TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 ottobre 2014, n. 10865

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrice-Composizione-Commissario Ocse

Data Documento: 2014-10-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di abilitazione nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati viola il principio del collegio perfetto se il commissario Ocse è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 10865/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via dei Monti Parioli, 48; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Barbara Toti; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, tornata 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Professore associato di diritto privato presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.1, comma 394 della Legge n.228 del 2012, dell’art.16, comma 3h della Legge n.240 del 2010, degli artt.2-7 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.1, 3 del D.M. n.76 del 2012, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.
Il ricorrente, premesso che trattavasi di fase abilitativa cui sarebbe seguita quella concorsuale, ha fatto presente in particolare che la Commissione di valutazione era da intendersi decaduta per aver protratto i lavori oltre i termini normativamente fissati; che il componente OCSE della Commissione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], era Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia, dunque di materia relativa ad altro macrosettore; che il giudizio era stato formulato in modo generico e privo di analiticità; che era mancata la ponderazione di criteri e parametri di valutazione.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.853 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
L’ordinanza veniva riformata in sede di appello, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito (cfr. Cons. Stato, VI, ord. n.1411 del 2014).
Con memoria l’interessato delimitava il petitum al solo annullamento del giudizio di inidoneità.
Con ulteriori memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Seguivano le repliche del ricorrente.
Nell’udienza del 2 luglio 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all’art.16, comma 3f,h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari; che il settore concorsuale in argomento è il 12/A1 “diritto privato”; che tuttavia il componente OCSE della Commissione di valutazione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risulta Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia; che dunque, rientrando il diritto commerciale nel macrosettore 12/B “diritto commerciale, della navigazione e del lavoro”, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, il membro OCSE insegna una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato” (cfr. D.M. n.336 del 2011); che quindi risultano violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3f,h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011; che pertanto il Prof. [#OMISSIS#] non poteva far parte della suddetta Commissione; che in conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto dunque di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta viziato.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del suddetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
In considerazione della novità della questione affrontata sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.681/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)