È illegittimo, per contraddittorietà, il giudizio conclusivo di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale, qualora esso (oltreché i singoli giudizi individuali) si esprima in termini di “eccellente attività scientifica”, dando atto che l’opera del ricorrente sia “in parte afferente al settore concorsuale”; definisca “ottime” le attività di direzione dei gruppi di ricerca, la promozione della formazione scientifica, le attività gestionali dei progetti scientifici, riconoscendo altresì la sussistenza dei titoli costituiti dalla direzione scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, direzione di riviste, attribuzione di incarichi di insegnamento e ricerca.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 giugno 2015, n. 7830
Abilitazione scientifica nazionale – Contraddittorietà della motivazione
N. 07830/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03799/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3799 del 2014, proposto da:
Finocchiaro [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Russo, Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Bruno [#OMISSIS#], 109; come da procura a margine del ricorso;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bellotti, [#OMISSIS#] Colonna, n.c.;
per l’annullamento
mancato conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia – risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il successivo giorno 24 di marzo, il dott. [#OMISSIS#] Finocchiaro ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 02/B3 – Fisica applicata.
Cinque componenti della Commissione di valutazione su cinque hanno concluso per la non abilitazione del ricorrente, così che il giudizio finale collegiale è stato di non abilitazione.
3. – Il dott. Finocchiaro premette ai motivi di ricorso che, nel corso della sua prima riunione, la Commissione di valutazione aveva introdotto, tra i criteri di giudizio, quello, integrativo, di positiva valutazione delle “capacità emergenti dal curriculum, dai titoli e dalle pubblicazioni di operare si tematiche coerenti con il settore concorsuale 02B3 o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”; quindi censura tale negativo esito della procedura per i seguenti motivi:
1) La motivazione del giudizio negativo sarebbe carente, in quanto la Commissione avrebbe violato il dovere di stabilire pesi ponderali adeguati rispetto ai criteri e parametri posti dall’art. 16 L. 2402010 e dai relativi provvedimenti applicativi, nonché dalla Commissione medesima; con il che risulterebbe violato il dovere di trasparenza, e non si comprenderebbe attraverso quali punteggi intermedi i candidati avrebbero potuto raggiungere la soglia minima per l’abilitazione, stabilita a 70100; nel la valutazione dei singoli titoli e delle singole pubblicazione presenterebbe la richiesta analiticità.
2) La motivazione del giudizio negativo sarebbe poi contraddittoria, in quanto la non abilitazione contrasterebbe con le positive valutazioni (anche di eccellenza) ottenute nei singoli giudizi ed anche in quello collegiale.
4. – Si è costituito in giudizio il MIUR, che ha chiesto il rigetto del gravame.
5. – In occasione della pubblica udienza del 25 febbraio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
6. – Esso è fondato, e va accolto, all’altezza dell’assorbente censura che denunzia la contraddittorietà della motivazione della mancata abilitazione.
Al riguardo il Collegio rileva che detta contraddittorietà emerge con evidenza già nel giudizio collegiale, che si esprime in termini di “eccellente attività scientifica”, dando atto che l’opera del ricorrente è “in parte afferente al settore concorsuale”; definisce “ottime” le attività di direzione dei gruppi di ricerca, la promozione della formazione scientifica, le attività gestionali dei progetti scientifici; definisce “buona” la distribuzione temporale delle opere; dà poi atto della sussistenza dei titoli costituiti da direzione scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, la direzione di riviste, l’attribuzione di incarichi di insegnamento e ricerca, i risultati nel campo del trasferimento tecnologico.
Ciò malgrado, il giudizio collegiale (come quelli individuali) conclude per la non abilitazione alla luce dei criteri adottati dalla Commissione.
In realtà, ove si abbia riguardo ai criteri ed ai parametri stabiliti dalla Commissione nella sua prima riunione (doc. n. 1 di parte ricorrente), non è dato di ravvisare la presenza di alcun elemento negativo nei giudizi attribuiti al ricorrente; il quale ha presentato, per espressa ammissione della Commissione, numerosi tra gli elementi di valutazione assurti a criterio di giudizio, sia in termini di titoli che in termini di scritti scientifici.
E su di essi la Commissione si è espressa –come detto- in termini altamente positivi.
Risulta quindi contraddittorio, per negare l’abilitazione, il riferimento ai criteri ed ai parametri stabiliti dalla Commissione.
Ciò vale anche per il criterio preliminare costituto dalla coerenza con il settore concorsuale di riferimento.
A tale ultimo riguardo non può fondatamente fare ritenere il contrario il fatto che, nella tabella dei punteggi, sia stata stabilita una scala di coerenza costituita da tre categorie di punteggio (trascurabile, a) da 0 a 10; buona, b) da 0 a 20; prevalente, c) da 0 a 30), in quanto risulta che la Commissione, almeno a proposito del ricorrente, non ha fatto uso di tale graduazione, ma, senza riferimenti a valori numerici, si è espressa in termini di opere “in parte afferenti al settore concorsuale 02B3”; giudizio che, di per sé, non si può dire preclusivo dell’abilitazione, tanto più che la stessa Commissione aveva ritenuto positivamente valutabili anche le opere relative a “tematiche interdisciplinari pertinenti” al settore 02B3.
7. – Pertanto, il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, ed in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 oltre contributo unificato, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)