TAR Lazio, Roma, Sez. III, 31 agosto 2017, n. 9490

Ammissione percorsi di formazione per il conseguimento specializzazione-Scorrimento della graduatoria

Data Documento: 2017-08-31
Area: Giurisprudenza
Massima

Con lo scorrimento risulta soddisfatto l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle prove concorsuali, fermo restando che parte ricorrente non acquisisce titoli ulteriori rispetto alle chances di rientrare fra gli ammessi al corso di specializzazione di cui trattasi, che è solo eventuale e potrà avvenire soltanto in dipendenza della posizione in quest’ultima occupata e dell’eventuale superamento delle ulteriori prove;

Contenuto sentenza

N. 09490/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06770/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6770 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il TAR Lazio, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
degli atti di seguito indicati per ciascuna ricorrente:
1. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]- dell’elenco degli ammessi alle prove scritte ai corsi del TFA- Sostegno terzo ciclo, come pubblicato in data 9.6.2017, dall’Università degli Studi Internazionali di Roma [#OMISSIS#] parte in cui essa ricorrente non compare tra gli ammessi avendo ottenuto il voto ai test preselettivi pari a 19/30, inferiore alla soglia minima ritenuta ingiustamente dal MIUR pari a 21/30, in relazione all’ordine di scuola per la quale essa istante concorre: secondaria di secondo grado; nonché del presupposto bando pubblicato dall’Università degli Studi Internazionali di Roma in data 21.4.2017. Nonché di ogni provvedimento di esclusione tra cui le pedisseque note a firme dei dirigenti pt con cui sono stati resi noti i predetti provvedimenti, ivi compresa la comunicazione pervenuta all’istante [#OMISSIS#] predetta data 9.6.2017, con cui veniva comunicato il predetto punteggio e ordinata l’impugnata esclusione.
2. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – dell’elenco degli ammessi alle prove scritte ai corsi del TFA- Sostegno terzo ciclo, come pubblicato in data 30.5.2017, dall’Università della [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] parte in cui essa ricorrente non compare tra gli ammessi avendo ottenuto il voto ai test preselettivi pari a 20/30, inferiore alla soglia minima ritenuta ingiustamente dal MIUR pari a 21/30, in relazione all’ordine di scuola per la quale essa istante concorre: secondaria di secondo grado; nonché del presupposto bando pubblicato dall’Università della [#OMISSIS#] in data 18.4.2017 e di ogni provvedimento di esclusione, tra cui le pedisseque note a firme dei dirigenti pt con cui sono stati resi noti i predetti provvedimenti, ivi compresa la comunicazione pervenuta all’istante [#OMISSIS#] predetta data 30.5.2017, con cui veniva comunicato il predetto punteggio e ordinata l’impugnata esclusione.
Nonché, in subordine, laddove i provvedimenti non prevedono l’accesso degli istanti, ingiustamente bocciati alle prove preselettive, almeno alle successive prove scritte, qualora il numero dei posti messi a bando a livello nazionale risulti appunto superiore ai docenti che hanno superato il test preselettivo e, comunque, laddove non è previsto l’accesso alle successive prove scritte di coloro che hanno raggiunto nei test preselettivi la votazione pari ad almeno 18/30 ed inferiore a 21/30, avendo il MIUR, ingiustamente, previsto come soglia sufficiente quella di 21/30.
Nonché laddove i predetti provvedimenti limitano l’ammissione alle prove scritte pari al doppio dei partecipanti, purché questi abbiano raggiunto la votazione parti ad almeno 21/30. Nonché [#OMISSIS#] parte in cui detti provvedimenti intendono la preselezione come una [#OMISSIS#] e propria prova da computare ai fini della valutazione finale, con innalzamento della soglia minima di accesso.
Le ricorrenti inoltre, con il presente ricorso, contestano in parte qua anche gli atti presupposti e pedissequi, per le medesime ed anzidette ragioni e chiedono dunque l’annullamento:
– Del DM n. 141 del 10 marzo 2017 a firma del MIUR avente ad oggetto l’indizionee la calendarizzazione delle prove per l’accesso ai corso di specializzazione del sostegno (cd TFA-Sostegno), e del successivo provvedimento-decreto del 17 marzo 2017, a firma del MIUR in persona del dirigente pt- direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione del sapere, avente ad oggetto il rinvio ad altra data delle predette prove; nonché del dm N. 226/2017 del 13 aprile 2017 a firma del MIUR, avente ad oggetto l’indizione e la calendarizzazione delle prove di accesso al TFA-Sostegno previste per il 25
