Accoglimento del ricorso per illegittimità del giudizio (nello specifico, motivazione contraddittoria).
In particolare, per quanto il giudizio della commissione esaminatrice di una procedura avente ad oggetto l’abilitazione scientifica nazionale, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, costituisca espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice se non sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà ‒ non per questo è consentito avallare giudizi generici e stereotipati. L’ampia latitudine valutativa rimessa all’organo di valutazione rende ancora più necessaria una motivazione ‒ sia pure sintetica- ma pregnante, chiara e specifica. Una volta assolto correttamente l’onere motivazione, resta ovviamente fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 2237
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione
N. 01355/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04577/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4577 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] FREGONA, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Reggio D’Aci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Reggio D’Aci in Roma, via F. [#OMISSIS#], n. 5;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] AMICI, non costituito in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZ. III n. 13533 del 2015;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Reggio D’Aci e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fiduccia dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ La professoressa [#OMISSIS#] Fregona partecipava alla procedura indetta, in forza del decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale «05/E1 Biochimica generale e biochimica clinica».
Pur avendo superato tutte e tre le mediane di riferimento, la Commissione Giudicatrice, esprimeva parere negativo, affermando che «le specifiche linee di ricerca» seguite dall’istante non sarebbero «sufficientemente coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti».
2.‒ La professoressa [#OMISSIS#] Fregona impugnava il predetto diniego innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il quale con sentenza n. 13533 del 2015, respingeva il ricorso.
3.‒ Avverso la sentenza del T.a.r., l’odierna appellante propone appello, reiterando in sostanza le censure già denunciate in primo grado.
a) La commissione giudicatrice, pur valutando positivamente, sia la continuità temporale delle pubblicazioni della prof.ssa Fregona, sia il suo contributo individuale ai lavori in collaborazione, sia i titoli dalla stessa presentati, nonché accertando il superamento delle tre mediane ANVUR, le avrebbe negato la richiesta di ASN, in maniera del tutto apodittica, per il solo fatto che le sue pubblicazioni scientifiche sarebbero caratterizzate da una «non sufficiente coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti».
b) La commissione giudicatrice ‒ avendo incentrato la propria valutazione in ragione della carenza di un solo criterio tra quelli legislativamente indicati ‒ avrebbe anche disatteso il principio generale, sancito dall’art. 3 del decreto-ministeriale n. 76 del 2012, secondo cui il giudizio sulle domande di Abilitazione deve essere reso sulla base di una ponderazione equilibrata e motivata di tutti i criteri e parametri legislativamente fissati.
c) Il giudizio per di più sarebbe affetto da eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria in quanto la commissione giudicatrice non avrebbe neppure esaminato il contenuto delle pubblicazioni scientifiche selezionate dall’appellante.
d) Il giudizio della Commissione violerebbe l’Allegato B del decreto ministeriale del 29 luglio 2011 e dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 76 del 2012, in quanto le pubblicazioni scientifiche dell’appellante rientrerebbero senza dubbio nella “declaratoria” del settore concorsuale in questione e presenterebbero di certo il carattere della “interdisciplinarità”.
e) La commissione giudicatrice avrebbe omesso di valutare le pubblicazioni scientifiche dell’appellante rispetto al settore concorsuale per cui si era candidata, per il solo fatto (preconcetto) che quest’ultima apparterrebbe al settore «CHIM/03 Chimica generale e inorganica».
f) La valutazione di non congruità delle pubblicazioni scientifiche della professoressa Fregona sarebbe contraddittoria rispetto a quella data su altri candidati (segnatamente: i professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Eleuteri e [#OMISSIS#] Angeletti), i quali avrebbero affrontato tematiche assolutamente identiche a quelle trattate dalla ricorrente.
g) Infine l’attività svolta dalla commissione giudicatrice risulterebbe, in ogni caso, insanabilmente viziata per violazione dei principi fondamentali di imparzialità e di trasparenza, in quanto:
– il Commissario OCSE professore Murphy non era a conoscenza della lingua italiana, sebbene i curricula dei candidati sono redatti in lingua italiana;
– la commissione non avrebbe esplicitato le specifiche caratteristiche tecniche e/o informatiche del collegamento telematico creato con il medesimo professore straniero;
– le riunioni della Commissione sarebbero avvenute in tre diverse sedi, mentre la sede relativa alla procedura per il settore concorsuale 05/E1 avrebbe dovuto essere (soltanto) l’Università Commerciale [#OMISSIS#] Bocconi di Milano.
L’appellante, da ultimo, insiste per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante dall’arbitraria valutazione delle pubblicazioni scientifiche della ricorrente. Gli errori e le irregolarità della commissione giudicatrice avrebbe determinato anche un danno da durata del procedimento, dal momento che la procedura di valutazione di è protratta per quasi due anni (dall’8 marzo 2013 al 16 giugno 2014).
4.– Si è costituto in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, sia pure con memoria di mero stile, chiedendo che il gravame venga rigettato.
5.‒ All’esito dell’udienza del 23 novembre 2017, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.‒ La professoressa [#OMISSIS#] Fregona ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale «05/E1-Biochimica Clinica e Biochimica Generale», indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012. Lamenta che, sebbene abbia superato tutte e tre le mediane degli indicatori bibliografici e nonostante il positivo giudizio espresso dalla Commissione sulla produzione scientifica e la partecipazione a importanti progetti di ricerca nazionali e internazionali, quest’ultima le avrebbe negato l’abilitazione scientifica sul solo presupposto che «le linee di ricerca non siano sufficientemente coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti».
