Rinuncia agli atti per conseguimento bene della vita.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 2231
Abilitazione scientifica nazionale-Rinuncia agli atti per conseguimento bene della vita
N. 02231/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02386/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2017, proposto da:
prof. Avv. [#OMISSIS#] Piazza, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Todaro e, anche disgiuntamente, da sé medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Todaro in Roma, via [#OMISSIS#] Caroncini 2;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
MIUR, Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Dir. Gen. Programmazione, Coord. e Finanz. Istituz. Formaz. Sup. – Dip. Formaz. Sup. e Ricerca Presso Miur, Commissione Giudicatrice del Miur Concorso Asn 2012 Prof. Univers. Settore Concorsuale 12/C1-Diritto Costituzionale, Commissione Giudicatrice del Miur di Rivalutazione Concorso Asn 2012 Prof. Univers. Settore Concorsuale 12/C1-Dir. Cost., Responsabile del Proc. del Miur Per Asn 2012-Settore 12/C1, Direzione Generale dell’Anvur, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, [#OMISSIS#] Marsocci, Rettorato dell’Università della Calabria – Unical non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione e l’ottemperanza
della sentenza n. 1688/2016, notificata il 10 febbraio 2016, passata in giudicato, resa inter partes dalla sez. III Tar Lazio – Roma il 4 febbraio 2016 all’esito del giudizio ric. n. 5883/2014;
e conseguentemente declaratoria di nullità ovvero annullamento e/o disapplicazione, previa adozione delle opportune misure cautelari nonché previa, se del caso, conversione dell’azione ex art. 32, co. 2, c.p.a.:
e per la nullità, l’annullamento e/o la disapplicazione
previa adozione delle opportune misure cautelari
a) dei giudizi di rivalutazione, individualmente e collegialmente, nella procedura di cui al decreto direttoriale MIUR n. 222/2012 per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2012-Settore 12/C1, non notificati né mai comunicati al ricorrente e da lui conosciuti soltanto il 14 gennaio 2017 a ridosso della loro pubblicazione telematica, con i quali il ricorrente è stato nuovamente giudicato non idoneo a svolgere le funzioni di Professore universitario di I fascia, anche e soprattutto in palese inottemperanza a quanto deciso nella predetta sent. n. 1688/2016;
b) di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto, coevo, connesso o conseguente, cognito e non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione di rionucnia al ricorso del 24.1.2018 notificata il alle controparti il 26.1.2018, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. A.A. Di Todaro e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Rilevato che con la nota in epigrafe il prof. Piazza ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e di rinunciare al medesimo, avendo egli peraltro conseguito, nelle more del giudizio, il bene della vita che i provvedimenti in epigrafe gli avevano negato;
Rilevato che il ricorrente stesso ha ritualmente notificato la rinuncia al MIUR nei dieci giorni anteriori all’odierna udienza pubblica;
Ritenuto, dunque, che sussistono i presupposti della rituale rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a. e che a questo Giudice non resti altro che darne atto con la presente pronuncia;
Ritenuto che la ragione sottesa alla rinuncia (conseguimento del bene della vita nelle more del giudizio) giustifichi ampiamente la compensazione integrale delle spese e degli onorari del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 28/02/2018