TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 giugno 2018, n. 7247

Abilitazione scientifica nazionale-Composizione commissione-Carenza di interesse

Data Documento: 2018-06-28
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse il ricorso volto ad accertare la nullità del decreto di nomina di una nuova Commissione qualora il ricorrente abbia già ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale, dal momento che non esiste un interesse giuridicamente tutelabile ad impugnare il provvedimento di nomina di una Commissione che mai lo potrà giudicare perché già abilitato. Rispetto alla circostanza (futura ed eventuale) della partecipazione di coloro che fossero dichiarati idonei, alle stesse procedure di chiamata ex art. 18 della Legge n. 240 del 2010 a cui vorrà partecipare il ricorrente, è necessario evidenziare che si tratti di pregiudizio né concreto né attuale, bensì del tutto futuro ed incerto in quanto legato ad una serie di successive eventualità quali: la positiva valutazione ASN dei (futuri/eventualmente abilitati) concorrenti; l’indizione di una procedura di chiamata a professore ordinario ex art. 18 L. n. 240 del 2010 da parte di un’Università italiana per nel settore per cui è causa; la partecipazione ad essa sia dell’odierno ricorrente che di altri candidati giudicati in modo favorevole dalla Commissione contestata dal ricorrente: appare evidente che non può radicarsi alcun interesse concreto e attuale su una così lunga serie di eventualità.

Contenuto sentenza

N. 07247/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13384/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13384 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Mariotti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti
Salvatore Cillino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Barraja e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani n. 1; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[#OMISSIS#] Midena, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; 
ad opponendum:
[#OMISSIS#] Spadea, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11; 

per la declaratoria
della nullità del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 21 novembre 2017, n. 3275, recante la “nomina della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo (art. 8, comma 1, d.d. n. 1531 del 2016) in esecuzione di provvedimenti giurisidizionali” e, in particolare, della sentenza di codesto ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, 22 giugno 2017, n. 7307, con la quale è stato disposto il riesame del Prof. Salvatore Cillino per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – S.C. 06/F2 e S.S.D. MED 30 Malattie dell’Apparato Visivo; nonché per la corretta ottemperanza della sentenza di codesto ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, 22 giugno 2017, n. 7307 e per la condanna del Ministero alla nomina di una Commissione ad acta per l’esecuzione della predetta sentenza da parte di una Commissione formata da Professori Ordinari del S.C. 06/F2 e S.S.D. MED 30 – Malattie dell’Apparato Visivo; ovvero, in subordine, per l’annullamento del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 21 novembre 2017, n. 3275.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Salavatore Cillino e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti gli atti di intervento del prof. [#OMISSIS#] Spadea (ad opponendum) e del Collegio nazionale dei professori di ruolo di prima fascia di malattie dell’apparato visivo (ad adiuvandum);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. A. [#OMISSIS#], Avv. G. Pellegrino e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a. spedito a notifica in data 22.12.2017 e depositato entro il termine di [#OMISSIS#], il prof. [#OMISSIS#] Mariotti ha domandato a questo TAR:
– di accertare e dichiarare l’inefficacia e/o la nullità del Decreto Direttoriale MIUR del 21.11.2017, n. 3275 (relativo alla nomina della nuova Commissione chiamata a rivalutare il dott. Salvatore Cillino ai fini del riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario per il settore concorsuale 06/F2 – Malattie dell’Apparato Visivo) in quanto assunto, a suo avviso, in violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Lazio n. 7302 del 2017 e di condannare, nel contempo, il Ministero intimato alla nomina di una diversa Commissione formata soltanto da professori ordinari del menzionato settore 06/F2 e del settore disciplinare MED 30 (Malattie dell’Apparato Visivo);
– in subordine, previa conversione del [#OMISSIS#], l’annullamento del medesimo Decreto Direttoriale.
