TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30 ottobre 2015, n. 12273

ANVUR-Classificazione riviste-Rinnovo valutazione-Giudizio di Ottemperanza

Data Documento: 2015-10-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Accoglimento (parziale) del ricorso, con obbligo di Anvur di evidenziare le ragioni di non condivisibilità dell’orientamento positivo espresso dalla società di studiosi del settore di riferimento sull’inclusione della rivista in classe A. 

Contenuto sentenza

N.12273/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05684/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5684 del 2015, proposto da: Rivista “Il Lavoro Nella Giurisprudenza”, Rivista “Il Diritto del Mercato del Lavoro”, rappresentate e difese dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18;
contro
ANVUR, rappresentata e difesa secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
per l’ottemperanza
al giudicato sulla sentenza del TAR Lazio, III, n.4131 del 2014.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Con sentenza del TAR Lazio, III, n.4131 del 2014, passata in giudicato, veniva annullato l’atto del 7 novembre 2012, emesso dall’ANVUR, relativo all’elenco in classe A delle riviste scientifiche dell’area 12, scienze giuridiche, nella parte di mancata inclusione nello stesso, tra le altre, delle riviste “Il lavoro nella giurisprudenza” e “Il diritto del mercato del lavoro”.
Con la predetta decisione veniva evidenziato che “l’ANVUR, con atto del 7 novembre 2012, non ha inserito le riviste de quibus nell’elenco delle riviste scientifiche in classe A, per l’area 12, scienze giuridiche (cfr. all.1 al ricorso), a fronte dell’orientamento favorevole espresso in data 23 agosto 2012 dall’Aidlass, società scientifica nazionale di cui la stessa ANVUR si avvale ai suddetti fini classificatori, ex punto 2, all.2 del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.3 al ricorso); che inoltre il gruppo di lavoro, del pari strumentale alla suddetta classificazione ai sensi della menzionata normativa, nella sua relazione aveva in ogni caso rilevato che per la classificazione delle riviste scientifiche gli indicatori riferiti alle procedure di verificazione ed al giudizio della comunità scientifica non si erano appieno realizzati, mentre l’indicatore concernente la diffusione delle riviste necessitava di un completamento di istruttoria, ritenendo in definitiva l’elenco delle riviste da includere nella prima delle tre classi di merito come un documento di lavoro da completare (cfr. all.4 al ricorso); che dunque, in riferimento a quanto in diverso modo segnalato dall’Aidlass e dal gruppo di lavoro, è mancata nell’atto impugnato qualsivoglia motivazione dell’ANVUR a sostegno della determinazione di non includere le riviste in esame in classe A (cfr., in senso analogo, TAR Lazio, III, n.1709 del 2013).
In relazione a quanto dedotto dalla Difesa pubblica giova in ultimo precisare che non poteva assumere rilievo l’eventuale classificazione predisposta dal gruppo di lavoro, atteso che il medesimo aveva riferito di trovarsi ancora in fase istruttoria (cfr. all.4 al ricorso); che i termini assegnati all’Aidlass per l’inoltro della sua relazione non potevano considerarsi perentori e che in ogni caso la predetta relazione, del 23 agosto 2012, era stata emessa in data ben antecedente a quella di adozione, il 7 novembre 2012, dell’atto impugnato; che inoltre la non vincolatività dell’orientamento espresso dall’Aidlass non esimeva l’ANVUR, una volta richiesto ed acquisito il predetto parere, dall’evidenziare le ragioni di sua non condivisibilità; che era stata altresì richiesta la revisione della classificazione in esame, con lettera del 26 novembre 2012 (cfr. all.5 al ricorso).”
Con delibera n.19 del 4 febbraio 2015 l’ANVUR manteneva al di fuori della classe A le cennate riviste, reputando non soddisfatti in riferimento alle stesse i necessari requisiti di eccellenza.
Le predette riviste, ritenendo ineseguita la suindicata sentenza, secondo le prescrizioni nella stessa contenuta, presentavano allora ricorso per l’ottemperanza, ex art.112 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.
Le ricorrenti in particolare hanno fatto presente che il Gruppo di lavoro aveva recepito acriticamente il giudizio di esperti esterni, che la procedura non era stata trasparente e che erano contestabili nel merito le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro medesimo sul loro conto.
L’ANVUR si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza.
Nella camera di consiglio del 1° luglio 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato secondo quanto di seguito esposto.
Invero occorre evidenziare da un lato che, in esecuzione della predetta sentenza n.4131 del 2014, vi è stata una rinnovata istruttoria, da parte di nuovi componenti del Gruppo di lavoro che ha condotto alla formulazione di un autonomo parere, seppure fondato sulle valutazioni – espresse peraltro in forma anonima – di Professori esperti della materia, con motivazione congrua e adeguata (cfr. all.1 al ricorso), dall’altro che è mancata l’evidenziazione delle ragioni di non condivisibilità del orientamento positivo espresso dall’Aidlass sull’inclusione delle cennate riviste in classe A.
L’ANVUR deve dunque argomentare su quest’ultimo punto, e provvedere di conseguenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; decorso inutilmente il suddetto termine verrà nominato un commissario ad acta.
In considerazione dell’esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso n.5684/2015 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza di cui alle premesse nei modi e termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)