TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 13672

Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento

Data Documento: 2015-12-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Dall’esame dell’art. 2, D.M. 30 giugno 2014, n. 526 si evince che, ai fini della formazione delle graduatorie per l’assegnazione di incarichi di docenza a tempo determinato, il Decreto non tiene conto in alcun modo dell’esperienza professionale eventualmente maturata dal singolo candidato in altri Stati membri dell’Unione Europea. Sicché la contestata disciplina contribuisce a determinare, in modo evidente e irragionevole, un trattamento diversificato tra gli aspiranti docenti. Tale disparità di trattamento non può in alcun modo essere giustificata né alla luce delle norme comunitarie, né in relazione al principio di divieto di discriminazione sancito dall’art. 3, Cost. e a quello di imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

Il servizio considerabile ai fini della maturazione del requisito del triennio di esperienza professionale deve intendersi, in senso stretto ed appropriato, come l’attività di docenza svolta quale docente di ruolo, o in sostituzione di questo, in una specifica materia appartenente all’ordinamento degli studi dei Conservatori di musica, che è attività “qualitativamente corrispondente” ad uno degli insegnamenti ordinamentali previsti dall’Allegato B del D.M. 30 giugno 2014, n. 526. Docenza non surrogabile né equiparabile ad altre attività di “supporto”, per quanto “vicine” o “utili” alla docenza, tenuto conto a tal fine anche di quanto previsto dall’art. 9, D.M. n. 526/2014 in tema di “valutazione dei titoli di servizio”.