25 [#OMISSIS#] 2017. Nonché di tutti i provvedimenti e atti richiamati nelle premesse dai predetti decreti, che qui si hanno integralmente trascritti se interpretati in senso lesivo per gli istanti e, comunque, di tutti gli atti concernenti il procedimento di rinvio ed inizio delle prove per l’accesso al predetto corso-concorso TFA- Sostegno. Nonché, ove occorra, [#OMISSIS#] parte in cui è anche previsto (art. 4 dm 948/2016) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati.
– Del DM n. 948 del 01 dicembre 2016, e di ogni eventuale e pedissequa nota, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni”, pubblicato dal MIUR, a firma del Ministro p.t.
– Di tutti i provvedimenti e atti indicati nelle premesse dell’impugnato DM n. 948/2016, se interpretati, per le predette ragioni, in senso escludente.
– Del DM n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante “modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509” e successive modificazioni.
– Nonché di tutti i decreti ministeriali a firma del MIUR con cui sono stati indetti e formulati tutti i cicli di TFA-Sostegno se, per l’appunto, interpretati in maniera lesiva per i ricorrenti e cioè come ostativi alla loro ammissione al TFA-Sostegno:
– DM n. 249/2010 in parte qua a firma del MIUR, avente ad oggetto la regolamentazione della formazione docenti ai sensi della l. n. 244/2007 e modificato dall’impugnato dm n. 81/2013;
– D.M.30 settembre 2011 a firma MIUR avente ad oggetto la regolamentazione del sostegno “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita` di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, il quale ha –peraltro – previsto come soglia minima sufficiente per il superamento dei test la votazione di 21/30 e non 18/30.
– DM 288 dell’11 novembre 2011 per le predette e medesime ragioni.
– DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR pubblicato il 16 [#OMISSIS#] 2014 istitutivo del secondo ciclo dei corsi di specializzazione sul sostegno per le ragioni in premessa.
– D.M. n. 832 del 10 novembre del 2014 a firma del MIUR avente ad oggetto l’attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno anno 2014/2015;
– DM n. 139/2011 del 4 aprile 2011 a firma del MIUR relativo all’attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249;
– DM n. 376/2014 a firma del MIUR e del dm N. 487/2014 a firma del MIUR del 20 giugno 2014 recante attuazione dei corsi del secondo ciclo di abilitazione e specializzazione.
– DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR relativo all’attuazione dei posti del TFA secondo ciclo e sostegno.
– DM n. 850 del 27 ottobre 2015 a firma del MIUR, recante “obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1 comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107
– decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Universita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e successive modificazioni;
– decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Universita` e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalita` di accreditamento delle sedi di tirocinio”;
– decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Universita` e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modificazioni.
– DM n. 967/2014 a firma del MIUR pubblicato il 24 dicembre 2014 avente ad oggetto l’indizione del secondo ciclo per il sostegno TFA.
– In definitiva, per l’annullamento di tutti i decreti ministeriali del MIUR con cui sono stati previsti, organizzati ed indetti i cicli di specializzazione sul sostegno, tra cui le eventuali delibere dell’ateneo ove occorra nei limiti dell’interesse, nonchè dell’elenco degli ammessi alle prove scritte ed orali e, in relazione ai predetti bandi dei predetti atenei, tutti pubblicati entro la data di notificazione del presente atto, laddove non compaiono i ricorrenti; di tutti i provvedimenti e verbali del concorso sino ad ora approvati che escludono le ricorrenti, tra cui quelli di non ammissione alle successive prove scritte.
E per l’annullamento, ove occorra, nei limiti dell’interesse: dei verbali e degli atti della batteria dei quesiti per la prova preselettiva di accesso e degli atti con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti e del relativo procedimento di formazione e del D.M 11 novembre 2011, n.288 [#OMISSIS#] parte in cui non consente l’integrazione delle graduatorie degli ammessi in nessun [#OMISSIS#].
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 30 agosto 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 
Rilevato che con il ricorso in esame, notificato l’11 luglio 2017, le ricorrenti hanno impugnato i decreti ministeriali in epigrafe, disciplinanti l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno, [#OMISSIS#] parte in cui prevedono il numero chiuso, o, comunque, [#OMISSIS#] parte in cui prevedono che per l’accesso alle prove scritte di ammissione ai corsi debba essere conseguito, in sede di prova preselettiva, un punteggio minimo pari a 2130;
