L’ art. 3, comma 3, del d.m. 7 giugno 2012, n. n. 76, riconosce alla Commissione la facoltà di individuare criteri più selettivi ai fini dell’abilitazione di che trattasi; tuttavia, tale facoltà, come già affermato dalla giurisprudenza (in tal senso, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 gennaio 2016 n. 918 e Id., 23 dicembre 2015, n. 14551), non può spingersi fino ad azzerare la valutazione di tutti gli altri profili del candidato, riportati nel curriculum presentato con la domanda di partecipazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 settembre 2017, n. 9981
Abilitazione scientifica nazionale–Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione
N. 09981/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05994/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Bruno Muscatiello, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Molfetta, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bottalico, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della valutazione negativa conseguita in relazione all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale (anno 2012), pubblicata in data 6.2.2014;
– nonché “in parte qua” e nei limiti dell’interesse, di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: la circolare MIUR prot. n. 754 dell’11.1.2013; il D.D. MIUR n. 335 del 22.2.2013, di nomina della Commissione; tutti i verbali relativi alle sedute della Commissione; delibera ANVUR n. 82 del 3.10.2012, con la quale l’Agenzia ha proceduto, relativamente agli aspiranti commissari che hanno presentato domanda per il settore concorsuale 12/G1, all’accertamento della qualificazione scientifica di cui all’art. 5, comma 1, D.D. MIUR n. 181 del 2012; della nota del Presidente dell’ANVUR n. 2169 del 23.11.2012, con cui è stata trasmessa la delibera del Presidente dell’Agenzia n. 16 del 23.11.2012 che ha stabilito i valori delle mediane per l’indicatore delle pubblicazioni in Riviste di classe A; la nota direttoriale n. 8027 del 26.11.2012; la nota del Direttore dell’ANVUR n. 2251 del 10.12.2012; degli atti con cui si è provveduto alla sostituzione dei candidati dimissionari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. Trigiano in sostituzione dell’Avv. A. Molfetta e l’Avvocato dello Stato V. Fico.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, prof. [#OMISSIS#] Bruno Muscatiello, professore associato di Diritto penale dal 2001, ha presentato la propria candidatura nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione nazionale a professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale (tornata 2012), bandita con decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012.
All’esito della valutazione, l’istante è stato giudicato non idoneo all’esercizio delle funzioni di professore universitario di prima fascia, con quattro voti contrari e uno soltanto favorevole alla sua abilitazione.
Avverso tale giudizio, ha proposto impugnativa il ricorrente, chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
1)Incompetenza relativa. Violazione degli artt. 2 – 7 d.P.R. n. 222 del 2001; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento, abnormità procedimentale: si contesta che, ai fini del sorteggio del sostituto (poi individuato nel prof. [#OMISSIS#] Musco in esito al sorteggio effettuato) del candidato dimissionario (prof. Padovani), la nuova lista per il sorteggio sia stata formata con espunzione del solo nominativo del dimissionario prof. Padovani mentre non venivano espunti i nominativi dei candidati divenuti nel frattempo non sorteggiabili; ciò avrebbe determinato l’estrazione di un nominativo diverso, da quello che sarebbe stato estratto in caso di corretta ri-scrittura della nuova lista; l’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 222/2011, infatti, prevede che non possa far parte della Commissione esaminatrice più di un commissario in servizio presso la medesima università. In applicazione della norma citata, per la sostituzione del commissario dimissionario avrebbero dovuto essere estromessi dal sorteggio del nuovo commissario tutti i docenti in servizio presso quelle stesse Università dove altri tre commissari svolgevano la loro attività didattica (nel caso di specie, Foggia, Bologna e Padova); in tal caso, il sorteggiato non sarebbe stato il Prof. Musco ma altro professore ordinario; in ragione di ciò, la composizione della commissione deve ritenersi illegittima per violazione del citato art. 6, comma 8, d.P.R. n. 222/2011;
