L’art. 7, comma 2, lett. a), della delibera Anvur del 21 giugno 2012, n. 50, prevede che , ai fini del calcolo delle mediane, vanno presi come riferimento il numero di articoli su riviste contenute nelle banche dati e pubblicate nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando relativo al concorso per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 dicembre 2014, n. 13147
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione pubblicazioni
N. 13147/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] DI COSMO, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, v.le Gorizia, 14;
contro
– Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l’annullamento
– della valutazione negativa relativa al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 05/B1 – zoologia e antropologia (anno 2012);
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’avv. [#OMISSIS#] per la ricorrente ed, ai preliminari, l’avv. dello Stato A. [#OMISSIS#] per la parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, professoressa associata dell’Università [#OMISSIS#] II di Napoli (Dipartimento di biologia strutturale e funzionale), ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, l’esito negativo della procedura di abilitazione nazionale per professori di prima fascia indetta con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, nel settore concorsuale 05/B1 – zoologia e antropologia (anno 2012).
Al riguardo, l’interessata ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione di legge ed eccesso di potere.
La commissione ha giudicato la ricorrente inidonea sul presupposto che non avesse superato le tre mediane di riferimento. In particolare, nei giudizi individuali ed in quello collegiale si afferma che l’interessata ha superato due mediane su tre ma ciò non corrisponde al vero in quanto anche l’indicatore relativo ai c.d. “articoli normalizzati” risulta superiore al limite indicato dall’ANVUR (pari a 28,5).
Ed invero, alla ricorrente, con riferimento al predetto parametro “articoli normalizzati”, è stato assegnato il punteggio di 22 quando, invece, dalla banca dati SCOPUS, risultano 30 pubblicazioni mentre in quella ISI-WOS n. 28.
A ciò si aggiunga che, in entrambe le banche dati, mancano gli articoli pubblicati dalla ricorrente nel 2008 che, invece, compaiono nell’elenco delle pubblicazioni presentato dalla ricorrente nell’ambito della procedura di che trattasi.
Pertanto, la Commissione ha giudicato la ricorrente sulla base di dati incompleti e ciò ha inciso, in maniera rilevante, nella formulazione del giudizio negativo posto che uno dei parametri individuati dall’organo collegiale per ottenere l’abilitazione per la prima fascia era il superamento delle tre mediane di riferimento (cfr verbale n. 1 del 16 aprile 2013).
Ciò è, peraltro, comprovato dal fatto che, consultando le predette banche dati, risultano, allo stato, n. 31 pubblicazioni nella banca dati SCOPUS e n. 30 in quella ISI-WOS.
Ora, se si considera che il curriculum vitae da allegare alla domanda di abilitazione è generato automaticamente dal sistema telematico e non è modificabile dall’interessato, ciò ha determinato un travisamento dei fatti imputabile all’amministrazione che ha portato la commissione a giudicare su dati incompleti;
2) violazione di legge, eccesso di potere e carenza di potere.
È altresì assente nel giudizio della commissione quella valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni possedute dalla ricorrente, siccome richiesto dalla circolare del Ministero resistente del 27 maggio 2013.
Del resto, la valutazione è stata resa in un tempo ristretto che non ha consentito alla commissione di rispettare la predetta prescrizione ministeriale; ciò si è tradotto in concreto in una carenza di motivazione del giudizio reso nei confronti della ricorrente;
3) eccesso di potere e violazione di legge circa il riconoscimento della congruità con il settore concorsuale 05/B1.
La produzione scientifica della ricorrente è coerente con il settore di riferimento in quanto rispetta la declaratoria del D.M. n. 159 del 12 giugno 2012 che comprende, oltre ai campi più tipici della zoologia, anche lo studio dei “metazoi, della loro evoluzione e biodiversità, ai vari livelli di organizzazione cellulare, organismica” (anche a livello di interazioni e comportamento).
La ricorrente, invero, si è occupata dello studio della riproduzione in diversi organismi animali ed, in particolare, nei molluschi cefalopodi, il che rientra nel campo di cui alla predetta declaratoria del 2012;
4) disparità di trattamento, violazione di legge ed eccesso di potere.
La valutazione della commissione risulta altresì viziata da disparità di trattamento nella misura in cui alcuni componenti non si sono astenuti dal giudicare candidati con i quali hanno pubblicato articoli scientifici.
