TAR Lazio, Roma, Sez. III,  28 gennaio 2019, n. 1034

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2019-01-28
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, in un determinato settore scientifico (poiché i parametri in questione – benché formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un positivo spessore della figura professionale di riferimento).
 

Contenuto sentenza

N. 01034/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05673/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5673 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Actis Grosso, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via [#OMISSIS#] 44; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Stefanutti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
previo provvedimento di sospensione dell’efficacia
del giudizio di mancata abilitazione alle funzioni di professore universitario di Prima fascia per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – all’esito della procedura indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 1531 del 31.10.2016 – reso noto in data 10 aprile 2017 mediante pubblicazione sul sito ASN, all’indirizzo: https://asn16.cineca.it/pubblico/miur/esito-abilitato/01%2FA2/1/1 e di ogni altro atto e provvedimento conseguenziale, presupposto e comunque connesso e/o collegato, anche materiale o di esecuzione, ivi compreso, tra l’altro, tutti gli atti e i verbali della procedura, la relazione riassuntiva e i giudizi, collegiali ed individuali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per per la parte ricorrente l’Avv. Funiciello in sostituzione dell’Avv. V. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#].;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico interessato (poichè i parametri in questione – benchè formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un positivo spessore della figura professionale di riferimento) .
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria -, I^ fascia, a maggioranza dei 4/5 dei membri della Commissione, nonostante il riconoscimento di tutti i titoli individuati dalla Commissione ed il superamento di due su tre valori soglia di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3.
La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere, con peculiare riferimento al difetto di motivazione e di istruttoria, nonchè alla disparità di trattamento.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
Appaiono meritevoli di accoglimento ed assorbenti, in particolare, i motivi attraverso cui viene dedotto in giudizio il difetto di motivazione, atteso che il giudizio collegiale non riporta una sintesi delle diverse voci qualitative da valutare ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, e non sono, dunque, chiaramente evincibili le ragioni ostative al riconoscimento dell’Abilitazione di cui trattasi.
Il giudizio collegiale, relativo all’abilitazione per le funzioni di professore di prima fascia, infatti, è espresso nei seguenti termini: “…La candidata [#OMISSIS#] Actis Grosso, nata il 15/10/1967, ha prima ricoperto il ruolo di ricercatrice presso l’Università degli studi Milano-Bicocca, e dall’1/10/2016 è professore associato presso la stessa università.
Il contributo della candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte riguarda principalmente temi di percezione visiva, anche in relazione con l’azione, riconoscimento delle emozioni e orientamento dello sguardo.
Impatto della produzione scientifica
La candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che presenta una produzione scientifica che, come misurata dagli indicatori, risulta sopra la soglia riguardo al numero di pubblicazioni ammissibili, coincidente con la soglia di riferimento per l’indice H e molto sotto la soglia di riferimento riguardo al numero di citazioni.
Pubblicazioni scientifiche
La candidata ha presentato complessivamente N. 13 pubblicazioni scientifiche ammissibili.
La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio: nonostante le tematiche affrontate nelle pubblicazioni siano coerenti con quelle del settore concorsuale 11/E1, la candidata presenta importanti periodi di discontinuità a causa dei quali la produzione scientifica non sembra dimostrare sufficiente continuità temporale e consistenza.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata la Commissione ritiene, a maggioranza di 4/5 dei Commissari, che la candidata non abbia ancora raggiunto una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca come confermato anche dall’indicatore relativo alle citazioni ottenute che si discosta in maniera considerevole dal valore soglia (79 su 129). Non si riscontra quindi la piena maturità scientifica necessarie per ottenere l’abilitazione a professore di prima fascia.”
Nel giudizio collegiale, dunque, la candidata ricorrente risulta valutata negativamente quanto alla continuità temporale, art. 4, comma 1, lett. e) del D.M. n. 120/2016, ed alla rilevanza nel settore concorsuale di riferimento (lett. f), comma 1, art. 4), considerato il basso numero di citazioni ottenute.
