TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30 novembre 2017, n. 11844

Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2017-11-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Contenuto sentenza

N. 11844/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Babudieri, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Assunta Di Vicino, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via F. Denza, 27;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
della sentenza TAR Lazio, III, n.9668 del 2016, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.9668 del 2016, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. [#OMISSIS#] Babudieri, Professore associato di malattie infettive presso l’Università degli Studi di Sassari, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/D4 “malattie cutanee, infettive, dell’apparato digerente”, con obbligo di riesame da parte di una nuova Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima.
A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, l’interessato presentava ricorso per l’esecuzione della decisione predetta, ex art.112 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, segnalando con memoria che era stato attivato il procedimento volto alla rivalutazione dell’interessato.
Con altra memoria il ricorrente faceva presente che, a seguito del riesame operato dalla nuova Commissione di valutazione, conseguiva l’abilitazione richiesta, dichiarando pertanto la sopravvenuta carenza di interesse al gravame.
Il Soggetto pubblico, confermato il suddetto assunto in fatto, richiedeva quindi la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo comunicato dalle parti, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.1362/2017 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le arti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 30/11/2017