TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 marzo 2018, n. 3456

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2018-03-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Per quanto riguarda la recente disciplina, dettata in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha rafforzato i parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico di riferimento.
 

Contenuto sentenza

N. 03456/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Naviglio, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Paparella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Giovanni D’Amato in Roma, via Calabria, 56 ;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Commissione Giudicatrice Asn non costituiti in giudizio;
annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti e provvedimenti:
1) giudizio negativo afferente la domanda progr. n.55838, recante la non attribuzione al ricorrente dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia, reso dalla Commissione Giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale 2016-2018 (3^ quadrimestre) alla funzione di professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, pubblicato in data 1 dicembre 2017;
2) giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia espressi per il Dott. Naviglio, nelle sedute 7, 8 e 9 dei giorni 14, 16 e 23 novembre 2017, dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 03/A1 -CHIMICA ANALITICA;
3) relazione riassuntiva dei lavori svolti nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore associato di seconda fascia, nel settore concorsuale 03/A1 -CHIMICA ANALITICA-, III quadrimestre, di cui al verbale del 23 novembre 2017, pubblicato sul sito internet dell’ASN il 1^ dicembre 2017, nella parte che riguarda il Dott. Naviglio.
4) tutti i verbali, da 1 a 9, la relazione riassuntiva e i relativi allegati delle sedute della Commissione Giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/A1 Chimica Analitica e segnatamente del verbale n.1 del 6 ottobre 2017, recante la definizione e ponderazione dei criteri e dei parametri per la valutazione dei candidati nonché dei verbali di valutazione del ricorrente e nn.7, 8 e 9 del 14, 16 e 23 novembre 2017 e relativi allegati, recanti il giudizio di inidoneità e la conseguente non attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia;
5) ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e udito il difensore del ricorrente Avv. R. Paparella;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, nella peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la recente disciplina, dettata in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha rafforzato i parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico di riferimento.
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da rapportare alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 03/A1 – Chimica Analitica, II^ Fascia, con cinque giudizi negativi su cinque, in quanto sarebbe stato accertato il “NON conseguimento della maturità scientifica” del candidato; quanto sopra, nonostante il possesso di sei titoli (su un minimo di tre) dei dieci scelti dalla Commissione ed il superamento dei tre valori-soglia.
La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità, pur in presenza di molteplici apprezzamenti positivi.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
Appaiono meritevoli di accoglimento ed assorbenti, infatti, le censure di violazione del già citato regolamento n. 120 del 2016 (articoli 4, 5 e 6), nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 95/2016, come evidenziato da numerosi profili di carenza e contraddittorietà della motivazione.
Quanto sopra in presenza del pieno raggiungimento, da parte del ricorrente, dei ricordati parametri oggettivi di riscontro, previsti per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale (titoli curriculari e valori – soglia, di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3, con positivo riconoscimento anche dell’impatto della produzione scientifica, nei termini di cui all’art. 1 dell’allegato “A” al medesimo D.M).
In tale contesto, la Commissione era chiamata a valutare, pressochè esclusivamente, la qualità delle pubblicazioni ed la relativa rilevanza nel settore scientifico di riferimento, in termini di qualità, originalità e coerenza con il settore (ex art. 6 reg. cit.).
I giudizi individuali (tutti formalmente negativi) e il giudizio collegiale presentano invece, in ordine ai profili sopra indicati, elementi di incertezza e contraddittorietà: da una parte, “buona continuità, con apporto personale mediamente buono” e “giudizio sui contenuti scientifici delle pubblicazioni mediamente buono per qualità, discreto per innovatività, discreto per rigore metodologico”, dall’altra “impatto sulla comunità scientifica….complessivamente di qualità insufficiente”; oppure: “apporto individuale buono…produzione scientifica buona sotto il profilo temporale…qualità dei lavori mediamente discreta….impatto sulla comunità scientifica scarso…”; o ancora “contributo del candidato ottimo, qualità delle pubblicazioni buona, così come il rigore metodologico….originalità discreta…coerenza dei lavori scientifici con le tematiche del settore…discreta…in considerazione di quanto esposto il commissario esprime parere negativo sulle pubblicazioni”; dal giudizio collegiale, infine, non emerge un quadro di sintesi, tale da rendere più comprensibile l’apprezzamento negativo, che emerge in un contesto di segno opposto, di modo che detto apprezzamento appare ricondotto, in via esclusiva, ad una genericamente affermata “modesta collocazione editoriale”, nonché ad un’apodittica scarsità di “rilevanza per la comunità scientifica”, da contrapporre alla seguente valutazione, che immediatamente precede quella appena riportata: “qualità dei lavori…nel complesso buona e, per quanto riguarda l’originalità, intesa sia come innovazione che come varietà di tematiche e approcci teorico/sperimentali adottati, la Commissione esprime un giudizio complessivamente positivo”. Non appare dunque ravvisabile, ad avviso del Collegio, un coerente quadro valutativo, che avrebbe dovuto essere rapportato alla sola qualità della produzione scientifica, come ulteriormente rilevata al di là degli indicatori, nella fattispecie tutti positivamente sussistenti.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento del contestato giudizio di inidoneità.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio stesso ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 28/03/2018