In particolare, il Prof. Foà (membro della commissione) ha redatto con il candidato
Bertolucci, come co-autore, una pubblicazione poi presentata tra le pubblicazioni scientifiche sottoposte alla valutazione dell’organo collegiale.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero intimato e l’ANVUR, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 1303/2014, è stata respinta la domanda cautelare.
Con ordinanza 6 giugno 2014, n. 2394, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione, in primo grado, del merito della controversia.
In prossimità della trattazione del merito, la ricorrente ha presentato memoria, insistendo nell’accoglimento dell’impugnativa.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Ad un più approfondito esame delle censure proposte con il ricorso in esame rispetto a quanto consentito in sede di cognizione sommaria, deve rilevarsi che il primo motivo risulta fondato.
Ed invero, dagli atti depositati in giudizio, si ricava che, già all’epoca della presentazione della candidatura della ricorrente nella procedura di che trattasi, non vi era coerenza tra quanto emergeva nel curriculum vitae (CV) dell’interessata e le banche dati ufficiali (quelle cioè prese come riferimento dalla stessa amministrazione resistente per l’individuazione delle pubblicazioni dei candidati, ovvero SCOPUS e ISI WOS), posto che nel primo documento (CV) erano indicate n. 22 articoli in rivista ([#OMISSIS#]: 25) mentre nelle seconde (le banche dati) da n. 28 (ISI WOS) a n. 30 (SCOPUS) pubblicazioni.
A ciò si aggiunga che, nelle predette banche dati, non erano altresì ricomprese pubblicazioni risalenti al 2008 (di cui un articolo in rivista) che, invece, erano riportate nel curriculum vitae.
Ora, se si considera che il curriculum vitae, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lett. a) del D.D. n. 222/2012, è generato in via telematica attraverso un “aggancio” automatico con le predette banche dati ufficiali, ciò ha determinato un’incongruenza nei dati a disposizione della commissione che, di conseguenza, ha operato una valutazione del profilo dell’interessata in difetto di alcuni elementi che potrebbero aver travisato il giudizio reso nei suoi confronti.
Non risulta invero smentito che, alla luce di quanto indicato nel curriculum vitae, la mediana relativa ai c.d. “articoli normalizzati” non è stata superata in quanto, essendo ivi inserite n. 22 pubblicazioni della specie ([#OMISSIS#]: 25), non raggiungeva il limite previsto dall’ANVUR per il settore concorsuale di riferimento pari a 28,5.
Prendendo, tuttavia, come riferimento la banca dati SCOPUS recante il numero di 30 pubblicazioni, la mediana di che trattasi sarebbe stata superata dalla ricorrente, il che avrebbe consentito a quest’ultima di rispettare il terzo dei parametri individuati dalla commissione nella prima seduta del 16 aprile 2013 laddove è stato previsto che, per aspirare all’abilitazione per la prima fascia, era necessario aver superato le tre mediane di riferimento.
Ora, il fatto che la commissione abbia avviato la valutazione del profilo della candidata sul presupposto che avesse superato due sole mediane su tre mentre, come detto, risultavano incongruenze rispetto alle stesse banche dati di riferimento, ha reso il giudizio finale negativo perplesso in quanto basato su dati di fatto (non accertati e comunque) non corrispondenti a quanto, già a suo tempo, emergeva dalle banche dati ufficiali.
Né può confutare quanto sopra esposto il fatto che, nella banca dati ISI WOS, erano indicate solo 28 pubblicazioni (ovvero un numero non sufficiente a superare la mediana degli “articoli normalizzati” pari a 28,5) in quanto, oltre a non smentire le risultanze dell’altra banca dati (recante 30 pubblicazioni), una tale incongruenza avrebbe dovuto essere rilevata e risolta dalla stessa amministrazione resistente posto che il curriculum vitae della candidata recava dati relativi alle pubblicazioni non congruenti con le banche dati prese in considerazione nell’ambito della procedura di che trattasi.
Né una tale incongruenza, rilevata nei dati contenuti nel predetto curriculum vitae, può essere imputata ad una negligenza della ricorrente in quanto, come detto, il CV viene generato in via automatica dal sistema telematico, proprio prendendo come riferimento le predette banche dati.
Non può peraltro escludersi – anche perché ciò è stato rilevato dallo stesso Ministero resistente nel settembre 2013 – che una tale incongruenza sia stata causata da alcune anomalie tecniche dovute al mancato “aggancio” del sistema telematico di redazione dei curricula con le banche dati ufficiali contenenti le pubblicazioni dei candidati.