2) Violazione della legge n. 241 del 1990; dell’art. 4 D.D. MIUR n. 222 del 2012 e dell’art. 3, comma 3, D.M. n. 76 del 2012; violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità; di immediatezza e contestualità della verbalizzazione; violazione del principio di collegialità dei lavori della Commissione; eccesso di potere sotto vari profili: dopo avere riepilogato i lavori della Commissione nelle varie sedute tenutesi, il ricorrente contesta come, in diverse occasioni, non sarebbe stata rispettata la regola della collegialità, per assenza del prof. Da Costa (membro OCSE) che, in numerose occasioni avrebbe partecipato soltanto a distanza ma senza che venissero garantite e documentate modalità partecipative adeguate;
3) Sull’attività valutativa della Commissione: violazione dell’art. 3 comma 3 e dell’art. 4 D.M. n. 76/2012; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria e motivazione e sotto altri profili: con questo articolato motivo parte ricorrente contesta, in primo luogo, il modo in cui l’Organo valutativo ha inteso esercitare il potere, riconosciutole in via generale dalle norme sopracitate, di introdurre “ulteriori criteri” per la valutazione della maturità scientifica del candidato, con particolare riguardo alla scelta di assegnare una [#OMISSIS#] preponderante alle monografie e di attribuire nel contempo un ruolo centrale, nella ponderazione dei criteri già previsti a livello normativo, alla “qualità della produzione scientifica” (vedi verbale del 30.5.2013, allegato n. 1, doc. 3 ric.). Si contesta inoltre: – la scelta della Commissione di abbandonare – in modo ingiustificato e non consentito da alcuna norma – il parametro dell’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale (di cui all’art. 4, comma 3, D.M. n. 76 del 2012); – la determinazione di ritenere di “portata non decisiva” una serie di parametri espressamente contemplati invece dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 76/2012.
In concreto e in estrema sintesi il giudizio sul prof. Muscatiello sarebbe viziato e meritevole di annullamento, sotto i seguenti profili:
– il giudizio, basato sul criterio maggiormente selettivo prescelto, si sarebbe risolto nella verifica discrezionale da parte della Commissione del possesso di “almeno due opere monografiche di livello eccellente o buono”, che, senza motivazione adeguata, la stessa Commissione, non ha ritenuto di individuare nelle quattro monografie presentate dal ricorrente, giudicando “soltanto” di livello buono soltanto uno dei libri pubblicati e di livello solo “accettabile” gli altri tre;
– la Commissione non ha affatto tenuto conto degli ottimi indicatori di produttività scientifica posseduti dal ricorrente, (che superava tre mediane su tre degli indicatori di cui all’Allegato B del D.M. n. 76 del 2012);
– violazione dell’art. 3 e D.M. n. 76 del 2012 per avere la Commissione applicato criteri ulteriori non indicati dal predetto Regolamento;
– non considerazione di una serie di criteri e parametri prescritti dallo stesso D.M. agli artt. 4, commi 2, 3 e 4;
– i giudizi individuali, pretermettendo i numerosi criteri e parametri imposti dal citato D.M. 76 (vedi in particolare gli artt. 3 e 4, quest’ultimo dedicato alla prima fascia di docenza), si incentrerebbero – in definitiva – sulla valutazione delle monografie, ritenute non del tutto conformi al criterio predetto, relativo al possesso di almeno n. 2 monografie di livello “eccellente/buono”; sarebbero altresì presenti in essi apprezzamenti attinenti, invece, ad aspetti non contemplati dalla normativa di riferimento (lo stile, il linguaggio);
– di conseguenza, mancherebbe del tutto la valutazione degli “altri titoli” diversi dalle pubblicazioni e, invero, i giudizi sulle pubblicazioni c.d. “minori” (diverse cioè dalle monografie) si esaurirebbero in poche parole, prive di autentica [#OMISSIS#] motivazionale.
Si è costituito il MIUR per resistere al ricorso
In prossimità della trattazione del merito, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del gravame e precisando che i motivi di cui ai punti 1) e 2) (vizi di carattere formale e procedurale relativi, come visto, all’incompetenza relativa della Commissione esaminatrice ed all’irregolare svolgimento dei lavori) devono intendersi come formulati in via subordinata in quanto espressione di un interesse “strumentale” all’annullamento dell’intera procedura, diversamente dal terzo, articolato motivo che mira invece al soddisfacimento dell’interesse finale e principale del ricorrente ad ottenere l’abilitazione a seguito del nuovo giudizio che sarà espresso da parte di una Commissione in diversa composizione (vedi mem. cit. pag. 25)
Alla pubblica udienza del 17 maggio 2017, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. In ragione della loro fondatezza e di quanto precisato dal ricorrente in ordine al carattere subordinato dei primi due motivi del ricorso, assume valore assorbente l’esame delle censure contenute nel terzo motivo di gravame, riguardanti, in estrema sintesi, l’irragionevolezza e l’illogicità della valutazione negativa formulata nei confronti del ricorrente e del criterio che ne è alla base.
