TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 7621

Abilitazione scientifica nazionale – Composizione commissione giudicatrice

Data Documento: 2015-05-28
Area: Giurisprudenza
Massima

[X]L’art. 16, comma 3, lett. i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prescrive che debba far parte della commissione giudicatrice almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato. **Abilitazione scientifica nazionale – Composizione commissione giudicatrice
– Mancata acquisizione parere pro veritate** Nello svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale per i docenti universitari, nel caso in cui nella commissione esaminatrice non faccia parte alcun membro del settore scientifico-disciplinare di riferimento del candidato, è opportuno che la commissione acquisisca un parere pro veritate da parte di un esperto, atteso che le pubblicazioni presentate dall’interessata attenevano prevalentemente a tale settore.  Sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso era invece necessario, in quanto l’assenza nella commissione di un esperto di tale settore ha influito in modo determinante sul giudizio dell’organo.
 
La legge 11 agosto 2014, n. 114, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato, tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore. Dalla nuova formulazione della norma consegue che il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere, dovrebbe – allo stato – essere censurato, altresì, per il vizio di violazione di legge.
 

Contenuto sentenza

N. 07621/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06840/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6840 del 2014, proposto da:
Orazio Pellegrino, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Tommasini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] La Motta in Ostia Lido, Via [#OMISSIS#] del Greco, 59;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Forte;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e valutazione, pubblicato in data 2 aprile 2014;
– del decreto del Direttore Generale- n. 193 del 4 febbraio 2013 con il quale è stata determinata la composizione definitiva della Commissione giudicatrice nel concorso in oggetto, omettendo la nomina di almeno un componente del Settore Scientifico Disciplinare ICAR 04, oggetto di valutazione;
– del verbale n. 1 del 9 aprile 2013 con cui sono stati fissati i criteri, del verbale n. 3 (III seduta) del 22 luglio 2013 nel quale il componente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] “ha ritenuto necessario e inevitabile dover fare propri i giudizi individuali formulati dal commissario OCSE Nikifiros [#OMISSIS#]”, del verbale n. 5 (V seduta) del 09 settembre 2013, dei verbali nn. 7 e 8, entrambi del 12 dicembre 2013;
di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha preso parte alla selezione nazionale per la Abilitazione Scientifica Nazionale, Bando 2012 – II fascia ¬ Settore Concorsuale 08/A3, indetta con D.D. n. 222/2012.
Con decreto del 4 febbraio 2013 è stata nominata la Commissione composta dai Prof. Agostino [#OMISSIS#] (Presidente, ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Segretario, ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ICAR 22), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (OCSE), nessuno dei quali apparteneva al Settore Scientifico Disciplinare ICAR 04 di cui fa parte il ricorrente.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole.
Avverso il giudizio negativo e gli atti indicati in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi
1) violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione del bando con il quale è stata attivata la procedura di abilitazione e dell’allegato d), degli arti. 4 e 5 del d.m. 76/2012 del d.m. 159 del 12.06.2012. Eccesso di potere sotto il profilo della illegittima valutazione dei presupposti, contraddittorietà manifesta, difetto e/o carenza di motivazione, di istruttoria, sviamento dalla causa tipica, travisamento dei fatti, violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale e del principio di buon andamento della p.a.-.
Il giudizio della commissione non avrebbe tenuto conto dei parametri di valutazione fissati nel DM 76/2012.
Essa non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non idoneo il candidato sebbene avesse ottenuto un giudizio “buono”, “più che accettabile” e/o “tra accettabile e buono”.
Ciò alla luce della definizione del giudizio di accettabile prevista dal DM 76/2012.
Sussisterebbe contraddittorietà tra il contenuto dei giudizi e la loro conclusione.
Tutti i Commissari avrebbero riconosciuto il livello almeno “buono” delle pubblicazioni e del curriculum del ricorrente, con profili di “eccellenza”. Tuttavia in modo contraddittorio il ricorrente è stato giudicato non idoneo;
2) violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione del bando con il quale è stata attivata la procedura di abilitazione e del d.m. 76/2012 nonché del d.m. 159 del 12.06.2012. eccesso di potere sotto il profilo della illegittima valutazione dei presupposti, sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà manifesta, difetto e/o carenza di motivazione, di istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale e del principio di buon andamento della p.a.-.
Il commissario Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel verbale n. 3 ha dichiarato di non essere in condizione di valutare i candidati dei settore per il quale ha partecipato il Dott. Pellegrino, affermando che avrebbe fatto propri i giudizi del commissario OCSE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Il Ministero, sollecitato da alcuni esposti inviati, al termine di una verifica con nota n° 24654 del 27 novembre 2013 del Direttore Generale del Dipartimento ha ritenuto illegittima la valutazione suddetta, evidenziando, l’illegittimità dei citati giudizi individuali e collegiali, disponendo che la Commissione procedesse alla rivalutazione delle candidature interessate dal predetto annullamento, entro il 30 dicembre 2013.