Deduce il ricorrente:
– di essere attualmente professore associato nel settore 06/F2 (settore scientifico disciplinare MED 30) – Malattie dell’Apparato Visivo;
– di avere conseguito l’abilitazione scientifica di I fascia nel predetto S.S.D. nell’anno 2017 nell’ambito della medesima tornata abilitativa a cui aveva preso parte il dott. Cillino;
– quest’ultimo aveva riportato una valutazione negativa da parte della Commissione di valutazione e, pertanto, aveva impugnato il giudizio negativo, ottenendone l’annullamento con sentenza di questa Sezione n. 7307 del 2017 la quale ordinava al MIUR la nomina di una Commissione in diversa composizione per la ri-valutazione del candidato;
– in esecuzione di detta sentenza il MIUR, con il Decreto Direttoriale oggi impugnato, ha provveduto alla costituzione della nuova Commissione che è risultata composta da: n. 2 professori ordinari di Malattie dell’Apparato Visivo (MED 30); n. 2 ordinari di Malattie Odontostomatologiche (MED 28); n. 1 docente ordinario di Otorinolaringoiatria (MED 31).
Il ricorrente ritiene la suddetta composizione illegittima in quanto composta per tre quinti da docenti che afferiscono a settori scientifico-disciplinari (S.S.D.) diversi da quello di pertinenza dell’esaminando dott. Cillino e, dunque, per definizione, non in grado di operare una valutazione congrua e attendibile del profilo curricolare di quest’ultimo. Si sarebbe determinata in tal modo, ad avviso del prof. Mariotti, una palese disparità di trattamento rispetto a coloro che, come lui, hanno conseguito un giudizio di abilitazione sulla base della valutazione di una Commissione realmente competente sul piano tecnico-scientifico perché composta interamente da docenti del settore di afferenza. Il MIUR, peraltro, sarebbe addivenuto alla formazione dell’Organo valutativo secondo tale composizione, applicando in modo non pertinente l’art. 6 del d.P.R. 4 aprile 2016 del 95 (regolamento relativo alle “nuove” modalità di organizzazione e svolgimento delle procedure di valutazione in materia di ASN), dal momento che la norma prevede che non si procede al sorteggio dei nominativi degli aspiranti commissari “quando il numero delle unità disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista”. Peraltro, aggiunge il ricorrente, gli aspiranti commissari ancora presenti nella lista di MED 30 predisposta dal Ministero e nominabili per la valutazione del dott. Cillino erano ancora sei, numero sufficiente a formare la nuova Commissione. Inoltre, il MIUR avrebbe comunque potuto procedere ad includere nella lista degli aspiranti commissari tutti i professori ordinari di MED 30, inclusi quelli già nominati commissari nella precedente tornata ASN il cui periodo di incompatibilità era terminato e, in aggiunta, i nuovi professori ordinari di MED 30. Tali misure avrebbero consentito di formare una Commissione composta da soli professori ordinari del settore MED 30.
Viceversa con il “modus procedendi” in concreto seguito l’Amministrazione, sulla base di una motivazione illogica, non ha garantito una seria valutazione dei candidati.
Nonostante abbia già conseguito l’abilitazione alla prima fascia e per quanto la Commissione nominata con il decreto per cui è causa non sia chiamata ad esprimere alcuna valutazione nei suoi confronti, il prof. Mariotti ritiene di avere legittimazione e interesse a coltivare il presente ricorso in quanto la nuova Commissione può “disporre dell’idoneità” di candidati che avranno la possibilità di partecipare e di concorrere con il ricorrente stesso in procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240 del 2010.
Il ricorrente sottolinea inoltre di essere stato evocato come controinteressato nel giudizio promosso dal dott. Cillino e conclusosi con la sentenza oggi azionata.
Si è costituito in giudizio il MIUR che si oppone all’accoglimento del ricorso, affidando la sua difesa ad ampia relazione esplicativa predisposta dalla competente Direzione Generale.
Si è costituito per resistere al ricorso anche il dott. Salvatore Cillino.
Ha esplicato intervento “ad opponendum” il prof. [#OMISSIS#] Spadea che, seppur estraneo al giudizio promosso dal dott. Cillino, aveva però a sua tempo impugnato con successo dinnanzi a questo TAR il giudizio negativo della originaria Commissione competente per il S.C. 06/F2 e, in esecuzione della sentenza n. 10943/2017, è stato nuovamente valutato, con esito positivo, dalla stessa Commissione nominata con il D.D. MIUR n. 3275 del 21.11.2017 (oggi impugnato).