Contenuto sentenza

N. 13672/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13053/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13053 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Ceccato, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale delle Milizie, 1; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– dell’art. 2 del D.M. 526 del 30.6.2014 emanato per la costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, nella parte in cui non contempla, ai fini della maturazione del requisito dei tre anni accademici di docenza, anche l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’U.E.;
– della graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale il 6 ottobre 2014, indicativa dei nominativi ammessi alla graduatoria nazionale costituita in forza del predetto D.M. n. 526/2014 limitatamente alla classe di insegnamento COMA/05 (violoncello barocco – prima fascia);
– delle linee guida reg. 1083 del 10.9.2014 con riferimento al punto 2, ove viene escluso, ai fini del conseguimento del requisito minimo di ammissione, il servizio prestato all’estero;
nonché con successivo ricorso per motivi aggiunti
– per l’annullamento, per quanto di interesse, della graduatoria definitiva pubblicata in data 28.10.2014 sul sito internet istituzionale che indica i nomi degli ammessi alla graduatoria nazionale sulla base del D.M. 526/2014, per la classe di insegnamento COMA/05 (violoncello barocco) e per il conseguente inserimento del ricorrente nella graduatoria medesima;
– del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 – graduatoria di COMA/16, pubblicato sul sito istituzionale in data 31.10.2014, recante la seguente motivazione: “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all’estero”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al MIUR in data 15 ottobre 2014 e depositato entro il termine di [#OMISSIS#] il ricorrente ha impugnato il D.M. del 30.6.2014, n. 526, emanato ai fini della costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 19 D.L. 12 settembre 2013, n. 104, disciplina i requisiti per l’ammissione nelle suddette graduatorie nella parte in cui (all’art. 2) non contempla, ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, “l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea”.
Con il medesimo ricorso è stata impugnata la graduatoria provvisoria – pubblicata sul sito istituzionale il 6 ottobre 2014, contenente i nominativi degli ammessi alla graduatoria nazionale costituita in forza del citato D.M. 526/2014 – limitatamente alla classe di insegnamento COMA/05 (violoncello barocco) e per la parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente nonché le linee guida reg. 1083 del 10/09/2014 con riferimento al punto 2, ove viene escluso, ai fini del conseguimento del triennio di insegnamento minimo richiesto per l’ammissione alla procedura valutativa, il servizio prestato all’estero.
Al riguardo sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 45 del TFUE, dell’art. 3 del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 n. 492 nonché dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001; disparità di trattamento.
Sostiene il ricorrente che l’art. 2 del D.M. 526/2014 (che disciplina i requisiti minimi di ammissione alle graduatorie AFAM di cui all’art. 19 D.L. n. 104 del 2013), non avendo previsto che, per la maturazione del requisito minimo relativo all’aver maturato tre anni accademici di insegnamento, siano validi anche gli anni di docenza svolti presso istituzioni di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea, avrebbe violato il principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, di cui all’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 26.10.2012 e l’art. 3 del Regolamento n. 492 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 aprile 2011, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 12.5.2005 emessa nel procedimento C-278/03. L’esclusione del ricorrente dalla graduatoria, inoltre, violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e, in particolare, il divieto di disparità di trattamento rispetto a situazioni giuridiche soggettive analoghe o assimilabili, tenuto anche conto del fatto che, in precedenza, il M.I.U.R., nel dettare i requisiti di partecipazione alla precedente procedura per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato (analoga alla presente), bandita con D.M. del 16.6.2005 n. 51, sempre nell’ambito del settore AFAM, aveva considerato, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di ammissione, anche il servizio prestato presso istituzioni di alta cultura artistica e musicale, con sede in altri Paesi dell’Unione Europea;
2) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana nonché art. 35, comma i, lett. a) d.lgs. 165/2001 e art. 24 del d.lgs. 150/2009; violazione del principio dell’accesso agli impieghi della p.a. e del principio di uguaglianza di tutti i cittadini.
Il D.M. 526/2014 avrebbe altresì violato l’art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il reclutamento del personale nell’ambito della p.A. deve avvenire con procedure concorsuali che garantiscano la più ampia partecipazione di candidati. Le amministrazioni al fine di assumere personale hanno l’obbligo di indire la procedura concorsuale, per cui va esclusa la legittimità costituzionale di “procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno”, violando il principio generale dell’accesso agli impieghi pubblici mediante pubblico concorso ed i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La procedura concorsuale indetta con il D.M. 526/2014 diretta al conferimento di incarichi a tempo determinato, escludendo i candidati che hanno maturato il requisito del servizio minimo triennale lavorando all’estero (in istituzioni equiparabili ai conservatori statali), sarebbe di fatto riservata solo a coloro che già svolgevano, od avevano svolto, precariamente, incarichi presso istituzioni italiane;
3) violazione dei principi di legittimo affidamento, dell’imparzialità e del buon andamento della p.a. in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana; eccesso di potere.
L’amministrazione avrebbe violato i principi di legittimo affidamento, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto avrebbe modificato il modello di domanda di partecipazione, nella parte in cui consentiva di indicare il servizio svolto all’estero, escludendo la ricorrente dalla graduatoria sul presupposto che quelle docenze non fossero utili ai fini del requisito di ammissione.
Successivamente alla presentazione del ricorso, in data 28 ottobre 2014, è stata pubblicata sul sito internet istituzionale la graduatoria definitiva indicativa degli ammessi alla graduatoria nazionale costituita in base al D.M. 526/2014 per la classe di insegnamento di interesse del ricorrente. Questi è stato esclusa dalla procedura di formazione delle graduatorie in oggetto sul presupposto che “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all’estero”.
L’atto di esclusione (unitamente alla graduatoria definitiva) è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti spedito a notifica il 14 novembre 2014, a mezzo del quale sono nuovamente dedotte le censure formulate nel ricorso introduttivo, volte a contestare l’illegittimità dell’art. 2 del D.M. 526/14 e delle linee guida prot. 1083 del 10.9.2014, nella parte in cui non contemplano tra i requisiti di ammissione, ed in particolare ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, “l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea”, nonché l’esclusione del ricorrente dalla procedura di formazione della graduatoria nazionale ed il conseguente mancato inserimento nella graduatoria finale relativa alla disciplina COMA/05 (violoncello barocco).
