N. 12853/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13358/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13358 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Damizia C.F. DMZMRS60R63I669K e [#OMISSIS#] Vitelli C.F. VTLNMR77L53L182P, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, viale Carso, 23;
contro
L’Istat – Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della Deliberazione dell’istituto Nazionale di Statistica n. 472 PER del 15 settembre 2015, nella parte in cui all’art. 1 delibera “i candidati di cui all’elenco allegato, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione, sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami a 10 posti per l’accesso al profilo di tecnologo, terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica”;
dell’allegato l, contenente l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove seriale del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami a n. 10 posti per l’accesso al profilo di tecnologo di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica nella parte in cui non include ì nominativi di [#OMISSIS#] De Fusto e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dunque li esclude dal concorso;
dei verbali della Commissione n. 1 del 13 maggio 2015, n. 5 allegato 3 nella parte in cui esprime una valutazione negativa in ordine ai titoli in possesso della dott.ssa De [#OMISSIS#] e del dott. [#OMISSIS#];
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso e, quindi, a sostenere le prove scritte del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami a n. 10 posti relativi al profilo di tecnologo, terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, indetto con la deliberazione 1057/PER del 28 dicembre 2011;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istat – Istituto Nazionale di Statistica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’Avv. M. R. Damizia per i ricorrenti e l’Avvocato dello Stato F. Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] hanno impugnato la deliberazione dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 472 del 15 settembre 2015, contenente l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami a 10 posti per l’accesso al profilo di tecnologo, terzo livello professionale, dell’Istituto nazionale di statistica, nella parte in cui i nomi dei ricorrenti non erano stati inclusi, nonché i verbali della commissione esaminatrice in cui si esprime la valutazione negativa dei titoli posseduti dagli istanti.
I ricorrenti chiedono, quindi, che venga accertato il loro diritto ad essere ammessi al concorso a sostenere le prove scritte dello stesso.
Al riguardo hanno dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, commi 2 e 4, del bando di concorso indetto dall’Istat con deliberazione 1057/PER del 28 dicembre 2011. Violazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico per titoli e colloquio a 10 posti tecnologo di terzo livello professionale e nel verbale n. 1 del 13 maggio 2015.
Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione del decreto legislativo 165/2001.
Vizio nell’iter del procedimento. Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della illogicità, della contraddittorietà con altri atti, del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti, del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, della disparità di trattamento, dell’ingiustizia manifesta.
I ricorrenti hanno superato il concorso a tempo determinato per tecnologo di terzo livello professionale, indetto il 18 giugno 2009, per cui la commissione avrebbe dovuto ammettere gli istanti applicando l’articolo 6, comma 2, del bando di concorso. In tal senso avrebbe dovuto acquisire le certificazioni necessarie per l’ammissione al concorso dalla servizio della direzione centrale del personale – DCPE;
2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, comma 1 del bando di concorso indetto dall’Istat con deliberazione 1057/PER del 28 dicembre 2011. Violazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico per titoli e colloquio a 10 posti tecnologo di terzo livello professionale e nel verbale n. 1 del 13 maggio 2015.
Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione del decreto legislativo 165/2001.
Vizio nell’iter del procedimento. Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della illogicità, della contraddittorietà con altri atti, del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti, del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, della disparità di trattamento, dell’ingiustizia manifesta.
I ricorrenti avrebbero comunque presentato tutta la documentazione prevista dal bando ai fini della verifica, da parte della commissione, prevista dall’articolo 6, comma 1, del bando.
In particolare la De [#OMISSIS#] lamenta che non sarebbe stata riconosciuta l’attività svolta quale responsabile dell’amministrazione, pianificazione controllo nell’ambito delle società Tol corporation S.r.l. e Inlinea S.r.l. dal 1 novembre 2002 al 14 ottobre 2009, che rientrerebbero nel “settore di ricerca privato”.