Ha esplicato viceversa intervento “ad adiuvandum” il Collegio nazionale dei professori di ruolo di prima fascia di “Malattie dell’Apparato Visivo”.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Ad avviso del Collegio il ricorso è in primo luogo inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse in capo al prof. Mariotti a coltivare sia la domanda proposta in via principale (di accertamento della nullità del decreto di nomina della nuova Commissione per violazione / elusione del giudicato), sia la domanda, svolta in via subordinata, di ordinario annullamento del decreto impugnato per illegittimità. Come eccepito infatti dal Ministero resistente nella relazione in atti e dai professori Cillino e Spadea nelle rispettive memorie difensive (e come risulta anche dalla superiore narrativa), l’odierno ricorrente ha già ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia nel settore concorsuale (S.C.) 06/F2 – Malattie dell’Apparato Visivo avendo preso parte alla Tornata delle Abilitazioni anno 2016 (procedura indetta con D.D. MIUR 29.7.2016, n. 1532).
Ne consegue che non esiste un interesse giuridicamente tutelabile dell’odierno ricorrente ad impugnare il provvedimento di nomina di una Commissione che mai lo potrà giudicare perché già abilitato.
Ciò significa che non è individuabile in capo al prof. Mariotti alcuna posizione differenziata e qualificata (id est un interesse legittimo) che lo distingua dalla collettività indifferenziata dei cittadini nella pretesa di vedere esercitato in modo corretto e legittimo il potere valutativo di una Commissione, destinata in realtà ad esaminare altri candidati e giammai il ricorrente. A ciò si aggiunge la considerazione che, trattandosi nella specie di procedura idoneativa e non concorsuale, anche un eventuale esito della rinnovata valutazione che sia favorevole al dott. Cillino (o ad altri candidati, come si è già verificato per il prof. Spadea), alcuna conseguenza pregiudizievole potrà produrre sulla situazione soggettiva dell’odierno ricorrente.
Consapevole della debolezza della sua posizione sul piano della legittimazione (per assenza di una posizione differenziata e qualificata riconosciuta dall’ordinamento) e dell’interesse al ricorso (per assenza di una utilità concreta ricavabile dalla decisione giurisdizionale invocata), parte ricorrente cerca di valorizzare la circostanza (futura ed eventuale) della partecipazione di coloro che fossero dichiarati idonei, alle stesse procedure di chiamata ex art. 18 della Legge n. 240 del 2010 a cui vorrà partecipare il prof. Mariotti.
Si tratta però, all’evidenza, di pregiudizio né concreto né attuale bensì del tutto futuro ed incerto in quanto legato ad una serie di successive eventualità quali: la positiva valutazione ASN del dott. Cillino; l’indizione di una procedura di chiamata a professore ordinario ex art. 18 L. n. 240 del 2010 da parte di un’Università italiana per nel settore per cui è causa; la partecipazione ad essa sia dell’odierno ricorrente che del dott. Cillino (ovvero di altri candidati giudicati in modo favorevole dalla Commissione contestata dall’odierno ricorrente): appare evidente che non può radicarsi alcun interesse concreto e attuale su una così lunga serie di eventualità.
Senza contare che l’intera costruzione ricorsuale si fonda su una petizione di principio, costituita dalla inadeguatezza (o inaffidabilità) del giudizio tecnico perché formulato da una Commissione non integralmente composta da esperti del settore di malattie dell’Apparato Visivo, il che invero resta del tutto indimostrato.
In ogni caso, fermo restando quanto precede sul piano della stessa ammissibilità del gravame, il ricorso non è condivisibile neanche nel merito, dovendosi considerare che:
– l’art. 16 della legge n. 240/2010 riporta espressamente il criterio previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 95/2016, laddove prevede che: “I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
f) l’istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h).
h) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari”;
– l’art. 6, comma 6, del D.P.R. 95/16 prevede: “Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a dieci, si provvede all’integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all’atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato.
Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati”.