Con ordinanza collegiale n. 11945 del 27.11.2014 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli estremi del ricorso sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati. La ricorrente ha adempiuto all’incombente come si evince dalla nota depositata il 23 dicembre 2014.
All’udienza pubblica del 7 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono affidati a più censure, che si incentrano tutte sull’unica questione di fondo riguardante la mancata previsione tra i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del D.M. n. 526/2014, delle docenze svolte presso istituzioni estere, di livello equiparabile alle istituzioni AFAM nazionali, ubicate nell’ambito dell’Unione Europea. Invero, l’art. 2 del citato decreto ministeriale prevede che: “1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello”.
La tesi della ricorrente, che deduce l’illegittimità dell’art. 2 sopra trascritto per violazione dell’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, dell’art. 3 del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, n. 492, degli artt. 35 e 38 del d.lgs. 165/2001, degli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana, nella parte in cui non ha previsto, tra i requisiti necessari per l’inserimento in graduatoria dei docenti anche il servizio svolto presso istituzioni europee di analogo livello, è fondata.
Sulla questione la Sezione si è recentemente espressa con la sentenza del 23 settembre 2015 n. 11368 alle cui conclusioni il Collegio ritiene di aderire anche nella presente decisione.
Al riguardo il Collegio osserva che la Corte di Giustizia europea è già intervenuta su questione analoga a quella all’odierno vaglio osservando che, ai sensi di quanto previsto dell’art. 39 del Trattato CE (poi trasfuso nell’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), qualora l’amministrazione di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 39, n. 4, CE, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, l’ente pubblico interessato non può operare alcuna distinzione nei confronti dei cittadini comunitari, a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro (cfr. sentenza 23 febbraio 1994, causa C419/92, Scholz).
Ciò premesso, dall’esame del D.M. 526/2014 si evince che, ai fini della formazione delle graduatorie per l’assegnazione di incarichi di docenza a tempo determinato, l’art. 2 del Decreto non tiene conto in alcun modo dell’esperienza professionale eventualmente maturata dal singolo candidato, in altri Stati membri dell’Unione Europea. In tal modo la contestata disciplina contribuisce a determinare, in modo evidente e irragionevole, un trattamento diversificato tra gli aspiranti docenti, a seconda che l’esperienza professionale da considerare ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 526 del 2014 sia stata acquisita nel territorio nazionale o in quello di altri Stati membri dell’Unione Europea. Tale disparità di trattamento non può in alcun modo essere giustificata né alla luce delle norme comunitarie sopra menzionate, né in relazione al principio di divieto di discriminazione sancito dall’art. 3 della Costituzione e a quello di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione.
In senso contrario non vale eccepire in astratto che tale disparità sarebbe giustificata dalla differenza esistente tra i contenuti e i programmi propri dell’insegnamento italiano, il cui livello qualitativo e formativo è garantito dal sistema pubblicistico delle istituzioni AFAM (e dagli altri istituti privati ad esse parificate) e quelli dell’insegnamento svolto al di fuori dell’Italia, ove siffatta garanzia di matrice statale sarebbe assente. Non può negarsi, infatti, che un’esperienza d’insegnamento specifica quale quella richiesta dalla normativa italiana nel settore dell’insegnamento artistico e, in particolare, in quello dell’insegnamento musicale, può essere acquisita anche in altri Stati dell’Unione Europea.
Ne consegue che il decreto ministeriale impugnato, non considerando o, quantomeno, non tenendo conto in maniera identica (ai fini della partecipazione di cittadini comunitari ai concorsi per l’assunzione di personale docente nell’ambito dell’alta formazione musicale) sia dell’esperienza professionale acquisita dai cittadini dell’Unione in attività di insegnamento svolte nel territorio nazionale, che dell’esperienza di docenza maturata in altri Stati membri dell’U.E., è venuto meno agli obblighi che sullo Stato incombono in forza degli artt. 39 CE e 3, n. 1, del Regolamento n. 1612/68.
Tutto ciò non senza considerare che il Dicastero intimato, in occasione dell’analoga procedura di valutazione precedentemente indetta ai sensi dell’art. 2 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143 e del D.M. 16 giugno 2005, n. 51 per la formazione delle graduatorie degli insegnanti a termine degli istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), all’art. 2, comma 1, D.M. cit. aveva espressamente considerato come utile ai fini della maturazione del requisito di ammissione costituito dall’esperienza pregressa di insegnamento, anche “il servizio prestato all’estero… presso istituzioni di alta cultura artistica e musicale dell’Unione Europea”, che, viceversa, non ha considerato nell’ambito dell’impugnato Decreto Ministeriale n. 526/2014.
In proposito occorre, tuttavia, precisare che il servizio considerabile ai fini della maturazione del requisito in questione deve intendersi, in senso stretto ed appropriato, come l’attività di docenza svolta quale docente di ruolo, o in sostituzione di questo, in una specifica materia appartenente all’ordinamento degli studi dei Conservatori di musica, che è attività “qualitativamente corrispondente” ad uno degli insegnamenti ordinamentali previsti dall’Allegato B del medesimo D.M. n. 526, docenza non surrogabile, né equiparabile ad altre attività di “supporto”, per quanto “vicine” o “utili” alla docenza, tenuto conto a tal fine anche di quanto previsto dall’art. 9 D.M. cit. in tema di “valutazione dei titoli di servizio”.
Per le ragioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti.
Rimangono salvi gli ulteriori provvedimenti che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca riterrà di adottare al fine di dare esecuzione alla presente decisione, riesaminando la posizione del ricorrente in virtù di quanto sopra considerato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti ai sensi e con i limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, annulla:
– il D.M. 526/2014 nella parte in cui non contempla, ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, l’insegnamento svolto dal candidato presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’U.E.;
– la graduatoria nazionale definitiva per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 indicata nei motivi aggiunti, per quanto di interesse del ricorrente;
– rimangono salvi gli ulteriori provvedimenti che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca riterrà di adottare riconsiderando la posizione del ricorrente alla stregua di quanto sopra illustrato;
– condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)