La mancanza di equipollenza alla laurea e l’inidoneità all’esercizio della professione, non implicano l’inutilità del titolo, in quanto l’Ateneo – a fronte di una specifica istanza – è tenuto ad apprezzare, comunque, quali “conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”, e valutare la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione di taluni crediti formativi universitari.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 agosto 2017, n. 9453
Studenti universitari-Accesso all'università-Diploma di massofisioterapista
N. 09453/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2, come da procura in atti;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) della nota prot. n. 83660 del 29 novembre 2016 del Direttore dell’area servizi [#OMISSIS#] studenti dell’Università degli Studi di Roma ¿La Sapienza¿, pervenuta successivamente (All. 1), con la quale è stata negata la domanda inoltrata dal ricorrente volta ad ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista triennale, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia dell’Ateneo; b) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 [#OMISSIS#] 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. B. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 4-5 grnnaio 2017 e depositato il successivo giorno 9, il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in possesso del diploma triennale di Massofisioterapista ai sensi della legge n. 403/1971, conseguito in data 8 luglio 2010, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la nota prot. n. 83660 del 29 novembre 2016 del Direttore dell’area servizi [#OMISSIS#] studenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
con la quale gli sono state negate la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista triennale, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia.
2. – Con due motivi di ricorso il sig. [#OMISSIS#] denunzia a carico dell’impugnato diniego:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Il provvedimento impugnato incorrerebbe, anzitutto, [#OMISSIS#] violazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, che determinrebbe l’equipollenza fra i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa (che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico) ed i diplomi universitari di cui al articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. Inoltre, sarebbe erroneo il presupposto da cui muove l’atto impugnato, secondo il quale il ricorrente sarebbe tenuto a superare la specifica prova selettiva di ammissione al pari dei [#OMISSIS#]-diplomati presso Istituti scolastici di istruzione secondaria, per poter accedere al corso di laurea in Fisioterapia e, successivamente, soltanto all’atto dell’immatricolazione potrebbe ottenere la valutazione del proprio titolo da parte dei competenti Organi Accademici.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per motivazione incongrua. carenza di istruttoria. Incompetenza.
Il provvedimento impugnato sarebbe poi viziato per carenza di motivazione, in quanto la Sapienza non avrebbe enunciato i motivi ed i presupposti su cui si fonda il diniego di iscrizione al terzo anno.
3. – L’Ateneo si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive.
4. – Con ordinanza n. 905 del 23 febbraio 2017 l’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta mediante ordine, impartito all’Ateneo, di riconsiderare il provvedimento impugnato, entro dieci giorni, alla luce delle affermazioni giurisprudenziali riportate in ricorso e favorevoli al ricorrente, nonché degli esami superati e della loro eventuale idoneità (o non idoneità) a fruttare l’iscrizione ad un dato anno del corso universitario ambito in relazione all’ordinamento degli studi dell’Ateneo prescelto.
5. – [#OMISSIS#] propria memoria conclusionale il ricorrente ha dato atto che, in seguito alla citata ordinanza, l’Università “Sapienza” lo ha invitato, in data 1° marzo 2017, a presentare la documentazione per consentirgli l’immatricolazione, invito cui il sig. [#OMISSIS#] ha dato seguito il 10 marzo 2017, immatricolandosi al Corso di Laurea in Fisioterapia e venendo assegnato alla sede di Ariccia, previo versamento delle relative tasse.
Inoltre, sempre il 10 marzo 2017, il Capo settore della Segreteria comunicava di avere trasmesso la documentazione inerente il ricorrente al [#OMISSIS#] ed al direttore del Corso di laurea.
Tuttavia –prosegue la narrazione in fatto contenuta [#OMISSIS#] memoria- il sig. [#OMISSIS#] non è stato ammesso a frequentare i corsi universitari, in quanto l’organo accademico competente non ha riconvertito in via creditizia il titolo di Massofisioterapista triennale ed il diploma di laurea in scienze motorie, né ha indicato i CFU ed i rispettivi esami da “recuperare”.
5. – In occasione della pubblica udienza del 17 [#OMISSIS#] 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
6. – Esso è fondato, e va accolto.
Quanto al primo motivo –che può essere delibato in senso favorevole al ricorrente, con portata assorbente delle successive censure, di carattere formale- il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale già richiamato in sede cautelare e [#OMISSIS#] esposto, da [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 7062017, per cui l’art. 4, comma 1 della legge n. 42 del 1999, per dare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento – ha stabilito, all’art. 1, che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 741 del Ministro della sanità indicato [#OMISSIS#] sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Nel motivo in esame viene invocata una tale equipollenza anche a proposito del diploma in possesso del ricorrente, che è però successivo alla riforma (essendo stato conseguito nel 2010), e quindi essa non può essere riconosciuta.
Tuttavia, come affermato da condivisibile impostazione giurisprudenziale (oltre alla citata pronunzia del TAR Campania, si vedano anche TAR Sicilia, Catania, n. 1962017 e Cons. Stato n. 44762003) la mancanza di equipollenza alla laurea e l’inidoneità all’esercizio della professione, non implicano l’inutilità del titolo, in quanto l’Ateneo – a fronte di una specifica istanza – è tenuto ad apprezzare, comunque, quali “conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”, e valutare la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione di taluni crediti formativi universitari.
Tanto è imposto dall’art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone che “Le universita’ possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita’ professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche’ altre conoscenze e abilita’ maturate in attivita’ formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’universita’ abbia concorso”.
E’ quindi evidente che, se il diploma posseduto dal ricorrente non comporta immediata e automatica equipollenza ex lege al diploma universitario di fisioterapista, d’altronde esso non rimane del tutto privo di effetti verso l’Ateneo, che deve valutarne la rilevanza ai fini dell’istanza di riconversione.
Invece, nel provvedimento gravato, “La Sapienza”, senza in alcun modo valutare la rilevanza del diploma di Massofisioterapista nel curriculum dell’istante, ha invocato l’art. 4 della legge n. 264 del 1999 e la pretesa necessità, per l’accesso ai corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie, di superare (senza eccezioni) le prove di ammissione.
Ma, come acutamente osservato [#OMISSIS#] su citata sentenza del TAR Campania, “la ratio dei test di ingresso nelle Facoltà a numero chiuso di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 è, in primo luogo, quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce. Tale preliminare verifica nel [#OMISSIS#] di specie appare superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione”.
Ne segue l’accoglimento del motivo in esame e l’annullamento del diniego impugnato.
7.- Pertanto, in esecuzione della presente sentenza, si dispone che i competenti Organi dell’Università “Sapienza” di Roma provvedano, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente, ad avviare e concludere il procedimento di riconversione in via creditizia richiesto dal sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], confermandone in via definitiva, in [#OMISSIS#] di esito favorevole al ricorrente, l’iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Università “La Sapienza” di Roma al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre [#OMISSIS#], CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 [#OMISSIS#] 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 29/08/2017