Tuttavia, il 12 dicembre 2013 la Commissione ha chiuso la procedura ed ha inviato definitivamente gli atti al M.I.U.R., senza che chiedere alcun parere pro veritate per sopperire all’incompetenza dichiarata del prof. [#OMISSIS#];
3) violazione e falsa applicazione di legge. violazione e falsa applicazione del bando con il quale è stata attivata la procedura di abilitazione, del d.m. 76/2012 e del d.m. 159/2012. Eccesso di potere sotto il profilo della illegittima valutazione dei presupposti, contraddittorietà manifesta, difetto e/o carenza di motivazione, di istruttoria, sviamento dalla causa tipica, travisamento dei fatti, disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale e del principio di buon andamento della p.a.-.
La Commissione ha confermato il superamento delle mediane, ma avrebbe commesso errori di quantificazione.
L’indice “hc” del candidato non sarebbe pari a 2 ma a 4. La mediana imposta sarebbe superata, quindi, con un valore quadruplo rispetto alla soglia prescritta dal Ministero. In merito alle citazioni sono state recensite 18 citazioni che, tenendo conto della età accademica del dott. Pellegrino di anni 15, comporterebbe un indice di 1,2 e, quindi, il superamento anche della seconda mediana.
Rispetto a quanto prospettato dalla Commissione: i 3 indici supererebbero tutti le tre mediane e l’ultimo sarebbe raddoppiato nel suo valore.
La Commissione, inoltre, non avrebbe valutate 5 pubblicazioni su riviste internazionali a nome singolo.
Sebbene il dott. Pellegrino abbia partecipato a numerosi progetti di ricerca europei, tale attività non sarebbe stata oggetto di valutazione da parte della Commissione.
Sussisterebbe disparità di trattamento con specifico riferimento alla [#OMISSIS#] delle c.d. mediane, come il conferimento dell’abilitazione a candidati in possesso di indici che superavano una sola mediana su tre o nessuno dei tre indicatori e un ingiustificato favore per i candidati provenienti dal Settore Scientifico Disciplinare ICAR 22.
amministrazione.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 4716 del 25 settembre 2015 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato disponendo la rivalutazione del ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito, l’interessato ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo alcune delle censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza del 6 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la incongruità e contraddittorietà del giudizio della Commissione che, pur avendo espresso valutazioni positive sulle pubblicazioni indicate dall’istante ai fini della valutazione, avrebbe concluso viceversa con un giudizio negativo.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
Il successivo art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Di seguito l’art. 6 del medesimo D.M. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”) in riferimento agli indicatori bibliometrici, stabilisce che “i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B” siano definiti dall’ANVUR “secondo modalità stabilite con propria delibera”.
Il comma 5, dell’art. 6 citato, stabilisce che le Commissioni possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi del ricorrente, secondo cui la commissione, pur a fronte del superamento di due delle tre mediane e dei positivi giudizi espressi sulla produzione scientifica, ha concluso con una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento non solo dal superamento delle mediane, ma anche dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese nei giudizi individuali dei commissari.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
Invero, l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessato sebbene avesse superato le mediane e avesse riportato giudizi positivi espressi, nel giudizio collegiale, in termini di: contributo individuale complessivamente significativo nell’ambito dell’attività di ricerca svolta con prevalente riferimento ai temi del settore concorsuale 08/A3 – infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione; attività condotta con rigore metodologico; apporto individuale di lavoro in collaborazione significativo; positiva valutazione per le pubblicazioni riguardanti i comportamenti di guida e la stima della velocità stradale, in cui sono stati raggiunti risultati innovativi; partecipazione a progetti di ricerca internazionali/nazionali, ammissione al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari, partecipazione a comitati editoriali; conferimento di premi e svolgimento di attività didattica nel settore scientifico di riferimento; capacità nella ricerca scientifica svolta con autonomia e, in generale, attitudine all’attività accademica.
Dal giudizio collegiale non emerge alcun elemento in base al quale desumere le ragioni della valutazione negativa.
Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui il ricorrente ha superato due delle tre mediane.
Tutto ciò non senza considerare la perplessità della valutazione dei commissari che, pur giungendo ad una giudizio negativa, nel motivare il proprio giudizio si sono, comunque, espressi in termini del tutto positivi.
Dai predetti giudizi non è dato comprendere, quindi, come a fronte di espressioni tutte positive il ricorrente abbia ottenuto un giudizio negativo.
Merita adesione anche il secondo mezzo dagli atti del giudizio si evince che la commissione era composta dai Prof. Agostino [#OMISSIS#] (Presidente, ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Segretario, ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ICAR 22), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (OCSE), nessuno dei quali, quindi, apparteneva al Settore Scientifico Disciplinare ICAR 04 di cui fa parte il ricorrente.
L’art. 16, comma 3, lett. i) della 1. n. 240/2010 prescrive che della commissione giudicatrice debba fare parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale, però, afferiscano almeno trenta professori ordinari.
