Nell’ambito di una procedura di abilitazione scientifica nazionale, vìola l’art. 4, c. 4, D.P.R. n. 222/2011, che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati, il giudizio di non idoneità qualora i giudizi individuali e collettivi si limitino a formulare una valutazione finale espressa in termini di “accettabile” o “limitato” per ciascuna categoria di elementi valutati (qualità delle monografie; qualità degli articoli scientifici nazionali; qualità degli articoli scientifici nazionali; “altre pubblicazioni”), senza individuare singolarmente alcuno di tali scritti e, a maggior ragione, senza esprimersi in merito ad alcuno di essi.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 giugno 2015, n. 7776
Abilitazione scientifica nazionale – Analitica valutazione titoli e pubblicazioni
N. 07776/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10319/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10319 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, largo Arenula, 34, come da procura a margine del ricorso;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca In persona del Ministro p.t., Anvur in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n.c.;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia nel settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese -, atto di costituzione ex art 10 dpr 1199/71.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca – Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che con ricorso straordinario presentato il 22 aprile 2014, successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell’Amministrazione resistente (notificata il 6 giugno 2014), il ricorrente in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale 2012 per il settore 13B2 – Economia e gestione delle imprese;
– che a seguito della citata opposizione il ricorrente ha provveduto a costituirsi in giudizio mediante atto depositato il 30 luglio 2014, previo avviso datone alle parti resistenti, notificato il 29 luglio 2014;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., è possibile definire il ricorso –passato in decisione alla pubblica udienza del 25 febbraio 2015- con sentenza in forma semplificata mediante sintetico riferimento al precedente conforme di cui alla sentenza della Sezione n. 114302014;
Ritenuto che è fondata, e va accolta, con valore assorbente sul resto, la censura con la quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione a carico dei cinque giudizi individuali formulati dai Commissari e dal giudizio collegiale finale, atteso che essi si limitano a formulare il giudizio finale (accettabile o limitato) per ciascuna categoria di elementi valutati (qualità delle monografie; qualità degli articoli scientifici nazionali; qualità degli articoli scientifici nazionali; “altre pubblicazioni”), senza individuare singolarmente alcuno di tali scritti, e, a maggior ragione, senza esprimersi in merito ad alcuno di essi;
– che, pertanto, nel caso in esame risulta violata la previsione dell’art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura (D.P.R. n. 2222011), che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati;
– che se è vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso), è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo;
– che tale possibilità, per quanto detto, non è stata data all’odierna parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)