TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 2235

Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibiità per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-02-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. 

Contenuto sentenza

N. 02235/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11973/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11973 del 2017, proposto da: 
Giovanni Bianco e [#OMISSIS#] Caporali, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Dandolo, 19a; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
del silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi, presentata via p.e.c. in data 4 ottobre 2017, avente ad oggetto i criteri deliberati dalla Commissione nella seduta del 2 febbraio 2016 nell’ambito della «Procedura per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di ruolo di I fascia e II fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale, in esecuzione delle decisioni CdS n. 584/17 sez. VI, Bianco Caporali, CdS n. 4439/16 sez. VI [#OMISSIS#], e CdS n. 581/2017 [#OMISSIS#] Ghera»;
e per la condanna 
dell’Amministrazione resistente all’ostensione dei predetti documenti amministrativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] in dichiarata sostituzione dell’Avv. G. [#OMISSIS#] e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti espongono:
– di aver partecipato alla prima tornata (del 2012) della procedura per l’abilitazione scientifica nazionale nel s.c. 12/C1 – Diritto costituzionale, riportando giudizi negativi da parte della commissione, che sono stati impugnati innanzi a questo Tar;
– a seguito di esito favorevole del contenzioso giurisdizionale, di essere stati sottoposti a nuovo giudizio che si è concluso negativamente, e avverso il quale hanno proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica;
– di non avere avuto modo di conoscere i criteri di valutazione che la commissione, in diversa composizione rispetto a quella originaria, si era data nella seduta del 2 febbraio 2016, come risulta dal verbale della seduta antimeridiana del 12 luglio 2017;
– che con p.e.c. del 28 settembre 2017, Giovanni Bianco ha inviato al Miur una istanza di accesso ai documenti amministrativi, con la quale è stato chiesto «di prendere visione e di estrarre copia dei seguenti documenti amministrativi: criteri di valutazione adottati dalla Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale, la quale è stata sorteggiata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 584. Tali criteri, come risulta dal verbale della seduta antimeridiana del 12 luglio 2017 della medesima Commissione, sono stati determinati nella riunione del 2 febbraio 2016…»;
– che con p.e.c. del 29 settembre 2017 il Miur ha respinto la richiesta per la sua genericità;
– che con p.e.c. del 4 ottobre 2017 hanno rinnovato l’istanza di accesso, specificando che si trattava dei criteri adottati nella seduta del 2 febbraio 2016;
– che il MIUR non ha fornito risposta alla p.e.c. del 4 ottobre 2017 per cui si sarebbe formato il silenzio diniego in data 2 novembre 2017, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241 del 1990.
Ciò premesso i ricorrenti hanno impugnato il silenzio diniego chiedendo di conoscere i documenti richiesti al fine di valutare la possibilità di proporre ricorsi straordinari per motivi aggiunti, integrativi rispetto a quelli già proposti.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data 16.2.2018, il MIUR ha depositato una relazione in cui eccepisce che tutti gli atti della Commissione ASN per il settore 12/C1, nominata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con D.D. n. 3224/2015, sono stati resi pubblici sul sito internet dedicato www.abilitazione.miur.it, per il periodo di 120 giorni previsto dall’art. 8, comma 9, d.P.R. n. 222/2011.
Precisa, altresì, il dicastero che il verbale richiesto dai candidati, relativo alla riunione del 2 febbraio 2016, è stato recepito dalla Commissione nominata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che quindi ha fatto propri i criteri di valutazione fissati dalla Commissione ordinaria nella seduta del 2 aprile 2013, il cui verbale sarebbe ancora consultabile al link http://abilitazione.miur.it/public/pubblicacriteri.php.
La relazione conclude affermando che con nota prot. 2078 del 15 febbraio 2018, l’Amministrazione ha fornito comunque riscontro alla richiesta del prof. Bianco, provvedendo alla trasmissione di copia del verbale richiesto.
In relazione a quanto precede al Collegio, rilevato che gli interessati sono stati messi in condizione di acquisire i documenti richiesti, senza alcun ulteriore pregiudizio, non resta che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità ai ricorrenti.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
In relazione a quanto precede si ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso in epigrafe. 
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 28/02/2018