1.1. Su analoghi ricorsi afferenti al medesimo settore concorsuale del ricorrente e alla medesima tornata ASN per cui è causa (anno 2012), si è più volte espresso questo Tribunale (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. III, nn. 918/2016; 6283/2015; 3967/2015 e, più recentemente, id. 11 maggio 2016, n. 5575) nonché, di recente, il Consiglio di Stato con la sentenza del 27 aprile 2017, n. 1950.
Al riguardo, è necessario osservare in via preliminare che, dall’esame del giudizio sul candidato (doc. 2 ric.), emerge che la Commissione, sia nella composizione collegiale che nei giudizi individuali espressi dai singoli componenti, si è concentrata sulla valutazione delle quattro monografie redatte dal ricorrente che, dopo ampia disamina, non sono state ritenute di livello “buono/eccellente” in relazione ad almeno due di esse (anche se la maggioranza dei commissari ne ha valutate tre “accettabili” e una di livello “buono”); la Commissione ha altresì rivolto la sua attenzione sulla restante produzione scientifica che – questa volta in maniera sintetica – ha liquidato nel suo complesso come priva di particolare originalità e senza accompagnare tale valutazione con alcuna delle classificazioni di qualità di cui all’Allegato D del DM n. 76/2012 (in verità utilizzate nella stessa valutazione delle quattro monografie, soltanto dai commissari Musco e Pavarini).
L’organismo collegiale, nel rendere a maggioranza (4 contrari, 1 favorevole) il giudizio negativo, ha fatto espresso riferimento all’ulteriore criterio selettivo individuato nella seduta del 30 maggio 2013 (cfr pg. 11 dell’allegato 1 al verbale) secondo cui, per essere abilitati alla seconda fascia nel settore concorsuale 12/G1, è necessario “avere inserito a corredo della domanda di partecipazione alla procedura almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono….tra cui almeno una monografia”.
1.2 Ciò premesso in punto di fatto, emerge da quanto sopra sintetizzato che la valutazione della Commissione si è incentrata sulla produzione scientifica del candidato e, in particolare, sulle due monografie dal medesimo redatte nel 2012 le quali, non raggiungendo i livelli di qualità individuati con l’ulteriore criterio più selettivo predeterminato nella riunione del 30 maggio 2013, hanno condotto, in maniera pressoché assorbente, al giudizio negativo qui impugnato.
Ora, non vi è dubbio che l’art. 3, comma 3, del D.M. n. 76/2012 riconosca alla Commissione la facoltà di individuare criteri più selettivi ai fini dell’abilitazione di che trattasi; tuttavia, tale facoltà, come già affermato dalla Sezione (cfr TAR Lazio, sez. III, 25 gennaio 2016 n. 918 e 23 dicembre 2015, n. 14551), non può spingersi fino ad azzerare la valutazione di tutti gli altri profili del candidato, riportati nel curriculum presentato con la domanda di partecipazione.
Peraltro, la Commissione, in sede di predeterminazione dei criteri, si è fatta carico di definire in maniera analitica la [#OMISSIS#] dei singoli criteri e parametri previsti dall’art. 4 del D.M. n. 76/2012, facendo peraltro uso dell’ulteriore facoltà prevista dal comma 1 della norma da ultimo citata, ovvero stabilendo di non utilizzare alcuni parametri relativi alla valutazione dei titoli dei candidati [ovvero le lettere c), d), g) del citato art. 5].
Ciò nonostante, dal giudizio collegiale e da quelli individuali, non si rinviene alcuna traccia della valutazione degli ulteriori profili pure indicati dal candidato nella domanda di partecipazione in quanto, come detto, l’intera valutazione risulta concentrata, in maniera assorbente ed analitica, sulle due monografie (che non rispettavano – come detto – il criterio più selettivo sopra citato) mentre nulla dice sui titoli comunque posseduti dal ricorrente né sulla restante produzione scientifica, liquidata – come detto – con un giudizio complessivo molto sintetico.