[#OMISSIS#], invece, deduce che non sarebbe stata considerata l’attività svolta quale tecnologo presso l’Istat dal 16 luglio 2010 e l’attività tecnologica svolta presso l’Inps per conto della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., dove avrebbe svolto attività di sviluppo-analisi dei sistemi informativi trasversali, record statistici di ricerca per quell’istituto;
3) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso indetto dall’Istat con deliberazione 1057/PER del 28 dicembre 2011.
Violazione del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 7 aprile 2006 e, in particolare, l’articolo 15, comma 4, per l’accesso al livello terzo del profilo di tecnologo. Violazione del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio giuridico 2006-2009, sottoscritto il 13 maggio 2009; vizio nell’iter del procedimento. Eccesso di potere manifestatosi nelle figure della palese irragionevolezza, della illogicità, della disparità di trattamento, dell’ingiustizia manifesta, del travisamento dei fatti, dell’erroneità dei presupposti, del illogicità, della contraddizione tra provvedimenti, del difetto di istruttoria della carenza di motivazione.
In base ai C.C.N.L. sopra richiamati la commissione non avrebbe potuto restringere l’area degli enti presso cui si sarebbe dovuta svolgere l’attività di tecnologo valutabile ai fin della ammissione al concorso, circoscrivendo l’ambito delle società private a quelle operanti nell’ambito di progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea ed altri enti o istituzioni di finanziamento della ricerca, ovvero includendole soltanto qualora operano presso enti non di ricerca.
Vizio nell’iter del procedimento. Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della illogicità, della contraddittorietà con altri atti, del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti, del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, della disparità di trattamento, dell’ingiustizia manifesta.
L’Istat – Istituto Nazionale di Statistica si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con decreto cautelare ante causam n. 5068/2015 Reg. Prov. Cau. A. C. del 13.11.2015 i candidati sono stati ammessi con riserva alla prova scritta del concorso in esame.
Con successiva ordinanza del TAR Lazio, Sez. III, n. 5384/2015 del 22 giugno 2016 è stata confermata la predetta ammissione con riserva.
Il patrono dei ricorrenti con memoria in data 1 giugno 2016 ha rappresentato che [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non ha superato la prova scritta, mentre De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha superato la prova scritta e la prova orale.
Con successiva ordinanza n. 9087 del 4.8.2016 la Sezione ha ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei al termine del concorso, i quali, in caso di definizione del giudizio in senso favorevole agli stessi, avrebbero potuto essere pregiudicati dall’inserimento in graduatoria della candidata De [#OMISSIS#].
Con motivi aggiunti depositati il 9 novembre 2016 la ricorrente De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato la deliberazione n. 452/Per/del 28 luglio 2016 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico in esame, in cui la stessa ricorrente si è collocata al quinto posto.
All’udienza del 1 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal collegio.
In primo luogo occorre dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso da parte del ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in quanto lo stesso non ha superato la prova scritta del concorso in esame.
Venendo all’esame della posizione dell’altra ricorrente De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il ricorso deve ritenersi fondato in base alle seguenti considerazioni.
Ai fini della partecipazione al concorso in esame l’art. 2, comma 1, lett. b) del bando, tra i vari requisiti previsti, prevedeva il possesso del “titolo di dottore di ricerche materie pertinenti all’area concorsuale prescelta, o esperienza svolta nell’area concorsuale prescelta, per almeno un triennio posta laurea, in attività tecnologica e/o professionale maturata presso l’Istituto nazionale di statistica presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici o privati, anche stranieri“.
L’art. 6 del medesimo bando nell’ultima parte stabiliva che “i candidati in possesso del dottorato di ricerche materie pertinenti all’area concorsuale prescelta, o in possesso di idonea certificazione dell’attività tecnologica e/o professionale rilasciato da università ed enti di ricerca, pubblici o privati, anche stranieri, oppure in occasione di presenti concorsi del comparto degli enti di ricerca, non hanno l’obbligo di presentare la domanda di valutazione di cui al presente articolo“.
