L’ accezione negativa in cui la commissione abbia inteso le opere “accettabili” contrasta da quanto prevede e l’allegato D al dm 7 giugno 2012, n. 76, che riporta “all’accrescimento del patrimonio di conoscenze del settore”, evento evidentemente non negativo per il mondo scientifico.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 2232
Abilitazione scientifica nazionale-Contraddittorietà tra giudizio collegiale e giudizio individuale
N. 02232/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02045/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Felice [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] III, 6, come da procura in atti;
contro
Ministero Universita’ e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliato con la medesima in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio di inidoneità alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/e1 Chirurgia cardio – toraco – vascolare
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Universita’ e Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. F. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso spedito a notifica il 31 gennaio 2014 e depositato il successivo 18 di febbraio, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il settore concorsale 06E1- Chirurgia Cardio-toraco-vascolare.
3. – Il ricorrente ha superato le tre mediane dei prescritti indicatori, ma, nel giudizio collegiale, la sua produzione scientifica è stata ritenuta dalla Commissione “non del tutto” coerente con il settore concorsuale di riferimento, e di qualità modesta; nei giudizi individuali, invece, sebbene i cinque Commissari abbiano espresso, tutti, voto negativo rispetto alla abilitazione del dott. [#OMISSIS#], quattro di essi hanno affermato che la qualità della sua produzione è di livello “accettabile”, mentre solo uno dei componenti l’organo di valutazione l’ha definita “di modesto rigore scientifico, con bassa originalità e rilevanza intepretativa, e con scarso vigore innovativo”.
4. – Contro il negativo esito della selezione il dott. [#OMISSIS#] propone undici motivi di ricorso, che denunziano, rispettivamente, l’asseritamente illegittimo azzeramento del valore delle mediane (I motivo); il difetto di motivazione circa l’utilizzo, da parte della Commissione, di ulteriori criteri e parametri, più restrittivi rispetto a quelli posti dal bando della procedura, come pure la Commissione avrebbe potuto fare ai sensi dell’art. 3 comma III del DM n. 762012 (II motivo); il preteso arbitrio derivante nelle operazioni di fissazione di tali ulteriori criteri e parametri (III motivo); la contraddittorietà fra giudizio collegiale e giudizio individuale in punto di coerenza della produzione scientifica del candidato rispetto al settore concorsuale (IV motivo); la mancata considerazione del notevole impatto scientifico dei lavori del ricorrente (V motivo); la mancata considerazione dell’altrettanto rilevante apporto individuale del dott. [#OMISSIS#] nelle opere collettive, benchè solo in due di esse, su quattrodici presentate a valutazione, egli figuri quale “primo nome” (VI motivo); la erroneità della motivazione in punto di qualità degli scritti del candidato, alcuni dei quali sottoposti positivamente a revisione tra pari e particolarmente innovativi (VII motivo); il travisamento della significativa attività didattica svolta dal ricorrente (VIII motivo); l’ulteriore travisamento dei fatti in punto di numero di progetti finanziati condotti dal ricorrente, che sarebbero sei, e non soltanto uno, come ritenuto dalla Commissione (IX motivo); la contraddittorietà del giudizio individuale del prof. Zanini, che esprime voto negativo pur avendo ritenuto di livello “accettabile” l’opera del ricorrente (X motivo); il difetto di motivazione a fronte dell’avvenuto superamento di tre mediane su tre (XI motivo).
5. –Il MIUR si è costituito in giudizio senza svolgere depositare memorie; il ricorrente ha invece depositato le memorie previste dall’art. 73 c.p.a.
6. –In occasione della pubblica udienza del 4 dicembre 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – L’impugnativa è fondata e deve essere accolta, sussistendo i vizi denunziati nel quarto e nel nono motivo, che, per la loro logica priorità sul resto, comportano l’assorbimento delle restanti censure.
1.2. – In particolare, sussiste il denunziato vizio di contraddittorietà tra giudizio collegiale e giudizi individuali in punto di coerenza delle opere del ricorrente con il settore concorsuale di riferimento, ovvero del criterio che ha logica priorità sugli altri (in quanto, come ripetuto dalla Sezione in plurime pronunce, anche la migliore delle opere scientifiche potrebbe essere negativamente valutata, se non pertinente al settore nell’ambito del quale la valutazione deve essere condotta); nel caso di specie il giudizio collegiale, secondo cui la produzione del candidato sarebbe “non del tutto coerente”, non può essere in alcun modo ricondotto a sintesi con quello, che si rinviene nei singoli giudizi individuali, di non discussa coerenza.
1.3. – Tale contraddittorietà fra voto collegiale e voti individuali emerge in modo ancora più netto ove si abbia riguardo alla errata interpretazione della Commissione della scala dei possibili giudizi stilata nell’Allegato A al DM n. 762012, i quali, come pure ripetuto dalla Sezione, vanno, in ordine decrescente, da “eccellente” a “buono” ad “accettabile” fino a “limitato”.
Secondo tale provvedimento “1. Le pubblicazioni di livello eccellente sono quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per originalità, rigore metodologico e rilevanza interpretativa; oppure quelle che hanno innovato in maniera significativa il campo degli studi a livello nazionale. 2. Le pubblicazioni di livello buono sono quelle di importanza internazionale e nazionale riconosciute per originalità dei risultati e rigore metodologico. 3. Le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza. 4. Le pubblicazioni di livello limitato sono quelle a diffusione nazionale o locale, oppure in sede internazionale di non particolare rilevanza, che hanno dato un contributo modesto alle conoscenze nei settori di pertinenza.”.
A questo proposito, come costantemente affermato dalla Sezione (v. ad esempio, per tutte, sentenza n. 114292014), l’accezione negativa in cui la Commissione abbia inteso le opere “accettabili” contrasta da quanto prevede per il giudizio in questione l’allegato D al DM n. 762012, che riporta “all’accrescimento del patrimonio di conoscenze del settore”, evento evidentemente non negativo per il mondo scientifico: di tanto non ha preso cognizione la Commissione della procedura oggetto del giudizio, che ha espresso cinque voti individuali negativi, pur essendosi espressa, in tre giudizi su cinque, per il valore “accettabile” della produzione; ed avendo utilizzato in un caso la contraddittoria e priva di univoco significato –alla luce del su riportato allegato A- dizione di “accettabile-modesta”.
2. – Il ricorso è pertanto fondato, e – assorbiti i restanti motivi – va accolto, con conseguente annullamento del diniego di abilitazione gravato.
Il MIUR sottoporrà il ricorrente a nuova, integrale, valutazione, ad opera di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida nella somma di euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/02/2018