Sono legittimi i bandi che escludono l’iscrizione ai percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno in sovrannumero, in quanto la disposizione contenuta nell’art.6, comma 10 del D.M. 30 settembre 2011, che disciplina in via generale la materia (non impugnata), stabilisce che è in ogni caso preclusa l’ammissione in soprannumero ai corsi in questione, dandosi preminente considerazione alle capacità ricettive degli Atenei (cfr. già TAR Lazio, III, ord. n.2910 del 2017, Cons. Stato, VI, ord. n.4499 del 2017).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 settembre 2018, n. 9595
Corsi di specializzazione - Mancata ammissione in sovrannumero
N. 09595/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De Vivo, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Rosetta Di Fede, [#OMISSIS#] Guadagni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Langellotti, [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] Masciulli, [#OMISSIS#] Pinto, [#OMISSIS#] Pirozzolo, rappresentate e difese dall’avvocato Guido [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via [#OMISSIS#] Giordano, 15;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del D.M. n.948 del 1° dicembre 2016, nella parte in cui escludeva l’accesso diretto e in soprannumero ai percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, ai docenti risultati idonei nei precedenti test di ammissione,
dei conseguenti bandi per l’accesso ai percorsi di specializzazione, emessi dalle Università, impugnati con due ordini di motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. R. Zenone, in sostituzione dell’Avv. G. [#OMISSIS#], per l’Università degli Studi di Padova l’Avv. R. [#OMISSIS#] e per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Avvocato dello Stato M. De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Le Sigg.re [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De Vivo, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Rosetta Di Fede, [#OMISSIS#] Guadagni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Langellotti, [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] Masciulli, [#OMISSIS#] Pinto e [#OMISSIS#] Pirozzolo impugnavano il D.M. n.948 del 2016 nella parte in cui escludeva l’accesso diretto e in soprannumero ai percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, ai docenti risultati idonei nei precedenti test di ammissione, deducendo la violazione degli artt.3, 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità nei presupposti, illogicità.
Le ricorrenti in particolare hanno fatto presente che era illogico consentire l’accesso ai corsi solo ai vincitori delle precedenti tornate; che inoltre nella procedura del 2014 era prevista l’ammissione anche degli idonei; che la disposizione era contraria altresì all’interesse pubblico volto alla copertura del fabbisogno per le attività didattiche di sostegno.
Con decreto n.955 del 2017 veniva respinta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.3915 del 2017 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, cui seguiva il riscontro dell’Amministrazione.
Con motivi aggiunti le interessate impugnavano i conseguenti bandi per l’accesso ai percorsi di specializzazione, anno accademico 2016-2017, emessi da alcune Università, deducendo l’illegittimità derivata degli stessi dagli atti presupposti.
Con decreto n.2522 del 2017 veniva respinta l’istanza, abbinata ai motivi aggiunti, per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
L’Università degli Studi di Padova si costituiva in giudizio per il rigetto delle impugnative, sostenendo in [#OMISSIS#] il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l’infondatezza delle stesse.
Con ordinanza n.2910 del 2017, confermata in appello da Cons. Stato, VI, ord. n.4499 del 2017, il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalle ricorrenti.
Con secondi motivi aggiunti le interessate impugnavano i bandi per l’accesso ai percorsi di specializzazione, anno accademico 2016-2017, emessi da altre Università, deducendo l’illegittimità derivata degli stessi dagli atti presupposti.
Con decreto n.3374 del 2017 e con ordinanza n.4017 del 2017 veniva respinta la richiesta cautelare abbinata ai secondi motivi aggiunti.
Con memoria le ricorrenti replicavano all’eccezione di [#OMISSIS#] e ribadivano i propri assunti nel merito.
Nell’udienza del 23 maggio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Va in primo luogo respinta, siccome destituita di fondamento, l’eccezione di [#OMISSIS#] sollevata dall’Università degli Studi di Padova, relativa all’asserito difetto di legittimazione passiva, risultando impugnati, tra gli altri, i bandi emessi dalle Università.
Nel merito il ricorso è infondato e va dunque, del pari, respinto.
Dirimente sul punto è la disposizione contenuta nell’art.6, comma 10 del D.M. 30 settembre 2011, che disciplina in via generale la materia, non impugnata, laddove è in ogni caso preclusa l’ammissione in soprannumero ai corsi in questione, dandosi preminente considerazione alle capacità ricettive degli Atenei (cfr. già TAR Lazio, III, ord. n.2910 del 2017, Cons. Stato, VI, ord. n.4499 del 2017).
Tanto premesso, parimenti infondati e quindi da respingere risultano i motivi aggiunti avverso i conseguenti bandi emessi dalle Università, censurati per illegittimità derivata.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore del Ministero, seguono la soccombenza e vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.1525/2017 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo.
Condanna le ricorrenti al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 27/09/2018