Premesso ciò si osserva, in primo luogo, che la ricorrente De [#OMISSIS#] risulta vincitrice del concorso a tempo determinato presso l’Istat, indetto con deliberazione 373/per del 18 giugno 2009, per la stessa qualifica di tecnologo di terzo livello professionale e che la stessa ha svolto tali attività dal 16 luglio 2010 fino alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame (4 febbraio 2012).
In secondo luogo la medesima ricorrente ha rappresentato e documentato di aver svolto attività di responsabile dell’amministrazione, pianificazione e controllo presso le società Tol Corporation S.r.l. e Inlinea S.r.l. dal 1 novembre 2002 al 14 ottobre 2009, occupandosi dell’attività di ricerca di mercato.
In particolare l’interessata ha precisato di aver svolto una serie di attività da considerare equivalente a livello III di tecnologo nell’enti di ricerca, avendo svolto compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, ovvero di aver esplicato attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica che costituisce il profilo del tecnologo di terzo livello.
L’esclusione dal concorso è stata disposta in quanto la commissione ha ritenuto mancante il requisito dello svolgimento dell’attività tecnologica per almeno un triennio postlaurea.
In tal senso l’Istituto non ha riconosciuto come valida l’attività svolta dalla ricorrente presso le due società private Tol Corporation S.r.l. e Inlinea S.r.l.-.
Tuttavia merita adesione la tesi sostenuta dalla De [#OMISSIS#] secondo cui l’attività svolta dalle predette società nell’ambito della ricerca di mercato possa essere considerata utile ai fini della maturazione dell’esperienza necessaria per la partecipazione al concorso. Infatti, anche la “ricerca di mercato” costituisce oggetto di studio nell’ambito della settore scientifico universitario P/08 – “economia e gestione delle imprese” e la stessa attività (ricerca di mercato), in ambito scientifico, è definita come “applicazione di metodi scientifici atti ad interpretare i dati rilevati per il perseguimento degli obiettivi aziendali”.
Premesso quanto sopra è possibile ritenere, quindi, che le mansioni affidate alla ricorrente nell’ambito delle predette società (sebbene svolte nel settore privato) possano essere equiparate alla attività di ricerca scientifica esercitata nell’ambito di centri di ricerca privata, comunque considerati dal bando di concorso come utili ai fini della maturazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva in esame.
Deve pertanto concludersi che l’esperienza acquisita dalla De [#OMISSIS#] nell’Istat quale tecnologo di III livello (a tempo determinato) possa essere sommata a quella maturata nell’ambito delle richiamate società private, di modo che la ricorrente può ritenersi in possesso del requisito dell’esperienza postlaurea almeno triennale, in attività tecnologica e/o professionale maturata presso l’Istat o presso qualificati enti e centri di ricerca pubblici o privati, prevista dall’articolo 2, comma 1, lett. b) del bando, necessaria per la partecipazione al concorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento n. 472/per del 15 settembre 2015 nella parte in cui non ha incluso la ricorrente De [#OMISSIS#] tra i partecipanti.
Venendo all’esame dei motivi aggiunti, depositati il 9 novembre 2016 avverso la graduatoria, gli stessi devono essere accolti, limitatamente – in assenza di altre specifiche censure – agli effetti conseguenti all’accoglimento del ricorso principale, in rapporto al quale detti motivi aggiunti configuravano, sostanzialmente, una censura di illegittimità derivata, a fini di consolidato inserimento della ricorrente nella graduatoria stessa, in base all’esito delle prove concorsuali.
Le spese del giudizio possono essere compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti sulle questioni oggetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 472/per del 15 settembre 2015 nella parte in cui non ha incluso la ricorrente De [#OMISSIS#] tra i partecipanti;
– accoglie i motivi aggiunti depositati il 9 novembre 2016, nei limiti sopra precisati;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 29/12/2016
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 dicembre 2016, n. 12853
Concorso pubblico nazionale accesso al profilo di tecnologo presso ISTAT
Data Documento: 2016-12-29
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza