La legge 11 agosto 2014, n. 114, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i, legge 30 dicembre 2010, n. 240 , ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato, tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 dicembre 2014, n. 13146
Abilitazione scientifica nazionale–Composizione delle commissioni esaminatrici-Parere pro veritate
N. 13146/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01640/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] PETRUCCI, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Molino, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama, 58;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– degli atti della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/D3 – malattie del sangue, oncologia e reumatologia (anno 2012).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, ai preliminari, l’avv. Molino per la ricorrente e l’avv. dello Stato A. [#OMISSIS#] per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, dirigente medico di I livello presso il Policlinico Umberto I di Roma – Dipartimento di biotecnologi ed ematologia, ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, l’esito negativo della procedura di abilitazione nazionale per professori di prima fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, per il settore concorsuale 06/D3 (Malattie del sangue, oncologia e reumatologia).
Al riguardo, con il ricorso in esame, ha proposto una serie di motivi, il primo dei quali riguardante la composizione della commissione esaminatrice.
In particolare, l’istante lamenta quanto segue:
– la commissione di valutazione avrebbe dovuto essere composta da un membro munito delle competenze necessarie per valutare compiutamente i candidati appartenenti a tutti i settori scientifico-disciplinari di cui si compone il settore concorsuale 06/D3 (Malattie del sangue, oncologia e reumatologia);
– il D.M. 29.7.2011, n. 336 che individua i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha stabilito di accorpare nell’unico settore concorsuale 06/D3 diversi settori scientifico-disciplinari ovvero: a) malattie del sangue, b) oncologia, c) reumatologia;
– l’organo di valutazione, quindi, avrebbe dovuto essere composto anche da un membro la cui formazione fosse coerente con il profilo scientifico, didattico ed assistenziale di ogni singolo settore raggruppato nel settore concorsuale.
– con decreto direttoriale n. 92 del 13.1.2013, è stata, invece, nominata la commissione del settore concorsuale 06/D3 — Malattie del sangue, oncologia e Reumatologia, nella quale non era presente alcun ematologo. In particolare, il prof. Scagliotti, professore ordinario del settore MED 10 (Malattie dell’apparato respiratorio), si occupa di malattie dell’apparato respiratorio ad indirizzo oncologico; il prof. Ferracioli, Direttore della Divisione di Reumatologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, si occupa prevalentemente di artrite reumatoide; il prof.. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è docente di Reumatologia, con interesse prevalente per la sclerosi sistemica; il prof. Conte è docente di oncologia medica con interesse prevalente nei tumori solidi e della mammella; il prof. Lotvall (proveniente da Goteborg) è allergologo e si occupa prevalentemente di asma;
– la commissione, in ragione di ciò, avrebbe dovuto acquisire, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. i), della legge n. 240/2010, “pareri scritti pro ventate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h) “.
Altresì, la ricorrente lamenta l’irragionevolezza del giudizio della commissione nella misura in cui, oltre a non aver previamente ponderato i vari criteri e parametri di valutazione, non ha poi tenuto in debita considerazione il fatto che l’interessata superava i tre indicatori bibliometrici (mediane) e annoverava nel proprio curriculum n. 307 pubblicazioni coerenti con il settore di riferimento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 1305/2014, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato e, allo stesso tempo, è stata disposta la rivalutazione della ricorrente da parte di una commissione in diversa composizione, avendo rilevato “la mancata inclusione nella commissione di un componente del SSD MED 15 (malattie del sangue) atteso il tenore degli artt. 6, comma 9 e 7, comma 2, del d.P.R. 222/2011, nella misura in cui la commissione non si è avvalsa della facoltà di chiedere un parere pro veritate ad un esperto del settore (cfr. art. 8, comma 3, del citato d.P.R. n. 222/2011)”.
Con ordinanza n. 2626/2014, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha accolto l’appello dell’Amministrazione, ai fini della sollecita fissazione, in primo grado, del merito della controversia.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto la questione principale sollevata con il ricorso in esame, da ritenersi assorbente rispetto alle altre censure (ovvero il fatto che la Commissione non era composta da un esperto del settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente MED 15 – malattie del sangue – né è stato richiesto un parere pro veritate ad un esperto del settore), è stata oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 21 novembre 2014, n. 11694.
In quella sede, si è avuto modo di osservare che l’art. 16, comma 3, lett. i) della 1egge n. 240/2010 prescrive che, della commissione giudicatrice, debba fare parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale 06/D3, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari.
L’art. 6, comma 9, del d.P.R. 222/2011, in tema di composizione delle commissioni, in linea con quanto stabilito dalla predetta norma di legge, stabilisce invero che “il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari”.
La disciplina richiamata, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prevede, quindi, che la Commissione dovesse essere composta da un docente appartenente a ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale interessato.
Nel caso di specie, è incontroverso che nessuno dei docenti appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente, “MED 15 – malattie del sangue”, che rientra nel più ampio settore concorsuale classificato 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia; in siffatta situazione, avrebbe corrisposto ai canoni di ragionevolezza l’acquisizione da parte della Commissione di un parere pro veritate redatto da un esperto di tale settore.
Ora, sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse richiesto in via obbligatoria dalla disciplina all’epoca vigente, tale approfondimento istruttorio si sarebbe rivelato utile nella fattispecie in esame posto che la Commissione era priva di un docente esperto del settore MED 15 e le pubblicazioni presentate dall’interessata attenevano prevalentemente al predetto settore.
Siffatte considerazioni trovano, del resto, conferma nelle recenti modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”); la norma citata, invero, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i) della legge n. 240 del 2010, ha stabilito che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato (come nel caso di specie), tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
Ora, sebbene la predetta norma non sia applicabile ratione temporis, tale modifica costituisce tuttavia un elemento di interpretazione della previsione all’epoca vigente che conferma i profili di illegittimità in precedenza rilevati nel momento in cui la commissione non ha provveduto ad acquisire il parere pro veritate pur avendo rilevato che, al suo interno, non era presente un esperto del settore scientifico disciplinare di riferimento del candidato.
A conferma di quanto sopra rappresentato, si aggiunga peraltro che, a fronte del netto superamento delle tre mediane di riferimento da parte della ricorrente, non risultano ricavabili dal giudizio collegiale le ragioni che hanno portato la commissione a formulare un giudizio negativo per il conseguimento dell’abilitazione a professore di prima fascia, non potendo al riguardo ritenersi esaustivo (se non addirittura contraddittorio) il riferimento alla limitatezza dell’apporto personale della candidata negli studi scientifici in cui è stata coinvolta.
Ne consegue la fondatezza delle censure dedotte al riguardo dalla ricorrente.
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione, integrata da un esperto del settore di afferenza della ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
4. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)