Inammissibilità del ricorso per mancanza presupposti ricorso collettivo
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 ottobre 2018, n. 10424
Abilitazione scientifica nazionale-Inammissibilità del ricorso
N. 10424/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06019/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6019 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Cavicchioli, [#OMISSIS#] Dal Pozzolo, Massimo Degrassi, [#OMISSIS#] Frank, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pattanaro, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Perruolo, [#OMISSIS#] Zanmarchi, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Certomà in Roma, Circonvallazione [#OMISSIS#], 36/B;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Montanari, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dei giudizi di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/B1 “storia dell’arte”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. Certomà, in sostituzione dell’Avv. C. Perruolo e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I Sigg.ri [#OMISSIS#] Cavicchioli, [#OMISSIS#] Dal Pozzolo, Massimo Degrassi, [#OMISSIS#] Frank, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pattanaro, Professori associati, tranne [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ricercatore, impugnavano i giudizi di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/B1 “storia dell’arte”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, 6, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 6 e dell’all.D del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, degli artt.24, 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della circolare ministeriale 11 gennaio 2013.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4310 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dai ricorrenti.
Con memoria gli interessati ribadivano i propri assunti,
Con successiva ordinanza n.11704 del 2017 la Sezione riteneva insussistenti i presupposti per una definizione nel merito del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art.71 bis c.p.a..
Nell’udienza del 4 luglio 2018, nel corso della quale veniva indicata, quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il gravame va dichiarato inammissibile.
Invero, premesso che i ricorrenti mirano alla rivalutazione della loro posizione ai fini del conseguimento dell’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.2386 del 2015), va evidenziato, al di là della genericità di alcune censure dedotte, incentrate da un lato sul complesso della procedura, dall’altro sui giudizi riportati (cfr. TAR Lazio, III, n.734 del 2018), che in ogni caso le posizioni dei singoli ricorrenti non appaiono omogenee.
Trattasi in proposito di ricorso collettivo, proposto da studiosi collocati in categorie accademiche differenti, Cavicchioli, Dal Pozzolo, De Grassi, Frank, Pattanaro, Professori associati, [#OMISSIS#], Ricercatore, con giudizi riportati divergenti, non solo in relazione alle cosiddette mediane, ma anche, tra l’altro, con riferimento alle posizioni assunte dai singoli commissari rispetto alla loro produzione scientifica, dunque in definitiva di situazioni non collimanti tra loro (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.1208 e n.12015 del 2017).
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso n.6019/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 29/10/2018