La carenza di motivazionale è ravvisabile, innanzitutto, nel fatto che la rilevanza delle pubblicazioni scientifiche, a livello internazionale, è disconosciuta sulla base di un indice bibliometrico, relativo al parametro oggettivo diverso ed autonomo dell’impatto della produzione scientifica, senza che siano evidenziate altre ragioni specifiche relative al criterio soggettivo.
Il parametro dell’impatto della produzione scientifica è, difatti, superato dalla candidata, la quale raggiunge due su tre valori soglia. Il fatto che il terzo valore soglia, inerente al numero delle citazioni ottenute a livello internazionale (Allegato C, comma 2, lett. b), del D.M. n. 120/2016), sia particolarmente basso (79 su 129) non può essere da solo sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento della rilevanza internazionale delle pubblicazioni scientifiche per due ordini di motivi: trattasi di indice bibliometrico relativo ad un parametro oggettivo ancorato ad una valutazione indipendente; il peculiare e specializzato settore scientifico della percezione visiva avrebbe meritato una maggiore ed adeguata considerazione nei giudizi quanto al ridotto numero di studiosi rispetto al genere di appartenenza medico-clinico.
Inoltre, l’art. 4 del D.M. n. 120/2016 impone alla Commissione una valutazione complessiva degli indici qualitativi elencati, quali la coerenza delle pubblicazioni scientifiche rispetto al settore concorsuale di riferimento, l’apporto individuale, l’originalità, l’innovatività ed il rigore metodologico, la collocazione editoriale delle opere etc. In rapporto a tutti i parametri rilevanti, il giudizio collegiale non riporta una sintesi delle diverse considerazioni espresse, al di fuori della coerenza delle pubblicazioni presentate con il settore di riferimento, della discontinuità temporale delle stesse e della inconsistenza a livello internazionale (basso numero di citazioni). Nei giudizi individuali, invece, è possibile riscontrare positive valutazioni degli altri requisiti qualitativi come il rigore metodologico, l’innovatività, l’originalità e la collocazione editoriale.
A parte l’unico Commissario favorevole all’Abilitazione della candidata (Prof.ssa De Beni), secondo il quale “…L’originalità, il rigore metodologico e la collocazione editoriale delle pubblicazioni, che si occupano di temi pertinenti al settore concorsuale, sono di buon livello. Anche l’apporto individuale nei lavori in collaborazione appare ben evidenziato dalla posizione del suo nome tra gli altri autori che compare spesso al primo posto delle pubblicazioni presentate e della coerenza e continuità dei temi studiati. Propongo pertanto che possa ottenere l’abilitazione a professore di prima fascia.”, anche gli altri Commissari, che hanno espresso parere negativo, esprimono considerazioni positive in merito ai requisiti in questione.
Il Prof. Nicoletti sostiene, infatti, che: “…L’originalità e il rigore metodologico della produzione scientifica presentata sono di buon livello. Anche l’apporto individuale nei lavori in collaborazione appare ben evidenziato dalla posizione del suo nome tra gli altri autori che appare al primo posto circa un terzo delle pubblicazioni presentate…”; Il Prof. Rubichi evidenzia che: “…L’originalità, il rigore metodologico e la collocazione editoriale delle pubblicazioni, che si occupano di temi pertinenti nel settore concorsuale, sono di livello discreto o buono…”; infine, secondo il Prof. Vallar: “…alcuni articoli sono apparsi su discrete, buone e ottime riviste internazionali…Omissis. A indicazione del contributo della candidata ella è primo o ultimo autore nella maggioranza delle pubblicazioni…”.
Alla luce di tale quadro ricostruttivo, ad avviso di Codesto Collegio, manca nel giudizio collegiale una coerente sistematizzazione dell’insieme delle valutazioni espresse in merito al parametro soggettivo di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016, considerato che la Commissione è gravata da un onere motivazionale rafforzato a fronte del possesso da parte della ricorrente di tutti i titoli prescelti e del superamento di due valori soglia su tre (ex multis T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, n. 11430/2014, n. 11533/2015, 4362/2015, n. 895/2017). La manifesta incongruenza ed illogicità della motivazione appare laddove il mancato riconoscimento dell’Abilitazione è fondato sulla discontinuità temporale della produzione scientifica e sul basso numero di citazioni ottenute (indice bibliometrico correlato al parametro oggettivo), senza una debita considerazione dei pareri positivi espressi con riferimento all’originalità, rigore metodologico, apporto individuale e collocazione editoriale delle opere. La Commissione avrebbe dovuto quantomeno dare conto di tutti i pareri espressi ed evidenziare le ragioni per cui sarebbero risultati prevalenti i giudizi di tipo negativo, quali la discontinuità e l’insufficiente rilevanza della produzione scientifica nel panorama internazionale della ricerca.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati; ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla i provvedimenti che hanno giudicato non inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente;
– condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 28/01/2019