TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 7628

Abilitazione scientifica nazionale – Difetto di motivazione – Omessa valutazione titoli accademici conseguiti all’estero

Data Documento: 2015-05-28
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di abilitazione scientifica nazionale è viziato da travisamento dei fatti e da difetto di motivazione il giudizio collegiale da cui si rilevabile la mancata considerazione dei titoli accademici conseguiti all’estero dal candidato, il quale peraltro abbia superato tre mediane su tre.

Contenuto sentenza

N. 07628/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04809/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4809 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Manzi e [#OMISSIS#] Cammelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Manzi in Roma, Via F. [#OMISSIS#], 5, come da procura a margine del ricorso;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
inidoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 06/f2 – malattie apparato visivo (bando 2012 – d.d. n. 222/2012).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente proposto il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il negativo giudizio riportato a conclusione della procedura per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 06F2 – Malattie dell’appartato visivo.
La Commissione valutatrice, al termine dell’esame della domanda del ricorrente, sebbene quest’ultimo avesse superato tre mediane su tre, ha ritenuto di non riconoscere l’abilitazione, sprimendo quattro giudizi negativi ed un solo giudizio positivo.
Il dott. [#OMISSIS#] censura la negativa valutazione della Commissione – che pure si era positivamente espressa in merito alle pubblicazioni presentate dal candidato- lamentando la mancata considerazione dei titoli accademici conseguiti all’estero dal candidato e declinati nella domanda (primo motivo) e per il conseguente difetto di motivazione (secondo motivo).
3. Il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre scritti difensivi.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
4. – Esso è fondato, va accolto, in quanto i due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro connessione- colgono nel segno là dove denunciano la mancata valutazione di taluni titoli accademici conseguiti dal dott. [#OMISSIS#] negli U.S.A.
Si tratta dei titoli, presenti nella domanda di partecipazione in atti, denominati “Fellow in vitreous retina macula” e di Professore associato presso il Rocky Mountains Lyons Eye Institute dell’Università del Colorado, di membro dell’American Academy of Ophtalmology, nonché di altre due società scientifiche stabilite negli U.S.A. (v. pagine 13 e 14 della domanda di partecipazione in atti).
E’ pertanto viziato da travisamento dei fatti e da difetto di motivazione il giudizio collegiale che, alla voce “Possesso di titoli accademici” recita “Non documentato”.
5. – In definitiva, il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni novanta dalla ricezione della presente sentenza.
6. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 oltre contributo unificato, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)