TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30 aprile 2018, n. 4741

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Prova-Prescrizioni svolgimento

Data Documento: 2018-04-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Il candidato che non osservi le prescrizioni previste nel bando (nella specie, utilizzo solo di una penna fornita dalla Commissione) potrebbe avvantaggiarsi di un tempo maggiore per la redazione del questionario rispetto a coloro che, invece, quella prescrizione abbiano osservato.

Contenuto sentenza

N. 04741/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10727/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10727 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sordini, Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], 44, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi di Genova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Consorzio Interuniversitario Cineca non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
diniego di ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2016/2017 – risarcimento danni
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il 30 settembre 2016 e depositato il successivo giorno 5 di ottobre, la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il provvedimento di annullamento delle prove di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria a.a. 20162017, disciplinate dal decreto del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca n. 546 del 30 giugno 2016, cui ella ha partecipato presso l’Università degli Studi di Genova.
2. – L’annullamento impugnato -con la conseguente esclusione della ricorrente dall’ulteriore corso della procedura- è stata disposta poiché la ricorrente “ha trattenuto la penna ben oltre il termine della prova, finchè tale irregolarità non è stata rilevata dalla Commissione alle ore 13”.
3. – Nel ricorso introduttivo l’interessata denunzia:
1) che la fattispecie contestatale non rientrerebbe tra le ipotesi di annullamento della prova previste dal D.M. n. 5462016 e dal bando pubblicato dall’Università degli Studi di Genova;
2) difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, pur risultando dai verbali d’aula che la prova si è conclusa alle ore 12.40 del 6 settembre 2016, non risulta che alla ricorrente sia stato richiesto di riconsegnare la penna, se ella si sia rifiutata, oppure se la abbia trattenuta per un motivo legittimo;
3) l’istruttoria e la motivazione sarebbe carenti anche in relazione alle cause per cui la candidata ha trattenuto la penna oltre l’orario di riconsegna degli elaborati, perché ometterebbe di precisare che la signora [#OMISSIS#] ha dovuto correggere la scheda anagrafica (da compilare a mano), come consentito dall’Allegato 1 al D.M. n. 5462016;
4) l’illegittimità del mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito derivata dai vizi che affliggerebbero l’annullamento della sua prova;
5) in subordine, l’illegittimità dei verbali d’aula, i quali, in violazione dell’art. 6 comma III dal bando, mancherebbero delle sigle in ogni foglio dei componenti la Commissione, essendo stati sottoscritti solo nell’ultimo foglio.
La ricorrente, infine ha proposto domanda di risarcimento in forma specifica (mediante iscrizione in sovrannumero al corso di laurea ambìto) dei danni che ella avrebbe patito per effetto dell’annullamento delle prove, in questa sede impugnato.
4. – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio senza depositare memorie.
5. – Con decreto presidenziale cautelare n. 59692016, pubblicato il 7 ottobre 2016, la ricorrente è stata ammessa alla correzione della prova ai fini della prova di resistenza.
La correzione è stata effettuata dal CINECA il 27 ottobre 2016, ed il compito redatto dalla ricorrente ha totalizzato 70,7 punti.
La misura cautelare monocratica è stata confermata con ordinanza n. 1094616 depositata il 4 novembre 2016, mediante la quale il Collegio ha richiesto al MIUR documentati chiarimenti sui fatti di causa.
6. – Con ricorso per motivi aggiunti spedito a notifica il 15 novembre 2016, la signora [#OMISSIS#] ha impugnato anche le “Linee guida” del MIUR relative all’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 20162017 e la documentazione istruttoria depositata dal MIUR il 19 ottobre 2016 ed il 2 novembre 2016, oltre che la graduatoria generale di merito frattanto pubblicata ed i successivi scorrimenti.
Mediante tale atto la ricorrente svolge le seguenti censure:
1) la previsione delle Linee guida elaborate dal MIUR, che a pag. 4 impongono il ritiro delle penne ai candidati dopo la conclusione della prova, sarebbe in contrasto con la lex specialis della procedura (art. 9 dell’Allegato 1 al D.M. n. 5462016 e art. 7 lettera D del bando), che prevede la compilazione e sottoscrizione manuale delle schede anagrafiche in un momento successivo alla fine delle prove, oltre che con il foglio di istruzioni consegnato in aula ai candidati;
2) inoltre, non sarebbe rispondente a verità quanto dichiarato nella relazione di servizio dai commissari, i quali affermano che, in ragione del trattenimento della penna oltre le 12.40, la ricorrente avrebbe usufruito di tempo aggiuntivo per terminare la prova, in quanto il foglio-risposte deve essere immediatamente inserito nella busta dai candidati e, comunque, l’ordine dei quesiti somministrati agli aspiranti varia da candidato a candidato;
3) le comunicazioni tra MIUR e CINECA successive alla correzione della prova disposta dal decreto presidenziale n. 596916 sarebbero illegittime ove lette nel senso di individuare, quale causa di esclusione della ricorrente dalle prove, la mancanza di etichetta recante i dati anagrafici della candidata, in quanto alla signora [#OMISSIS#] sarebbe stato interdetto completare detta operazione a causa del ritiro dell’elaborato da parte della Commissione; peraltro, l’art. 9 del D.M. n. 5462016 non prevede che tale mancata apposizione sia causa di annullamento, e, comunque, sarebbe possibile ricondurre l’elaborato alla candidata;
