Nelle ipotesi in cui è attribuita all’amministrazione un’ampia discrezionalità, come nel caso delle commissioni di valutazione istituite nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la commissione abbia fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Tale motivazione deve essere ancora più stringente nel caso in cui il candidato abbia conseguito a livello individuale tre giudizi favorevoli su cinque. Deve essere inoltre rilevata la contraddittorietà della valutazione degli altri due commissari che, pur giungendo ad una giudizio negativo, nel motivare il proprio giudizio si sono, comunque, espressi in termini del tutto positivi.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 7615
Abilitazione scientifica nazionale – Obbligo di motivazione – Contraddittorietà della valutazione
N. 07615/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07473/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7473 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Guarini, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Grandi, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Gramsci, 24;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Forte, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità della ricorrente espresso dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 08/A3 — Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, del quale si è avuto conoscenza in data 2 aprile 2014,
– di tutti gli atti della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale 08/A3 e, in particolare dei verbali delle riunioni della Commissione relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente, nonché del verbale n. 8 in data 12 dicembre 2013 e pubblicato in data 2 aprile 2014,
– di ogni altro atto, comunque connesso o coordinato a quelli su indicati, al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Arch. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Guarini ha presentato domanda per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia settore concorsuale 08/A3 — Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione.
L’esito del giudizio è stato negativo.
Avverso gli atti indicati in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 4, comma 5 del d.d. n. 222/2012. Eccesso di potere per carenza di motivazione e per illogicità.
La ricorrente non ha conseguito l’abilitazione a professore di seconda fascia, nonostante il giudizio individuale dei singoli commissari sarebbe positivo a maggioranza dei 4/5, atteso che tre Commissari ([#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) su cinque avrebbero espresso un giudizio individuale positivo di idoneità; il giudizio individuale del Commissario [#OMISSIS#], pur essendo stato inteso come negativo, sarebbe invece positivo.
Il giudizio collegiale è stato formulato dalla Commissione prescindendo dai giudizi individuali dei commissari, con conseguente illogicità dello stesso;
2) Eccesso di potere illogicità, indeterminatezza e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dell’art. 5, del d.m. 76/2012.
Il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione nei confronti della ricorrente sarebbe altresì illegittimo, in ragione dei vizi che inficerebbero i giudizi individuali resi dal commissario [#OMISSIS#] e dal commissario [#OMISSIS#].
Il giudizio individuale formalmente “negativo” espresso dal commissario [#OMISSIS#] sarebbe contraddittorio affetto da difetto di istruttoria e erronea valutazione dei presupposti di fatto.
Esso non tiene conto del ruolo di coordinatrice di due importanti progetti di ricerca svolto dalla ricorrente, delle pubblicazioni presentate dall’Arch. Guarini e alla loro coerenza con il SSD 08/A3;
non fornisce alcuna indicazione in ordine all’apporto individuale fornito dalla ricorrente nei lavori in collaborazione;
non considera l’attività didattica svolta dalla ricorrente (come professore a contratto prima e come ricercatrice poi) sia presso atenei sia presso enti o istituti di ricerca di alta qualificazione, e l’attività di collaborazione svolta dalla ricorrente all’estero.
Il commissario [#OMISSIS#] avrebbe espresso considerazioni tra loro non coerenti: pur avendo rilevato pubblicazioni a carattere internazionale, afferma allo stesso tempo una “produzione prevalentemente orientata alla analisi qualitativa e/o alla applicazione di semplici strumenti di base piuttosto che allo sviluppo di contributi innovativi e/o originali”, per poi ritenere all’opposto che “Dall’esame della documentazione disponibile, pubblicazioni presentate, curriculum e titoli, si possono evincere propensione alla ricerca scientifica, e, in generale, all’attività accademica”, concludendo irragionevolmente che la candidata non è idonea all’abilitazione.
Le valutazioni del commissario [#OMISSIS#] sarebbero pure contraddette dalle evidenze del curriculum della ricorrente e dagli altri giudizi individuali.
Il giudizio del commissario [#OMISSIS#], in violazione dell’art. 5 del d.m. n. 76/2012 e dei criteri di valutazione fatti propri dalla Commissione:
manca erroneamente di fare riferimento alle singole pubblicazioni presentate dall’Arch. Guarini e alla loro coerenza con il SSD 08/A3;
non ha considerato la partecipazione scientifica della ricorrente a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, nonché a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
non ha considerato l’intensa attività didattica svolta dall’istante (come professore a contratto prima e come ricercatrice poi) sia presso atenei sia presso enti o istituti di ricerca di alta qualificazione, nonché l’attività di collaborazione svolta dalla ricorrente all’estero;
3) Violazione dell’art. 5 del d.m. 76/2012. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste. Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
Sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che hanno conseguito l’abilitazione pur non avendo superato alcuna mediana come la ricorrente e con titoli inferiori;
4) Violazione dell’art. 16 della legge n. 240/2011, dell’art. 8, comma 4 del d.P.R. n. 222/2011 e degli artt. 3 e 5 del d.m. n. 76/2012. Violazione dei principi del giusto procedimento e di buona amministrazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria.
I giudizi individuali e collegiali espressi sarebbero ripetitivi.
Non si baserebbero su una valutazione analitica delle pubblicazioni e dei titoli e non darebbero conto degli elementi che la Commissione avrebbe dovuto valutare, alla luce dei criteri che essa stessa aveva adottato in base alle previsioni dell’art. 5 del d.m. n. 76/2012.