Ad esempio, risulta che il ricorrente abbia superato ampiamente le tre mediane di riferimento, il che, sebbene non porti automaticamente al conseguimento dell’abilitazione richiesta, onera comunque la Commissione di uno sforzo motivazionale ulteriore che comprenda un giudizio sull’intero profilo del candidato dal quale devono emergere elementi di negatività che non consentano di ritenere raggiunta la necessaria maturità scientifica per poter aspirare all’abilitazione di che trattasi (ciò, peraltro, in linea con un indirizzo ormai consolidato della Sezione – cfr, per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014).
1.3. Espressosi recentemente su fattispecie analoga a quella in esame, il Consiglio di Stato, con specifico riferimento al criterio maggiormente selettivo oggetto delle doglianze ricorsuali, ha testualmente precisato quanto segue:
“ Da quanto sopra osserva la Sezione che la Commissione ha esercitato il potere di cui all’articolo 3, comma 3 e all’articolo 6, comma 5 in materia considerevolmente incisiva, attribuendo valore esclusivo all’elemento qualitativo, ma rendendo sostanzialmente irrilevanti, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, tutti gli altri elementi qualitativi previsti dall’articolo 5 del d.m. n. 76 del 2012.
I richiamati criteri costituiscono, invero, nel loro complesso, elementi che consentono, nella loro unitaria e ponderata considerazione, la formulazione di un adeguato giudizio di maturità scientifica del candidato.
E’ vero che la Commissione può stabilire di non utilizzare uno o più dei criteri fissati dal decreto ministeriale in relazione alla specificità del settore concorsuale.
E’, altresì, vero, peraltro, che essi sono espressione di un equilibrio del sistema di valutazione, il quale deve essere comunque mantenuto, pur nelle modifiche effettuate (….); l’introduzione del criterio più selettivo adottato nella specie dalla Commissione ha finito per alterare (sostanzialmente obliterandolo) l’equilibrio della valutazione qualitativa di cui il richiamato articolo 5 è espressione (ndr, nel caso esaminato il giudizio concerneva una abilitazione alla seconda fascia).
Pur nell’encomiabile sforzo della premialità della qualità dell’attività svolta, va, peraltro, rilevato che, considerato nel complesso degli interventi parametrici effettuati dalla Commissione rispetto a quelli stabiliti dal d.m., il criterio più selettivo adottato ha finito per avere un ruolo determinante nell’attribuzione dell’abilitazione, incidendo, peraltro, in maniera eccessiva rispetto al tipo di selezione oggetto della procedura (….) La illegittimità del giudizio formulato per parte appellante discende, dunque, dall’utilizzo di un criterio più selettivo che finisce per snaturare il carattere meramente “abilitativo” e finalizzato al riscontro della sola “maturità scientifica” del candidato, risultando in tal modo sproporzionato ed irragionevole, oltre che, nel complesso degli interventi parametrici effettuati, violativo delle disposizioni normative regolatrici della materia. In conclusione l’appello deve essere accolto nei limiti dell’interesse del ricorrente, come sopra specificati…” (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2017, n. 1950).
1.4. Da tutti gli argomenti che precedono deriva la fondatezza delle doglianze contenute nel terzo motivo di ricorso che impone, di conseguenza, una nuova valutazione del curriculum della ricorrente che, alla luce di quanto sopra esposto, abbia ad oggetto tutti i profili e gli elementi ivi indicati.
2. Per quanto già esposto non vi è invece motivo di esaminare gli ulteriori motivi di gravame (riguardanti la composizione della Commissione e le modalità di svolgimento dei lavori commissariali) da considerare assorbiti in quanto, come chiarito dal difensore di parte ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a. in atti, gli stessi devono intendersi proposti in via subordinata ovvero condizionatamente al mancato accoglimento delle censure proposte avverso il giudizio negativo della commissione (cfr, sul punto, Cons. Stato, Ad. Plenaria, 27 aprile 2015 n. 5)
3. In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte, il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato.
In ragione di ciò, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica, se antecedente.
4. Le spese di giudizio, ad avviso del Collegio, debbono essere integralmente compensate tra le parti in giudizio nonostante la soccombenza del MIUR, in quanto parte ricorrente non si è attenuta al principio di sinteticità degli atti processuali di cui all’art. 3 c.p.a., considerata in particolare l’estensione del testo del ricorso introduttivo che si protrae per 65 pagine, escluse le relate di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 28/09/2017