Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 31 maggio 2017, n. 6431
Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione-Giudizio di ottemperanza-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 06431/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13242/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13242 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De Vita C.F. DVTNNE68E06H703B, Sabato [#OMISSIS#] C.F. CRSSBT67T28H703D, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] De Vita in Roma, via Gallia, 122;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione di abilitazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Casolo, [#OMISSIS#] Batini, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza TAR Lazio, III, n.11377 del 2015, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e di condanna al pagamento di una somma di denaro, ex art.114, comma 4e c.p.a.,
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento danni conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte ricorrente l’Avv. S. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.11377 del 2015, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], venivano annullati i giudizi di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I e II fascia, settore concorsuale 11/D2 “didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, con obbligo di riesame da parte di una nuova Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima.
L’Amministrazione riceveva diffida ad adempiere.
A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico l’interessato presentava ricorso per l’ottemperanza, ex art.112 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e di condanna al pagamento di una somma di denaro, ex art.114, comma 4e c.p.a..
Il ricorrente chiedeva inoltre la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo, rapportato nel quantum allo stipendio di Professore universitario di I fascia, da perdita di chance, per il mancato sviluppo di carriera, all’immagine e biologico.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con memoria segnalava che era stata nominata la nuova Commissione di valutazione, con lavori portati a termine e relativi risultati pubblicati; che pertanto era venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso.
Nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 la parte ricorrente, conseguita l’idoneità per le funzioni di Professore di II fascia, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al gravame, ribadendo contestualmente la pretesa risarcitoria; la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo affermato dal ricorrente, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno va invece respinta per genericità e indeterminatezza, tenuto conto tra l’altro che il conseguimento dell’idoneità all’abilitazione scientifica nazionale, alla I o alla II fascia, non poteva discendere necessariamente dalla sentenza di cui veniva chiesta l’esecuzione, ma era comunque subordinato alla valutazione tecnico-discrezionale della nuova Commissione, dall’esito non scontato.
In considerazione dei fatti di causa e dell’esito della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.13242/2016 indicato in epigrafe.
Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 31/05/2017