– che il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla [#OMISSIS#] di consiglio del 30 agosto 2017 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, sia suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata (come da avviso datone alle parti presenti) con riferimento al precedente specifico della Sezione costituito dalla sentenza n. 88162017 pubblicata il 20 luglio 2017, la quale ha dichiarato l’illegittimità dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226, [#OMISSIS#] parte in cui prevedono l’ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in [#OMISSIS#] di mancata integrale copertura dei posti programmati;
– che, infatti, in aderenza con il citato precedente, possono essere accolte le censure con cui parte ricorrente contesta che l’accesso ai detti corsi sia a numero chiuso, in considerazione del fatto che il numero dei posti previsti dal bando è superiore a quello degli ammessi, ed inoltre quelle in cui è contestata la fissazione di una soglia di accesso alle prove scritte pari a 2130;
Rilevato che la sentenza su richiamata ha affermato che:
Nel [#OMISSIS#] di specie, infatti, deve essere valorizzato il principio di ordine generale – a [#OMISSIS#] titolo richiamato nei suddetti motivi di ricorso – secondo cui nell’ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] la legittimità dell’introduzione, anche sotto i [#OMISSIS#] del diritto comunitario, del c.d. “numero chiuso” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.2.11, n. 898; Sez. II, 23.11.10, n. 591; Tar Lazio, Sez. III bis, 13.9.12, n. 7779), finalizzato ad effettuare il contingentamento degli accessi, in relazione sia al fabbisogno di specifiche figure professionali, sia alle strutture di formazione disponibili.
Appare altresì legittima l’effettuazione di prove preselettive, che consentano un più ordinato svolgimento delle successive prove di esame – a fronte di un eccessivo numero di aspiranti – restando però fine [#OMISSIS#] della selezione quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione [#OMISSIS#] articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. TAR Sicilia, PA, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295).
[#OMISSIS#] logica della selezione preliminare in questione, dunque, l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi: interventi, [#OMISSIS#] fattispecie non effettuati con tempestività, in via generale, dall’Amministrazione centrale, nemmeno quando a ciò invitata in sede giurisdizionale.
Come condivisibilmente rilevato nel terzo motivo di ricorso, inoltre, sembra mancata nel [#OMISSIS#] di specie un’adeguata istruttoria, in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di 21 punti, pari ad tre quarti del [#OMISSIS#] punteggio ottenibile (30), laddove il numero dei partecipanti non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonchè la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti hanno reso evidente la presumibile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l’individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione [#OMISSIS#] e propria, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo in questione.
Quanto sopra, tenuto conto sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui [#OMISSIS#] articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati.
Ritenuto quindi che gli atti impugnati devono essere annullati, perché illegittimi, e che, di conseguenza, l’Amministrazione dovrà disporre lo scorrimento delle graduatorie, formate in esito alle prove preselettive, fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla quantità di posti disponibili;
– che i nuovi ammessi dovranno completare la fase selettiva, con organizzazione di prove supplementari, ove tale fase fosse già stata completata per gli altri concorrenti;
– che, ancora, con lo scorrimento in questione risulta soddisfatto l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle prove concorsuali, [#OMISSIS#] restando che i ricorrenti non acquisiscono titoli ulteriori rispetto alle chances di rientrare fra gli ammessi al corso di specializzazione di cui trattasi, che è solo eventuale e potrà avvenire soltanto in dipendenza della posizione in quest’[#OMISSIS#] occupata e dell’eventuale superamento delle ulteriori prove da parte di ciascuno degli interessati;
Rilevato che le domande risarcitorie contenute nel ricorso si palesano infondate perché del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia elemento di prova;
Ritenuto che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, [#OMISSIS#] parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili al [#OMISSIS#] della fase preselettiva, con conseguente scorrimento delle graduatorie di merito, formate al [#OMISSIS#] di tale fase, fino a copertura dei posti disponibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 30 agosto 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 31/08/2017