Nell’art. 2, D.M. 30 giugno 2014, n. 526 è fatto richiamo agli artt. 1 e 2, legge 21 dicembre 1999, n. 508, ove sono comprese le Accademie di Belle Arti le quali rilasciano, al pari delle altre Accademie, diplomi di primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale, senza alcuna distinzione di legge tra le stesse e le Accademie Statali, con quel che ne consegue, pertanto, anche per i piani formativi e le procedure di assunzione. Il suddetto art. 2, quindi, va inteso nel senso che risultano utili, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento, anche gli anni di insegnamento accademico svolti presso le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2015, n. 12415
Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento – Accademie belle arti
N. 12415/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13633/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13633 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] Millefiore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Accademia di Belle Arti [#OMISSIS#] di Torino, Accademia di Belle Arti di Sassari, Commissione di valutazione per il settore ABPR 23, Commissione di valutazione per il settore ABST 53;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’art.2 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per i settori ABPR 23 “scenotecnica” e ABST 53 “studio dello spettacolo”, non considerava utile il servizio prestato in Accademie storiche legalmente riconosciute, ma solo quello svolto in Accademie statali,
delle predette graduatorie del 28 ottobre 2014 per la mancata inclusione, impugnate con motivi aggiunti depositati il 13 gennaio 2015,
dei provvedimenti di esclusione dalle stesse del 31 ottobre 2014, impugnati con motivi aggiunti depositati il 20 gennaio 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Millefiore, prestato servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Genova e inoltrata istanza per l’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato per il settore ABPR 23 “scenotecnica” e ABST 53 “studio dello spettacolo”, impugnava l’art.2 del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie, non considerava utile il servizio prestato in Accademie storiche legalmente riconosciute, quale quella suindicata, ma solo quello svolto in Accademie statali.
Il ricorrente deduceva la violazione della Legge n.508 del 1999, del D.L. n.97 del 2004 (conv. in Legge n.143 del 2004), della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 97 Cost., del D.Lgs. n.82 del 2005 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
L’interessato, premessa la giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia, ha fatto in particolare presente che le Accademie di Belle Arti erano equiparate a quelle statali; che l’istante non era stato coinvolto nella procedura prevista nel predetto D.M. n.526 del 2014; che i piani formativi, i titoli e le procedure di assunzione delle Accademie di Belle Arti erano rispettivamente analoghi, equipollenti e ancora analoghe a quelli delle Accademie Statali; che in caso di ambiguità della clausola del bando doveva essere applicato il principio del favor partecipationis; che era inoltre da censurare la modalità telematica di invio della domanda, laddove non aveva consentito di indicare i titoli; che risultava discriminatoria e lesiva del diritto al lavoro la disposizione che di fatto escludeva chi aveva prestato servizio nelle Accademie di Belle Arti.
Con memoria il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca deduceva in [#OMISSIS#] l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa e nel merito l’infondatezza della medesima, chiedendone la reiezione.
Seguivano in data 28 ottobre 2014 (con rettifica del 28 novembre 2014) le graduatorie definitive ed i provvedimenti di esclusione dalle stesse del 31 ottobre 2014, per mancanza del requisito di iscrizione in una graduatoria di istituto nell’insegnamento per il quale era stata presentata domanda e per aver prestato servizio in Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Il ricorrente impugnava con motivi aggiunti le suddette graduatorie definitive per la mancata inclusione, censurandole per violazione della Legge n.508 del 1999, del D.L. n.97 del 2004 (conv. in Legge n.143 del 2004), della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 4, comma 2, 97 Cost., dell’art.2 del D.M. n.526 del 2014, del D.Lgs. n.82 del 2005 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, arbitrarietà, sviamento, ingiustizia manifesta.
L’interessato nello specifico ha sostenuto nuovamente che le Accademie di Belle Arti sono equiparate alle Accademie Statali e costituiscono con queste il sistema di alta formazione, ribadendo quanto già affermato in sede di ricorso introduttivo in materia di piani formativi, titoli e procedure di assunzione, sul suo mancato coinvolgimento nella procedura in esame, sul principio del favor partecipationis, sulla modalità telematica di invio della domanda, sulla lesione del diritto al lavoro ed aggiungendo che era illegittimo prevedere, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il computo dell’anno accademico con almeno n.125 ore di insegnamento.
Con ulteriori motivi aggiunti il ricorrente contestava i provvedimenti di esclusione dalle cennate graduatorie, deducendo la violazione della Legge n.508 del 1999, del D.L. n.97 del 2004 (conv. in Legge n.143 del 2004), della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 4, comma 2, 97 Cost., degli artt.2, comma 1, 4, comma 1 del D.M. n.526 del 2014 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
L’interessato ribadiva gli assunti contenuti nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti, specificando inoltre di aver insegnato, previo superamento di procedura selettiva e conseguente inserimento in graduatoria d’istituto, per “scenotecnica” ABPR 23 negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e per “studio dello spettacolo” ABST 53 parimenti negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
Con ordinanza n.639 del 2015 il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie in argomento.
Il ricorrente dava successivo riscontro alla misura giudiziale.
Nell’udienza del 15 luglio 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio, in riferimento al ricorso introduttivo, esamina in primo luogo l’eccezione di [#OMISSIS#] sollevata dal Soggetto pubblico, da respingere, perché destituita di fondamento, assumendo semmai lesività la disposizione contestata, di cui all’art.2 del D.M. n.526 del 30 giugno 2014, nel momento di sua concreta applicazione, ovvero con l’emissione della cennata graduatoria e del provvedimento di esclusione dalla stessa; va in ogni caso aggiunto che i termini di impugnativa risultano rispettati, tenuto conto del periodo di sospensione feriale degli stessi, per il 2014 ancora intercorrenti tra il 1° agosto ed il 15 settembre e considerata la notifica del gravame avvenuta in data 14 ottobre 2014.
Nel merito il ricorso introduttivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell’art.2 del D.M. n.526 del 2014 è fatto richiamo, per le Istituzioni in esame, agli artt.1, 2 della Legge n.508 del 1999 ove sono comprese le Accademie di Belle Arti, le quali rilasciano, al pari delle altre Accademie, diplomi accademici di primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale, senza alcuna distinzione di legge quindi tra le stesse e le Accademie Statali, con quel che ne consegue pertanto anche per i piani formativi e le procedure di assunzione (cfr. TAR Lazio, III bis, n.833 del 2014, Cons. Stato, VI, n.389 del 2013 e n.1673 del 2011 ed in ultimo TAR Lazio, III, n.11527 del 2015).
L’art.2 del D.M. n.526 del 2014 va dunque inteso nel senso che risultano utili anche gli anni di insegnamento accademico svolti presso le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Vanno del pari accolti, perché fondati, i due ordini di motivi aggiunti.
Giova in proposito rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, risulta soddisfatto da parte del ricorrente il requisito per l’inserimento nella graduatoria de qua, ex art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013) ed ex art.2, comma 1 del D.M. n.526 del 2014 nei sensi suindicati, avendo lo stesso insegnato, a seguito di selezione pubblica e conseguente inserimento in graduatoria di istituto, presso l’Accademia di Belle Arti di Genova legalmente riconosciuta, per le materie di “scenotecnica” ABPR 23 e di “studio dello spettacolo” ABST 53 negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (cfr. all.4 al ricorso e all.3 ai motivi aggiunti).
Ne discende che l’interessato dovrà essere inserito nella cennata graduatoria, in presenza anche degli altri requisiti contemplati nella normativa summenzionata.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.13633/2014 indicato in epigrafe; accoglie i motivi aggiunti al medesimo e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)