Le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico, assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 11423
Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie–Giurisdizione
N. 11423/2015 REG.PROV.COLL.
N. 15176/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15176 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Angelucci [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Perticaro, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale [#OMISSIS#] Mazzini, 146, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
decreto direttoriale n. 4137/14 avente ad oggetto: rettifica graduatorie definitive d.m. 30 giugno 2014 n. 526″ per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni afam
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. – Con ricorso notificato dapprima via telefax e notificato il 3 dicembre 2014, e poi notificato nelle forme ordinarie il 5 dicembre 2014 e depositato il successivo 8 gennaio, il docente in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il suo mancato inserimento nelle Graduatorie nazionali definitive per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al il decreto del Ministro per l’Istruzione, Università e ricerca n. 526 del 30 giugno 2014, per cui egli aveva proposto istanza per la materia “Storia dello Spettacolo”.
Il ricorrente era stato inizialmente inserito al sesto posto della graduatoria provvisoria.
II. – A tenore del primo motivo contenuto nel ricorso introduttivo, il prof. Angelucci vanterebbe tutti i requisiti di cui al D.M. n. 5262014 per l’inserimento nella graduatoria di suo interesse, e l’esclusione sarebbe immotivata; non sarebbe poi stata disposta dalla Commissione di valutazione, e, ancora, non sarebbe stata pubblicata sulla pagina personale del docente sul sito internet MIUR
Per il secondo mezzo, l’esclusione sarebbe illegittima anche perché non assunta dopo una mera rettifica (di errore materiale), come postulato dal MIUR, ma dopo una vera e propria nuova valutazione del candidato.
III –Il ricorrente ha poi proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 dicembre 2014, contro il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, frattanto reso noto, che è stata determinata, ai sensi dell’art. 3 comma I lettera B del D.M. n. 5262014, dal fatto che il candidato aveva superato l’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, calcolata ai sensi dell’art. 24 comma VI lettera C e comma XII del D.L. n. 782010.
In tale atto d’impugnazione il ricorrente ripropone le censure già svolte nel ricorso introduttivo, e ne introduce una terza, volta a contestare la sussistenza in capo a sé dei requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio.
Infine, il prof. Angelucci ha proposto istanza di risarcimento dei danni che gli deriverebbero dai provvedimenti gravati.
V. -Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
Con ordinanza n. 6792015 l’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta mediante fissazione, ai sensi dell’art. 55 comma X del c.p.a., dell’udienza di discussione del ricorso per la data del 17 giugno 2015; il Collegio ha altresì disposto integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti in graduatoria cui il ricorso non risultava notificato, mediante pubblici proclami.
L’integrazione del contraddittorio è stata effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, secondo le indicazioni della citata ordinanza, in data 27 gennaio 2015.
Il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
VII. – Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione.
Al riguardo si deve evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR (per tutte, sentenze della Sezione III bis nn. 4464 del 23 marzo 2015, 3418 del 2 marzo 2015 e 6118 del 28 aprile 2015), che si allinea a quella della Corte regolatrice e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 112011, gli atti relativi alle procedure di inserimento dei docenti nelle graduatorie, anche per ciò che riguarda le AFAM, per non riguardare procedure di tipo concorsuale, possono essere impugnati davanti al Giudice Amministrativo solo quando abbiano contenuto generale; diversamente, quando siano contestati singoli provvedimenti di esclusione, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.
Invero secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12 luglio 2011, “Con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata – come ha ripetutamente affermato nel suo iter argomentativo la Cassazione a Sezioni Unite, quale giudice regolatore della giurisdizione: decisioni 10 novembre 2010, n.22805; 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510 – nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione”.
La medesima pronuncia evidenzia come, nei casi quale quello in esame, non possa farsi questione di procedure concorsuali –come tali appartenenti alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 1652001- in quanto difettano gli elementi caratteristici di siffatte procedure, quali il bando, la procedura di valutazione, l’ approvazione finale della graduatoria dei vincitori; trattandosi, per converso, di un mero inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, per cui non vengono in considerazione valutazioni discrezionali.
Come già evidenziato da questo TAR nelle pronunzie su citate, eguali considerazioni valgono per la procedura idi inserimento in graduatoria delle AFAM delineata dal D. M. n. 5262014, di cui si è in precedenza riportato l’art. 2, che ne attesta la completa assenza di carattere concorsuale.
VIII. -Nel caso in esame la giurisdizione amministrativa difetta, innanzitutto, sul ricorso introduttivo, con il quale il ricorrente denunzia alcuni vizi del procedimento di immissione in graduatoria, senza coinvolgere atti generali nella sua impugnazione.
Tanto più la giurisdizione amministrativa fa difetto sui motivi aggiunti, che affrontano la questione, altrettanto devoluta alla competenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, relativa al (mancato) raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio da parte del ricorrente.
Pertanto, su tutte le proposte censure vi è la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa -per questa parte- andrà riassunta nel perentorio termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salve le eventuali preclusioni e decadenze già maturate (art. 11 c.p.a.).
XII. –- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara inammissibili il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite verso il MIUR, che complessivamente liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 Luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)