TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 dicembre 2018, n. 11684

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2018-12-03
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
 

Contenuto sentenza

N. 11684/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05670/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5670 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Grimaz, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Grazia Carcione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica per professore universitario di I^ e II ^ Fascia nel Settore Concorsuale 08/02, non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Careddu, [#OMISSIS#] Caniani non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dei VERBALI nn. 2 del 14 dicembre 2016, 3 del 21 dicembre 2016, 4 in data 11 gennaio 2017; VERBALE n. 5 del 27 gennaio 2017; VERBALE n. 6 del 14 febbraio 2017, 7 del 15 febbraio 2017, 8 del 24 marzo 2017 e 9 del 28 marzo 2017, 10 del 30 marzo 2017 e 11 del 31 marzo 2017 della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il Settore Concorsuale 08/A2 – Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione in Ambito Civile, nominata con Decreto Direttoriale n. 2402 del 31 ottobre 2016 nonchè del ‹‹GIUDIZIO COLLEGIALE›› e dei ‹‹GIUDIZI INDIVIDUALI›› sul candidato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Pirocchi in sostituzione dell’Avv. M.G. Carcione e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, nella peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
L’impugnativa richiede alcune annotazioni preliminari, circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo; in rapporto a tali giudizi – resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sè insindacabile) delle scelte compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi appunto di valore, margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono essere trascurate, tuttavia, ulteriori circostanze, attinenti sia all’evoluzione dei principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina, dettata in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia, cui potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata legge n. 240 del 2010 – incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201); resta fermo tuttavia che l’indagine deve limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto, o al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (Cass., SS.UU., 5 agosto1994, n. 7261).
Per quanto riguarda la disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 08/A2 – Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione in Ambito Civile – II fascia, con cinque giudizi individuali negativi e conforme giudizio collegiale. La Commissione in particolare, pur avendo espresso un giudizio positivo sul raggiungimento dei tre valori soglia, ha riconosciuto solo un titolo curriculare sui dieci scelti dalla stessa, ritenendo che il candidato non abbia un profilo scientifico atto a conferirgli l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 08/A2. Quanto alle pubblicazioni, infine, se ne afferma l’estraneità al settore concorsuale e alle relative tematiche, “ ….indipendentemente dalla loro originalità, innovatività e collocazione editoriale”.
Tali conclusioni sono contestate nell’impugnativa per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone l’infondatezza.
Esistono infatti, nella situazione in esame, ben due fattori radicalmente preclusivi dell’abilitazione: la carenza di almeno tre titoli curriculari e l’attinenza della produzione scientifica al settore concorsuale di riferimento. Né l’uno, né l’altro di tali fattori preclusivi trova adeguata confutazione nell’impugnativa, nonostante l’intervenuto deposito di una perizia di parte, con la quale si ripercorre con esiti opposti l’apprezzamento discrezionale della Commissione: quanto sopra, però, sulla base non di dati fattuali incontrovertibili, ma di valutazioni nel merito diverse da quelle operate dalla Commissione, le cui scelte sono insindacabili nel merito, se non palesemente inattendibili o erronee in punto di fatto.
Tali deviazioni non sono evidenziate nella situazione in esame.
Il settore scientifico di riferimento (08/A2), infatti, si occupa “dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi dell’ingegneria sanitaria – ambientale”, nonché “dell’ingegneria della sicurezza e protezione civile, delle materie prime e secondarie, degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo….i contenuti scientifico disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali relative ai fenomeni di inquinamento e di dinamica degli inquinanti nei sistemi ambientali, alle analisi e agli studi di impatto ambientale e del rischio sanitario, ecotossicologico e di incidente rilevante…. Nel campo dell’ingegneria della sicurezza e protezione in ambito civile, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano gli aspetti relativi a sicurezza del lavoro e protezione civile, analisi di rischio nei cantieri e nelle opere civili e minerarie….”, con ulteriori competenze riferite a trattamento dei suoli contaminati, valorizzazione delle risorse quali i rifiuti solidi di origine civile, scavi, opere di sostegno, consolidamento delle costruzioni, stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni: un contesto variegato a cui, ragionevolmente, la Commissione ha ritenuto estranea l’area dei rischi e dell’impatto sismico in ambienti civili e industriali: area, ritenuta più attinente alla geofisica, entro cui risulta principalmente circoscritta l’attività del ricorrente.
Nei ricordati limiti, entro cui può effettuarsi il sindacato di legittimità sugli atti discrezionali, non si ravvisano pertanto elementi tali da evidenziare vizi funzionali, o di violazione di legge, nei termini dedotti nell’impugnativa. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto. Le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente in giudizio, a favore di quella resistente in giudizio, vengono liquidate nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 03/12/2018