2.‒ Ritiene il Collegio che l’appello debba essere accolto in relazione al primo ‒ difetto di motivazione ‒ e terzo ‒ difetto di istruttoria ‒ mezzo di gravame, da esaminarsi congiuntamente.
2.1.‒ Va rimarcato che ‒ per quanto il giudizio della Commissione giudicatrice di una procedura come quella in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, costituisca espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice se non sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà ‒ non per questo è consentito avallare giudizi generici e stereotipati. L’ampia latitudine valutativa rimessa all’organo di valutazione rende ancora più necessaria una motivazione ‒ sia pure sintetica ma ‒ pregnante, chiara e specifica. Una volta assolto correttamente l’onere motivazione, resta ovviamente fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità.
2.2.‒ Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, l’ordinamento prescrive uno stringente standard motivazionale. Il decreto ministeriale 7 giugno 2012 n.76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari), applicabile ratione temporis, impone alla commissione di formulare un «motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato», il quale deve essere «basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate» (art. 3).
2.3.‒ Ebbene, dai verbali acquisiti agli atti non è dato riscontrare la suddetta valutazione analitica. Il giudizio espresso dalla commissione nei confronti della ricorrente non indica le ragioni per le quali le pubblicazioni selezionate dalla candidata non sarebbero «sufficientemente coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti», ciò sebbene la definizione testuale del settore 05/E1 «Biochimica generale e biochimica clinica», data dall’Allegato 2 del decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio 2011, sia espressa in termini ampi. Anzi, non vengano indicate neppure indicate quali delle pubblicazioni siano coerenti, tenuto conto che, nel giudizio collegiale, si afferma che solo «poche» pubblicazioni sono «parzialmente coerenti».
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, una motivazione esaustiva si imponeva anche in ragione dell’essere l’appellante in possesso di tutte e tre le mediane (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596, secondo cui «a fronte del superamento delle tre prove mediane, la Commissione deve chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione»).
2.4.‒ Sulla base dei principi sopra esposti, è evidentemente erronea l’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui i parametri motivazionali minimi prescritti dall’ordinamento potrebbero risultare integrati anche attraverso una «lettura congiunta» tra gli elementi addotti dalla commissione ‒ che, come si è visto, si limitano ad affermare, senza alcuna precisazione, l’incoerenza dei titoli presentati rispetto alle tematiche del settore di una parte delle pubblicazioni ‒ con i criteri predeterminati a livello normativo, oltre che con i dati curriculari.
Il fatto poi che la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia di natura comparativa non esclude di certo che la Commissione debba rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di ogni candidato. In tal senso, è erronea anche la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui: «la prospettata disomogeneità di valutazione rispetto ad altri candidati che hanno ricevuto una diversa valutazione (in termini di coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento) non è in grado di dimostrare l’illegittimità dell’azione amministrativa».
3.‒ L’accertato vizio motivazionale consente di assorbire le ulteriori censure, le quali non garantirebbero all’appellante in conseguimento di utilità sostanziali ulteriori.
4.‒ La domanda risarcitoria non può essere accolta.
4.1.‒ Quanto al pregiudizio che l’appellante assume di aver subito a cagione della mancata abilitazione e all’impossibilità di concorrere per almeno un biennio all’assegnazione di posti di professore con riferimento al settore concorsuale di pertinenza, si tratta evidentemente di lesione la cui «ingiustizia» potrà essere apprezzata ‒ stante la natura del vizio accertato nel presente giudizio ‒ soltanto all’esito dell’espletamento del tratto conformativo del giudicato di annullamento.
4.2.‒ Quanto poi al danno da mero ritardo nella conclusione della procedura, va ricordato che l’art. 2043 del codice civile distingue in modo chiaro tra la lesione e la perdita (solo eventuale). Un limite strutturale del nostro sistema di responsabilità afferisce proprio all’oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva dal momento che l’evento, il fatto materiale e naturalistico, quale effetto del comportamento ingiusto, non può avere alcuna rilevanza autonoma. Non è possibile da parte di chi invoca il risarcimento il mero utilizzo di formule standardizzate occorrendo, invece, l’allegazione e la prova di concrete circostanze comprovanti il pregiudizio (anche non patrimoniale) subito. La mancata deduzione di circostanze e pregiudizi concreti preclude sia il ricorso alla prova per presunzioni sia la possibilità di una liquidazione equitativa la quale presuppone sempre la prova della esistenza di un danno concreto.
Nel caso in esame, il mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova del danno comporta, secondo la regola di giudizio contemplata dall’articolo 2967 c.c. (ora analogamente l’art. 63 c.p.a.), irrimediabilmente il rigetto della domanda in parte qua.
5.– L’appello, dunque, va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – il ricorso di primo grado va accolto, con conseguente annullamento del giudizio negativo riportato da parte appellante nei termini di cui in motivazione.
Sul piano degli effetti conformativi, l’amministrazione in esecuzione della presente sentenza, dovrà procedere a una rivalutazione della candidata, demandata ad una nuova commissione, rinnovata nei suoi componenti rispetto a quella che ha emesso l’impugnato giudizio di non idoneità.
5.1.– Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4577 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:
– annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione;
– respinge la domanda di risarcimento del danno;
– condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell’odierna appellante, che si liquidano in € 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 05/03/2018