4) il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito sarebbe inficiato da illegittimità derivata.
6. – Con decreto n. 729216 depositato il 18 novembre 2016 è stata respinta l’istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, ferma restando la conferma della misura presidenziale precedentemente emessa.
Il 5 dicembre 2016 il MIUR, in ottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Collegio, ha depositato in giudizio le dichiarazioni dei componenti la Commissione e del personale di vigilanza.
Con ordinanza n. 802516, depositata il 16 dicembre 2016, è stata respinta l’istanza di modifica della precedente ordinanza n. 1094616 ed ha accolto l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti.
Pertanto, in forza del punteggio conseguito a seguito della correzione disposta da questo TAR la ricorrente è stata iscritta con riserva alla facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università di Genova.
7. – Con ordinanza n. 7976 del 2017 è stato ordinato alla ricorrente di estendere il contraddittorio a tutti i potenziali controinteressati, adempimento svolto dall’onerata, tempestivamente, il 18 luglio 2017.
8. – In vista della udienza di trattazione del ricorso nel merito la ricorrente, con memoria, ha illustrato le censure proposte.
In occasione della pubblica udienza del 24 gennaio 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati.
I motivi del ricorso introduttivo, distinti, nella parte in fatto della presente sentenza, dai numeri da 1) a 4), possono essere congiuntamente esaminati per comodità espositiva.
La relazione di servizio redatta il 16 novembre 2016 dall’unica addetta in grado di riferire direttamente (e non meramente de relato, come tutti gli altri presenti) i fatti salienti, signora [#OMISSIS#] Cappucci, dà chiaramente atto di essere stata informata da altri candidati che la ricorrente “era in possesso di una penna e stava, quindi, usufruendo di un ingiusto vantaggio, avendo avuto un tempo per la compilazione del modulo risposte maggiore di quanto concesso”.
E, di seguito la funzionaria addetta afferma: “La sottoscritta, verificata la fondatezza di quanto le era stato segnalato, ha proceduto a ritirare la penna in possesso della candidata ed a informare la Commissione d’Aula di quanto era accaduto”.
Posto che della veridicità di tali affermazioni della funzionaria addetta (sottoposta alle responsabilità derivanti dal suo ufficio e dalla comunicazione effettuata ad un organo giurisdizionale) non v’è motivo di dubitare, rimane destituita di fondamento, in punto di fatto, la prospettazione della ricorrente per cui alla medesima non sarebbe stato intimato di rilasciare la penna allo scadere del tempo prescritto per la prova.
Per il resto, si deve osservare che il punto 7 delle linee guida della procedura disponeva che “alla fine della prova i componenti della commissione procederanno al ritiro delle penne”, pur senza dettare espressamente una sanzione espulsiva in caso di inottemperanza; tuttavia, osserva il Collegio come tale disposizione abbia una evidente e del tutto condivisibile finalità legata alla tutela della par condicio tra i partecipanti alla procedura.
E’ infatti altrettanto evidente che, almeno in potenza, il candidato che non osservi la prescrizione in parola potrebbe usufruire di un tempo maggiore per la redazione del questionario rispetto a coloro che, invece, quella prescrizione abbiano osservato.
Né è possibile ritenere fondatamente che la penna servisse alla candidata per redigere la scheda anagrafica al proprio banco, in quanto la apposizione della firma su tale documento, per lo stesso punto 7 e il punto 9 lettera j del d.m. n. 54616, era prevista come adempimento successivo, da svolgere personalmente dai candidati, i quali dovevano spostarsi dal proprio banco fino ad una apposita postazione.
Ne segue, inoltre, il rigetto della censura di illegittimità derivata della graduatoria.
2. – E’ altresì da respingere la doglianza legata alla mancata sottoscrizione dei verbali d’aula su tutte le pagine, in quanto –assente ogni contestazione sulla genuinità delle pagine intermedie- la sola sottoscrizione sull’ultima facciata è sufficiente a ricondurne la provenienza dai commissari intervenuti.
3. – Anche il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
Va infatti disatteso il motivo per cui la previsione della riconsegna della penna presente nelle linee guida contrasterebbe con la norme del bando che impone la sottoscrizione della scheda anagrafica, in quanto, come detto, tale adempimento andava svolto presso una postazione diversa da quella in cui i candidati avevano redatto le prove; e ciò a evidente tutela del su richiamato principio della par condicio.
Inoltre non può essere accolta, per quanto detto al superiore paragrafo 1 della motivazione, la deduzione di fatto per cui la ricorrente non si sarebbe avvalsa della penna oltre l’orario – limite.
Non è poi possibile aderire neppure alla doglianza per cui sarebbe illegittima l’esclusione della ricorrente a causa della mancata apposizione sulla scheda della etichetta recante i dati anagrafici della candidata, la quale come ripetuto, e come affermato anche nella relazione istruttoria del MIUR, è stata esclusa a causa della mancata riconsegna della penna allorchè ne era stata richiesta, mentre l’omissione degli adempimenti cronologicamente successivi non è che mera conseguenza logica di tale esclusione.
Infine, il rigetto delle su esposte censure determina anche la reiezione del motivo che si appella all’illegittimità derivata della graduatoria.
Va altresì respinta la domanda risarcitoria, attesa l’assenza di un fatto dannoso qualificabile in termini di antigiuridicità.
4. – La peculiarità della questione determina il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 30/04/2018