Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale è viziato da travisamento dei fatti qualora il candidato sia in possesso di alcuni titoli che la commissione ha invece ritenuto mancare al suo curriculum.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 giugno 2015, n. 7774
Abilitazione scientifica nazionale – Omessa valutazione titoli
N. 07774/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02253/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2253 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Benedetto, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il medesimo procuratore in Roma, Via [#OMISSIS#], 7, come da procura a margine del ricorso;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n.c.;
per l’annullamento
provvedimento di approvazione degli atti del giudizio di abilitazione scientifica nazionale, tornata 2013 indetta con d.d. n. 222/12, a professore universitario di I fascia – settore scientifico concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 4 febbraio 2014 e depositato il successivo giorno 22, il dott. [#OMISSIS#] Benedetto [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il negativo giudizio riportato a conclusione della procedura per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale per professore di I fascia nel settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
Il ricorrente, pur avendo superato due mediane su tre dei prescritti indicatori bibliometrici, ha riportato cinque giudizi di non abilitazione su cinque da parte dei componenti della Commissione di valutazione, che hanno ritenuto (come da giudizio collegiale) che il candidato mancasse dei titoli costituiti dalla capacità di attrarre finanziamenti, dall’attività di tutorship di dottorandi, dalla direzione di riviste di settore e dalla titolarità di incarichi di insegnamento universitario.
2. – Avverso tale esito della procedura il ricorrente insorge con due motivi di ricorso, nei quali denunzia, in sintesi, l’assenza e l’erroneità della motivazione in ordine alla riscontrata carenza dei titoli su citati ed al calcolo delle mediane (primo motivo), nonché la violazione del dovere di imparzialità da parte del presidente della Commissione prof. [#OMISSIS#], che egli ritiene di potere documentare attraverso la produzione in giudizio di una e-mail sottoscritta dal detto Commissario e diretta al ricorrente ed ad un altro componente la Commissione, prof. [#OMISSIS#], che rappresenterebbe l’esistenza di contrasti per motivi professionali tra mittente e destinatari, e si concluderebbe con una frase di contenuto intimidatorio verso il candidato.
3. – Il MIUR si è costituito in giudizio, senza svolgere difese scritte.
4. – In occasione della pubblica udienza del 25 febbraio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Esso è fondato, e va accolto, con rifermento alle censure per cui la motivazione del giudizio di non abilitazione risulterebbe inficiata da travisamento dei fatti.
Al riguardo osserva il Collegio che, se il ricorrente non ha fornito prova del superamento -peraltro non necessario ai fini dell’abilitazione- della terza mediana (il cui valore si attesta a 22), è parimenti certo che il ricorrente è in possesso di alcuni tra i titoli che la Commissione ha ritenuto mancare al suo curriculum, ovvero:
– la capacità di dirigere gruppi di ricerca, non avendo la Commissione considerato che il candidato dirige il Dipartimento di Reumatologia della Regione Basilicata;
– gli incarichi di insegnamento, che il ricorrente ha dichiarato di avere svolto per -almeno- quattro anni presso le Scuole di specializzazione di Reumatologia delle Università di Bologna e Foggia.
Tanto basta a viziare per travisamento dei fatti il giudizio nei confronti del ricorrente, che va dunque annullato.
6. -Va invece respinto il secondo motivo, in quanto, ad una attenta lettura della e-mail depositata a corredo del ricorso, non emerge violazione alcuna del dovere di imparzialità da parte del prof. [#OMISSIS#], in quanto, innanzitutto, il giudizio individuale espresso da questi sul candidato è sostanzialmente allineato a quello degli altri Commissari; inoltre -e soprattutto- la frase di chiusura “Ne approfitto per ricordare a [#OMISSIS#] che dobbiamo rivederci come commissione e che deve fare i compiti….” non è diretta al dott. [#OMISSIS#] Benedetto [#OMISSIS#] (che pure figura tra i destinatari della missiva), bensì, evidentemente, all’altro commissario, anch’egli destinatario dell’e-mail, prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; l’invito a “fare i compiti”, in particolare, ha, con tutta probabilità, il significato di richiamare il commissario ai suoi doveri di studio delle pubblicazioni dei candidati.
7. – Conclusivamente, il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.
7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente e complessivamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)