TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 gennaio 2018, n. 51

Alta formazione artistica musicale e coreutica-Graduatorie PRIN-Esclusione finanziamento-Improcedibilità

Data Documento: 2018-01-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

Contenuto sentenza

N. 00051/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Foro Traiano 1/A; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Donata [#OMISSIS#] Assunta Gottardi non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del decreto direttoriale n. 719 del 23 ottobre 2012 del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie finali del progetto di rilevante interesse nazionale (p.r.i.n.) bando 2010-2011 nella parte in cui esclude dal finanziamento ministeriale il progetto proposto dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria depositata il 9.11.2017 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’Avv. S. Mura in dichiarata sostituzione dell’avv. F. [#OMISSIS#] per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato V. Fico.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 gennaio 2013, l’avv. prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato del decreto direttoriale n. 719 del 23 ottobre 2012, con cui la Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, Dipartimento per l’Università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, aveva approvato le graduatorie finali del progetto di rilevante interesse nazionale (p.r.i.n.), bando 2010-2011, nella parte in cui escludeva dal finanziamento ministeriale il progetto proposto dallo stesso ricorrente, oltre ai verbali del Comitato di selezione per l’area 12, nella parte in cui attribuivano una valutazione di 80/100 al detto p.r.i.n., e a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
L’istante con memoria depositata il 9.11.2017 espone che:
– l’esclusione dal finanziamento ministeriale del progetto di ricerca dal titolo “Il ruolo del precedente e della giurisprudenza nell’esperienza giuridica storica e contemporanea”, di cui il prof. [#OMISSIS#] era coordinatore scientifico, ha determinato l’arresto degli studi avviati in argomento dalle unità locali istituite presso le Università di Verona, Milano, Pisa, Napoli “[#OMISSIS#] II”, Sassari, Roma “La Sapienza”, Trento, Catania, Salerno e Messina;
– che i gruppi di studiosi coinvolti nell’iniziativa sono stati costretti a modificare le proprie prospettive di ricerca, scegliendo nuovi ambiti d’indagine, interrompendo i contatti con le case editrici interessate a pubblicarne i risultati;
– che, pertanto, non vi è più un interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso, in ragione delle diverse scelte accademiche e di studio.
In conclusione chiede che venga dichiarata il sopravvenuto difetto di interesse nel ricorso in esame.
In relazione a quanto precede al Collegio non resta che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità al ricorrente.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Si ritiene ad ogni modo equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 04/01/2018