L’Amministrazione si è attenuta alle predette previsioni normative poiché originariamente la lista degli aspiranti commissari, sorteggiabili ai sensi dell’art. 6 comma 2, del D.P.R. 95/2016, candidati per il settore concorsuale 06/F2 Malattie Apparato Visivo, era composta da undici professori ordinari. Con D.D.G. n. 2527 del 31.10.2016, in seguito al sorteggio dei predetti undici candidati, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 95/2016 s.m.i. erano individuati i cinque professori effettivi componenti la Commissione Nazionale per il settore concorsuale 06/F2 “Malattie Apparato Visivo” (si trattava della “prima” Commissione che ebbe a giudicare, favorevolmente, il prof. Mariotti e negativamente il prof. Cillino).
In ragione del sopracitato “decisum” giurisdizionale, il MIUR ha proceduto, successivamente, alla ricomposizione della Commissione, stante il vincolo imposto dalla sentenza n. 7307/2017 di questo TAR di nominare una Commissione in composizione rinnovata.
Ciò è avvenuto escludendo dalla lista degli undici commissari originari i cinque commissari che avevano espresso il proprio giudizio sul candidato e quindi, seguendo le disposizioni previste dal D.D.G. n. 1531 del 29.07.2016 (art. 6, comma 4) e in piena conformità a quanto stabilito dall’art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016, il MIUR ha proceduto ad integrare la lista dei sei componenti residui, attingendo dalla lista degli otto professori ordinari appartenenti al medesimo MACROSETTORE, che, all’atto della propria candidatura, avevano manifestato la propria disponibilità ad essere sorteggiati anche per il settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo.
Con il D.D.G. n. 3275 del 20.11.2017, a seguito del sorteggio dei componenti della lista cosi ricomposta (con sei professori del settore concorsuale 06/F2 e quattro professori del macrosettore 06/F necessari a riportare la lista a 10 unità) il MIUR ha nominato la Commissione per il riesame della posizione del prof. Cillino che è risultata composta da due professori appartenenti al settore concorsuale 06/F2 (Malattie Apparato Visivo) e tre professori appartenenti al MACROSETTORE– Clinica Chirurgica Integrata.
Il “modus procedendi” sopra riassunto appare pienamente conforme alle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, le quali in nessun passaggio impongono la necessità di una Commissione integralmente composta da componenti afferenti al medesimo settore disciplinare.
In altri termini l’Amministrazione – una volta esclusi, com’era doveroso in ottemperanza al “dictum” di questo Giudice, i commissari che avevano già espresso il proprio giudizio sul candidato da riesaminare – ha constatato che residuavano nella lista degli aspiranti commissari soltanto n. 6 nominativi sorteggiabili per il settore 06/F2. In tale situazione essa ha ritenuto di attenersi alle regole precostituite di cui all’art. 6 cit. che prevede espressamente la possibilità di integrare la lista dello specifico settore concorsuale, avvalendosi degli aspiranti del macrosettore 06/F (clinica chirurgica integrata) che abbiano offerto la propria disponibilità a far parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello di loro stretta pertinenza (art. 6, comma 6, d.P.R. n. 95 del 4.4.2016). E’ dunque espressamente contemplata dalla norma la possibilità che nella Commissione possano esservi anche esponenti di settori disciplinari diversi rispetto a quello oggetto di valutazione.
Le diverse modalità escogitate da parte ricorrente, viceversa, sono prive di un saldo appiglio normativo.
Gli argomenti che precedono appaiono sufficienti ai fini del rigetto sia della domanda di nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. che della domanda volta all’annullamento della nomina della Commissione, svolta in via subordinata dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza nei rispettivi rapporti tra parte ricorrente e MIUR, da un lato, e parte ricorrente e controinteressato dott. Cillino, dall’altro. Possono invece dichiararsi integralmente compensate le spese di lite tra le restanti parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il prof. [#OMISSIS#] Mariotti alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 1,500,00 in favore del MIUR ed in euro 1.000,00 in favore del prof. Salvatore Cillino, oltre Iva, CPA e oneri tutti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

​Pubblicato il 28/06/2018