In una procedura di abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui la commissione di valutazione decida (legittimamente) dare preminente rilievo alla continuativa attività didattica, la omessa valutazione di tale titolo determinata dal solo fatto che la candidata ne avesse indicato il possesso nella sezione del modulo predisposto dal MIUR riservata ad “altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale”, e non nella sezione rubricata “Titoli”, evidenzia il difetto di istruttoria di cui è viziato il giudizio sulla ricorrente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 giugno 2015, n. 7828
Abilitazione scientifica nazionale – Omessa valutazione titoli – Difetto di istruttoria
N. 07828/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07498/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7498 del 2014, proposto da:
Poli [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi procuratori in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3, come da procura a margine del ricorso;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Giovanni, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio collegiale di non abilitazione conseguito dalla ricorrente nella procedura di cui al DD n. 222/2012 per l’abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia nel settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale;
– dei giudizi individuali di non abilitazione resi da ciascun commissario nei confronti dell’odierna ricorrente;
– di tutti i verbali (da n. 1 a n. 11) della Commissione nominata con DD.MIUR n. 581 del 30 novembre 2012 ivi espressamente inclusi i loro allegati ed in particolare quelli nei quali sono contenuti i giudizi negativi resi nei confronti della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito per notifica il 28 maggio 2014, notificato il successivo 3 di giugno e depositato il successivo giorno 5, la professoressa [#OMISSIS#] Poli ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, la ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 13B3 – Economia degli intermediari finanziari e Finanza aziendale.
Ella precisa di avere tempestivamente presentato la detta domanda di partecipazione, ma di avere inserito alcuni titoli (quali l’attività ininterrotta di docenza nei corsi di Economia degli intermediari finanziari presso dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, la direzione di un Master di I livello nel medesimo Ateneo; il dottorato di ricerca conseguito presso l’Università di Venezia; un Master in Banking finance conseguito all’estero; la partecipazione ed il coordinamento di importanti progetti di ricerca finanziati) nella parte del modulo predisposto dal MIUR riservata ad “altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale”, e non nella sezione riguardante i “Titoli”.
Ma, aggiunge, proprio al titolo costituito dalla continuativa attività didattica la Commissione di valutazione nominata dal MIUR per il settore 13B3 ha deciso, nella riunione preliminare del 30 gennaio 2013, di dare preminente rilievo .
E, proprio a causa della ritenuta assenza di titoli da sottoporre a valutazione, il giudizio collegiale da parte dei cinque Commissari è stato, all’unanimità, di non abilitazione; e ciò sebbene le valutazioni formulate a proposito degli scritti della ricorrente fossero state di segno positivo, perché ritenuti “accettabili” ai sensi del D.M. n. 762012.
Peraltro –continua la narrativa in ricorso- la stessa Commissione, in un caso identico occorso ad altra candidata avrebbe ritenuto di valutare i titoli inseriti in una sezione della domanda diversa da quella ad essi riservata, dichiarando abilitata l’aspirante che aveva commesso tale errore di compilazione.
3. – La Professoressa Poli, tanto premesso, affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione ad un unico motivo, rubricato come segue:
Violazione dell’art. 2 del DD del MIUR n. 2222012 e dei criteri predeterminati dalla Commissione nel verbale n. 1, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, disparità di trattamento; Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa e dell’art. 97 Cost..
Secondo la prima delle due censure contenute nel motivo, il giudizio finale sarebbe inficiato da difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto la Commissione avrebbe dovuto esaminare per intero la domanda della candidata, e riscontrare tutti i titoli declinati dalla medesima.
A tenore della seconda censura, inoltre, a carico del provvedimento impugnato sussisterebbe il vizio di disparità di trattamento con altra candidata (professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), che versava nella medesima situazione della ricorrente.
4. – Sulla scorta di tali profili di doglianza la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa concessione di idonea misura cautelare.
Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare difese scritte.
Con ordinanza n. 10067 del 25 settembre 2014 la Sezione ha chiesto al MIUR chiarimenti in ordine ai fatti posti a base delle censure svolte dalla ricorrente.
L’Amministrazione resistente ha adempiuto all’incombente istruttorio mediante deposito di relazione nella segreteria della Sezione in data 16 gennaio 2015.
La ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, nella quale ha illustrato le risultanze dell’istruttoria ed ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Esso è fondato, e va accolto.
La relazione istruttoria depositata in giudizio dal MIUR conferma in punto di fatto le censure proposte dalla professoressa Poli nel motivo di impugnazione prospettato.
Dopo essersi soffermato sul numero delle pubblicazioni presentate a valutazione dalla candidata, infatti, il Direttore generale del MIUR, quanto ai titoli declinati dalla medesima, ha affermato espressamente che “…gli stessi sono stati inseriti nella domanda di partecipazione, seppure alcuni nella parte dedicata alle “altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale”, per cui erano a completa disposizione della Commissione… la quale ha potuto esprimersi sull’intero set di informazioni concernenti tale aspetto della valutazione”.
In effetti, nello spazio riservato alle “Altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale” della domanda la candidata aveva inserito –come emerge dalla documentazione a corredo del ricorso- proprio alcuni tra i titoli ritenuti dalla Commissione, in via non cumulativa, decisivi per l’attribuzione dell’abilitazione nella riunione del 30 gennaio 2013 (i cui verbali pure sono in atti), sub specie di “ulteriori criteri” prescelti dalla Commissione ai sensi dell’art. 4 comma IV del D.M. n. 762012, recante il regolamento della procedura.
Spiccano, tra di essi, quelli relativi all’attività didattica, che la professoressa Poli dichiara di svolgere “ininterrottamente dal 1999” nei corsi di Economia degli Intermediari finanziari ed Economia delle Aziende di credito dell’Università cattolica del Sacro Cuore.
Già la mancata valutazione di detto titolo, per la specifica rilevanza ad esso attribuita dalla Commissione, evidenzia il difetto di istruttoria da cui è viziato il giudizio sulla ricorrente, per cui la censura appena esaminata è fondata, e va accolta, con valore assorbente sul resto.
6. – Tanto detto, il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione della candidata entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.
7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)