L’art. 6. comma 9, del d.P.R. 222/2011 in tema di composizione delle commissioni, in linea con quanto stabilito dalla predetta norma di legge, stabilisce che “il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari”.
La disciplina richiamata, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prevede quindi che la Commissione dovesse essere composta di almeno un docente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato.
Nel caso di specie è incontroverso che nessuno dei docenti appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento dell’istante ICAR 04 “strade, ferrovie ed aeroporti”, che rientra nel più ampio settore concorsuale classificato 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e valutazione, in siffatta situazione, pertanto, sarebbe stato opportuno che la Commissione acquisisse un parere pro veritate da parte di un esperto di tale settore.
Sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso si è rivelava del tutto necessario nella fattispecie in esame considerato che la Commissione era priva di un docente esperto nel richiamato settore ICAR 04 – “strade, ferrovie ed aeroporti”.
Ciò si rendeva viepiù necessario atteso che le pubblicazioni presentate dall’interessato attenevano prevalentemente al predetto settore.
L’assenza nella Commissione di un esperto di tale settore ha influito in modo determinante sul giudizio dell’organo, che si è soffermata sugli ambiti di ricerca della candidata che si riferiscono prevalentemente all’arte moderna e contemporanea.
Ne consegue la fondatezza delle dedotta censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettere a) ed i) della L. n. 240/2010; dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 222/2011 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Siffatte considerazioni trovano, del resto, conferma nelle recenti modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”).
L’art. 14, comma 3 bis, lett. b), punto 2.7) della predetta legge (in tema di abilitazione scientifica nazionale) ha modificato l’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”.
La legge 114/2014, quindi, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i) ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato (come nel caso di specie), tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
Dalla nuova formulazione della norma consegue che il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere per le ragioni sopra esposte, deve – allo stato – essere, altresì, censurato per il vizio di violazione di legge.
E’ fondato anche l’ulteriore profilo di censura che riguarda la partecipazione alla commissione del prof. [#OMISSIS#].
Dagli atti di causa si evince che nella riunione del 22 luglio 2013, il commissario Prof. [#OMISSIS#], unico componente esperto di Estimo e Valutazione, ha dichiarato che stante la notevole diversità delle tematiche e degli ambiti di ricerca scientifica dei tre settori scientifico-disciplinari ha “ritenuto necessario e inevitabile dover far propri i giudizi individuali formulati dal Commissario Ocse Nikiffiros Starnatiadis, esperto indipendente per i medesimi settori scientifico-disciplinari.
Successivamente, nella quinta seduta (riunione del 9 settembre 2013), il Commissario Prof. [#OMISSIS#] ha precisato quanto aveva riferito il Prof. [#OMISSIS#] nella seduta del 22 luglio 2013, dichiarando di avere una lunga esperienza quale professore universitario, che tale lunga esperienza lo ha reso capace di effettuare valutazioni anche in aree differenti.
Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione ha proceduto alla redazione dei giudizi collegiali.
Al termine dei lavori la Commissione ha formulato i giudizi collegiali in data 11 settembre 2013. Tuttavia, il Ministero dell’Università, sollecitato da alcune segnalazioni in ordine al non corretto svolgimento della procedura, con nota in data 27 novembre 2013 prot. 24654, ha annullato in autotutela i giudizi espressi dal Prof. [#OMISSIS#] e i giudizi complessivi della Commissione laddove i medesimi riguardano i candidati per i quali il Prof. [#OMISSIS#] aveva recepito i giudizi del Commissario straniero.
La Commissione, senza tener conto di quanto statuito dal Ministero, nella riunione del 12.12.2013 (verbale n. 7 recante “VII – relazione finale”), ha attestato che “il contenuto dei giudizi individuali e collegiali relativi a ciascun candidato come risultanti dalla “SCHEDA GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI” di data 12/12/2013 ora 15:49 è conforme all’esito dei lavori della Commissione”, allegando tali giudizi al verbale conclusivo n. 8 del 12.12.2013.
In tal modo la commissione, però, ha fatto propri anche i giudizi espressi in precedenza dal prof. [#OMISSIS#], che si era dichiarato di avvalersi dei giudizi del membro OCSE al fine di valutare i candidati del settore scientifico in esame.
Appare evidente, pertanto, che la commissione non ha in alcun modo tenuto conto delle ragioni che avevano indotto il Ministero ad annullare i giudizi in autotutela, basando le proprie valutazioni anche sui giudizi resi da un componente, il quale in precedenza aveva espressamente affermato di non essere in grado di esprimere un giudizio individuale sui candidati (cfr. verbale n. 7 del 22.7.2013).
Sebbene il prof [#OMISSIS#] nelle successive sedute abbia espresso (formalmente) un giudizio individuale senza fare alcun riferimento a quello dell’altro componente straniero, ciò di per sé non può essere considerato sufficiente a far ritenere superata la questione riguardante la effettiva capacità del medesimo componente, di modo che il giudizio della commissione deve considerarsi pertanto irrimediabilmente viziato.
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 08/A3 – “Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e valutazione” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A.-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)