Dai verbali delle operazioni concorsuali emergerebbe che la Commissione ha dedicato alla valutazione di ciascun candidato un tempo molto ridotto.
Il tempo dedicato a ciascun candidato sarebbe pari a circa 9 minuti, insufficiente per formulare un giudizio individuale per ogni commissario ed esprimere un giudizio collegiale.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 4738 del 25 settembre 2015 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato disponendo la rivalutazione della ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito, l’interessata ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo alcune delle censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza del 6 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con i primi due motivi la ricorrente deduce la incongruità e contraddittorietà del giudizio della Commissione che pur avendo espresso valutazioni positive sulle pubblicazioni indicate dall’istante ai fini della valutazione, avrebbe concluso viceversa con un giudizio negativo.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
Il successivo art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Di seguito l’art. 6 del medesimo D.M. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”) in riferimento agli indicatori bibliometrici, stabilisce che “i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B” siano definiti dall’ANVUR “secondo modalità stabilite con propria delibera”.
Il comma 5, dell’art. 6 citato, stabilisce che le Commissioni possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi della ricorrente, secondo cui la commissione, pur a fronte dei positivi giudizi espressi sulla produzione scientifica, ha concluso con una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese nei giudizi individuali dei commissari.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
Invero, l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessata sebbene essa avesse riportato giudizi positivi espressi in termini: di coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale, di contributo complessivamente significativo nell’ambito della attività di ricerca, di rigore metodologico dei lavori, di riconoscibilità dell’apporto individuale del candidato nel lavoro di collaborazione, di partecipazione a progetti PRIN, di capacità della ricerca scientifica e attitudine all’attività accademica.
L’unico elemento, nell’ambito del giudizio collegiale, dal quale evincere le ragioni del giudizio finale negativo appare quello del mancato superamento della mediane.
Tale elemento tuttavia si rivela del tutto incongruo a fronte delle più significative e numerose espressioni favorevoli rese nei confronti della candidato nei termini sopra indicati.
Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui la ricorrente ha conseguito a livello individuale tre giudizi favorevoli su cinque. Tutto ciò non senza considerare la perplessità della valutazione degli altri due commissari ([#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) che, pur giungendo ad una giudizio negativa, nel motivare il proprio giudizio si sono, comunque, espressi in termini del tutto positivi affermando che: le tematiche sono coerenti con quelle del settore concorsuale, che la ricorrente ha pubblicato numerosi articoli su riviste internazionali ([#OMISSIS#]), di rigore metodologico con padronanza delle tecniche adottate, partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, di continuità della produzione scientifica dal 1998 ([#OMISSIS#]).
Ciò premesso non può non essere considerata l’intrinseca contraddittorietà del giudizio individuale dei suddetti Commissari, dai quali si evince che la Commissione non è pervenuta, nella pur ammissibile e fisiologica disparità delle opinioni a confronto, ad un sufficiente grado di sintesi tra le diverse e contrastanti posizioni dei suoi componenti, formulando un giudizio collegiale sintomatico di contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione.
Dai predetti giudizi non è dato comprendere, quindi, come a fronte di espressioni in prevalenza positive, la ricorrente abbia, viceversa, ottenuto un giudizio negativo.
Va respinto invece il terzo motivo, nel quale la dottoressa Guarini assume di avere subìto un trattamento deteriore rispetto ad altri candidati che avrebbero conseguito l’abilitazione pur versando nella medesima situazione.
Invero, anche volendo considerare l’ipotesi di un errore della Commissione nell’attribuire un punteggio per tali titoli agli altri partecipanti alla procedura, la censura egualmente non coglierebbe nel segno, in quanto un’eventuale illegittimità nella valutazione di altri candidati non può essere fatta valere, quale termine di paragone, da altro candidato che aspiri a giovarsi della medesima condotta illegittima; tale modo di procedere, infatti, condurrebbe l’Amministrazione, invece che ad una correzione del proprio eventuale agire illegittimo mediante gli strumenti dell’autotutela (ove esperibili), a perpetuare e ripetere atti illegittimi anche con riguardo ad altri candidati (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 18.4.2011, n. 3359; T.A.R. Lazio, Roma sez. II, 6.4.2009, n. 3705).
Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce un’eccessiva brevità dei tempi dedicati dalla commissione per esanimare i titoli presentati dai candidati, che l’avrebbe privata così di un’adeguata ed approfondita valutazione.
La censura non convince alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati” (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).
Nella specie non risultano addotti elementi tali da fare ritenere che i tempi siano stati talmente ridotti da superare i rilievi contenuti nella sentenza sopra riportata, considerato – tra l’altro – che appare verosimile quanto osservato dall’Amministrazione secondo cui molte delle pubblicazioni presentate dai candidati sarebbero state già conosciute dai singoli componenti della commissione, a prescindere dall’attività valutativa svolta in sede di abilitazione.
Quanto alla dedotta omessa valutazione analitica delle pubblicazioni il collegio ritiene di poter richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa il quale, sebbene riferito a procedure di valutazione comparativa, può essere applicato anche al caso di specie (che riguarda la valutazione della idoneità di un candidato a partecipare ad una successiva procedura selettiva per il conferimento di una docenza universitaria), secondo cui “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (Cons. di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati).
Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici (Cons. di Stato, sez. VI, n. 4824 del 2008).
Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di maggiore trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa”.
In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/A3 – “Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e valutazione” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A.-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)