Nell’ordinanza ministeriale 7 aprile 2015 la laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione era compresa tra i titoli per l’ammissione all’esame di abilitazione per agrotecnico (cfr. art.2.2C e tabella E, all.3 al ricorso); che tuttavia nella successiva ordinanza 15 aprile 2016 la suddetta laurea risultava espunta dal novero dei titoli in argomento (cfr. all.2 al ricorso).
Orbene va rilevato, in proposito, che la suddetta modifica è stata introdotta a legislazione invariata, senza che venisse in alcun modo corredata di ragioni giustificatrici a supporto (cfr. premesse ordinanze ministeriali 2016 e 2015, all.2, 3 al ricorso e già TAR Lazio, Sez. III, ord. n.6427 del 2016).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 settembre 2017, n. 9985
Studenti-Riconoscimento titolo
N. 09985/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11270/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11270 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, 23;
contro
Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via G. [#OMISSIS#] da Palestrina, 19;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del 4 ottobre 2016, di diniego di ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di agrotecnico, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa, in parte qua, l’ordinanza ministeriale del 15 aprile 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. L. [#OMISSIS#], l’Avv. D. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, in data 8 giugno 2015 presentava domanda volta a sostenere l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di agrotecnico, sessione 2015, essendo in possesso del titolo richiesto, indicato [#OMISSIS#] tabella E dell’ordinanza ministeriale 7 aprile 2015; l’interessata tuttavia non partecipava, per motivi personali, alla procedura.
L’istante il 18 [#OMISSIS#] 2016 presentava dunque una nuova domanda, per la sessione 2016.
Con nota del 4 ottobre 2016 tuttavia il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati respingeva la sua richiesta, dal momento che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con ordinanza del 15 aprile 2016 – pur con parere contrario del Collegio medesimo perché [#OMISSIS#] a legislazione invariata -, aveva modificato l’elenco dei titoli utili per l’accesso [#OMISSIS#] esami di abilitazione, non ricomprendendo più tra gli stessi quello succitato.
L’interessata impugnava allora la suindicata determina, unitamente all’ordinanza ministeriale 2016 in parte qua, deducendo la violazione della Legge n.1378 del 1956, della Legge n.251 del 1986, della Legge n.241 del 1990, degli artt.2, 3, 4, 10, 11, 33, 41, 97, 117 Cost., del D.P.R. n.328 del 2001, del D.P.R. n.487 del 1994, del D.M. n.176 del 1997 nonchè l’eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, dell’illogicità, perplessità e irragionevolezza, della carenza di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà, dello sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che risultava ingiustificata, a legislazione invariata, la modifica, tra 2015 e 2016, dell’elenco dei titoli per l’ammissione [#OMISSIS#] esami di abilitazione; che si era creata così una disparità di trattamento con gli abilitati della sessione 2015.
L’interessata ha sostenuto inoltre che la decisione ministeriale era irragionevole, giacchè i contenuti della laurea in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione corrispondevano ai requisiti richiesti per l’esercizio della professione di agrotecnico; che era stato leso il suo legittimo affidamento.
Veniva altresì segnalato che si trattava di laurea quinquennale e che era stato in ogni [#OMISSIS#] violato il principio della massima partecipazione.
Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati si costituiva in giudizio, manifestando interesse a conoscere la decisione di questo Tribunale sulla controversia, in prossimità dello svolgimento degli esami.
Con decreto n.6427 del 2016 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito; veniva tra l’altro specificato che il principio di assorbimento tra laurea triennale e quinquennale valeva solo in [#OMISSIS#] di professionalità omogenee.
Con ordinanza n.7267 del 2016 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con deposito del 26 aprile 2017 l’interessata documentava l’avvenuto superamento degli esami, cui era stata ammessa per effetto delle misure cautelari, e l’avvenuta iscrizione al relativo albo professionale.
Con memoria inoltre la ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito.
Nell’udienza del 7 giugno 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell’ordinanza ministeriale 7 aprile 2015 la laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione era compresa tra i titoli per l’ammissione all’esame di abilitazione per agrotecnico (cfr. art.2.2C e tabella E, all.3 al ricorso); che tuttavia [#OMISSIS#] successiva ordinanza 15 aprile 2016 la suddetta laurea risultava espunta dal novero dei titoli in argomento (cfr. all.2 al ricorso).
Orbene va rilevato in proposito, come correttamente segnalato dalla ricorrente e dallo stesso Collegio nazionale, che la suddetta modifica è stata introdotta a legislazione invariata, senza che venisse in alcun modo corredata di ragioni giustificatrici a supporto (cfr. premesse ordinanze ministeriali 2016 e 2015, all.2, 3 al ricorso e già TAR Lazio, III, ord. n.6427 del 2016).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.11270/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/09/2017