A ciò si aggiunga che l’art. 7, comma 2, lett. a) delle delibera ANVUR n. 50/2012 prevede che, per il calcolo delle mediane, vanno presi come riferimento il numero di articoli su riviste contenute nelle banche dati e pubblicate nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, il che costituisce un ulteriore argomento a favore della tesi della ricorrente.
In estrema sintesi, va osservato quanto segue:
– il curriculum vitae è generato in via telematica dal sistema attraverso un “aggancio” automatico con le banche dati ufficiali;
– la ricorrente, con riferimento al decennio 2002/2012, ha riportato nel CV n. 25 articoli in rivista di cui uno del 2008 (quest’ultimo, peraltro, non riportato, ancora oggi, nelle banche dati ufficiali);
– le banche dati SCOPUS e ISI WOS, all’epoca della presentazione della domanda, riportavano rispettivamente n. 30 e n. 28 pubblicazioni (ma non riportavano quello pubblicato nel 2008);
– il calcolo delle mediane (in particolare, quello riferito agli articoli normalizzati) è stato effettuato sulla base della domanda della ricorrente, peraltro escludendo n. 3 articoli sui 25 inseriti nel CV in quanto privi del relativo codice (anche se l’amministrazione non ha chiarito il tipo di codice mancante posto che, nel CV della ricorrente, ogni articolo in rivista reca quantomeno il codice ISSN), senza operare alcun controllo delle banche dati ufficiali sebbene il citato art. 7, comma 2, lett. a) delle delibera ANVUR n. 50/2012 preveda che, per il calcolo delle mediane, vanno presi come riferimento il numero di articoli su riviste presenti nelle banche dati;
– a fronte di tali incongruenze, nessun accertamento è stato svolto dall’amministrazione resistente né dalla commissione esaminatrice le quali hanno dato per scontato che la ricorrente non avesse superato la terza mediana di che trattasi.
Da ciò deriva che la commissione ha operato la propria valutazione su un elemento (il fatto cioè di non aver superato le tre mediane di riferimento) che, invece, non risulta comprovato dalle stesse risultanze contenute nelle banche dati ufficiali; ciò ha comportato che la valutazione è stata condotta su un presupposto di fatto (che costituiva uno dei presupposti per poter accedere all’abilitazione per la prima fascia) comunque non verificato dall’amministrazione, come invece avrebbe suggerito il tenore di quanto previsto dal citato art. 7, comma 2, lett. a) delle delibera ANVUR n. 50/2012.
Ciò (ovvero il superamento delle tre mediane), tuttavia, non significa che automaticamente la ricorrente avrebbe ottenuto l’abilitazione in quanto il superamento di un parametro quantitativo non esclude comunque la necessità di operare una valutazione qualitativa dell’intero profilo; ciò che, tuttavia, non è revocabile in dubbio è che l’organo collegiale ha formulato un giudizio in difetto di alcuni elementi di fatto che hanno reso il giudizio finale non attendibile e non congruente con il profilo comunque posseduto dall’interessata.
2. Tali profili hanno carattere assorbente anche rispetto alle ulteriori censure dedotte in quanto il giudizio va interamente ripetuto sulla base di quanto sopra esposto.
Ciò vale, invero, anche con riferimento al terzo motivo (avente ad oggetto la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale) in quanto il profilo della coerenza è allo stato recessivo rispetto al fatto che la commissione ha operato la valutazione sulla base di un dato incompleto.
Il giudizio che dovrà essere rinnovato da parte dell’organo collegiale partirà questa volta da altri presupposti tanto che risulta ora inutile indagare sul corretto utilizzo della discrezionalità tecnica nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche; ciò sia perche la commissione dovrà prendere in considerazione le pubblicazioni non inserite nel CV sia perche i nuovi presupposti di fatto (ovvero il superamento delle tre mediane) potrebbe far ritenere sufficiente ai fini dell’abilitazione anche un giudizio di non perfetta congruenza con il settore di che trattasi.
Il quarto motivo va invece respinto posto che la mancata astensione del commissario Foà con riferimento ad un candidato non è in grado di determinare una disparità di trattamento con la ricorrente né alcun pregiudizio nei suoi confronti posto che non si tratta di una procedura comparativa a numero chiuso.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale settore concorsuale 05/B1 (zoologia e antropologia).
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104 del 2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
4. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)