tale ragione non sussistevano elementi univoci che potes