La previsione della “produzione” di una seconda monografia, ove intesa nel senso che i candidati dovessero allegarla alla domanda di partecipazione, costituisce espressione della illegittima applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, atteso che, pur detta disposizione consentendo alla Commissione, previa motivata predeterminazione, “l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli“, non consente alla Commissione di introdurre, ex post, un requisito preliminare di ammissibilità della valutazione delle pubblicazioni medesime, a pena di esclusione (cioè, nel caso di specie, che la mancata allegazione alla domanda di una seconda monografia pregiudica irrimediabilmente la valutazione di impatto).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 luglio 2017, n. 7695
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione
N. 07695/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05615/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 71 bis cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5615 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] La Macchia, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Corazza non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia — settore concorsuale 12/B2 — Diritto del Lavoro, in sede di rivalutazione, con riguardo alla domanda presentata dalla prof.ssa [#OMISSIS#] La Macchia, per la prima fascia di docenza, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 20 luglio 2012, n. 222 (All. n. 1) e, quindi, del provvedimento finale di non abilitazione;
b) del verbale n. 2, relativo alla seduta del 13 novembre 2015, nell’ambito della quale la Commissione ha approvato i criteri e i parametri di valutazione per i candidati alla prima e alla seconda fascia (All. n. 2);
c) del verbale n. 3, relativo alla seduta del 12 febbraio 2016, nell’ambito della quale la Commissione “inizia a valutare i candidati e all’esito della discussione dichiara all’unanimità di aggiornare la seduta al giorno 5 marzo 2016 ore 11 sempre presso lo studio [#OMISSIS#] (…) per la formulazione dei giudizi individuali e collegiali per tutti i candidati sia per quelli del bando 2012, sia per quelli del bando 2013” (Ali. n. 3);
d) del verbale n. 4 (Bando 2012), relativo alla seduta del 5 marzo 2016, nell’ambito della quale la Commissione “ha valutato i candidati del Bando 2012”, tra i quali l’odierna ricorrente (All. n. 4);
e) ove occorra, del Decreto Direttoriale del 20 luglio 2012, n. 222, pubblicato in G. U. n. 58 del 27 luglio 2012, mediante cui il Direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del MIUR ha indetto, per l’anno 2012, la “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, in parte qua;
f) ove occorra, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, recante “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in parte qua;
g) ove occorra, del D.M. 7 giugno 2012, n. 76, recante “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”, in parte qua;
h) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71 c.p.a.;
La presente decisione viene assunta in forma semplificata ai sensi dell’art.71 bis c.p.a. – sentite sul punto le parti costituite e accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria – nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo.
A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.
Considerato che con sentenza n. 11423 del 13 novembre 2014 la Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il giudizio negativo espresso nei suoi confronti dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 12/B2, ordinando il riesame della candidata ad opera di una nuova Commissione;
che, in particolare, il Collegio riteneva fondata la censura con la quale parte ricorrente lamentava che l’abilitazione non le fosse stata attribuita, pur a fronte di giudizi di merito dal tenore positivo espressi dalla Commissione, che si sono attestati tra il livello di “buono” e quello di “accettabile”;
che con D.D. n. 4687 del 30 dicembre 2014 il Ministero nominava la nuova Commissione per il settore concorsuale 12/B2, che in data 10 settembre 2015 dava avvio all’iter di rivalutazione dei candidati ricorrenti vittoriosi, tra cui la prof.ssa La Macchia, provvedendo nella seduta del 13 novembre 2015 alla determinazione dei criteri e parametri valutativi;
che tuttavia, all’esito delle operazioni di rivalutazione, in data 7 marzo 2016 venivano pubblicati on-line — nella sezione del sito web ministeriale appositamente dedicata all’ASN — i giudizi resi con riguardo alla prof.ssa La Macchia, alla quale veniva nuovamente negata l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore di prima fascia, per la considerazione assorbente, sulla base dei criteri definiti nel verbale n.2, che “La mancata produzione di una seconda monografia, prevista dai parametri integrativi, pregiudica la valutazione di impatto che risulta limitata”.
Rilevato che la previsione della “produzione” di una seconda monografia, ove intesa nel senso che i candidati dovessero allegarla alla domanda di partecipazione, costituisce ad avviso del Collegio espressione della illegittima applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. 76/2012, che pur consentendo alla Commissione, previa motivata predeterminazione, “l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli“, non consente invece alla Commissione di introdurre, ex post, un requisito preliminare di ammissibilità della valutazione delle pubblicazioni medesime, a pena di esclusione (cioè, nel caso di specie, che la mancata allegazione alla domanda di una seconda monografia pregiudica irrimediabilmente la valutazione di impatto);
che, invece, a voler intendere tale criterio nel senso più rispettoso della ratio dell’ art. 3, comma 3, del D.M. 76/2012, dalla domanda di partecipazione della ricorrente risulta che la prof. Macchia, benchè abbia allegato una sola monografia, ha in realtà indicato di avere presentato ben tre monografie, una delle quali (n. 32 All. domanda di partecipazione) sottoposta alla valutazione della Commissione concorsuale che le ha attribuito la qualifica di professore associato di Diritto del lavoro;
che, peraltro, non può non rilevarsi che la Commissione – nominata al fine di dare esecuzione ad una sentenza del Giudice Amministrativo – che avrebbe dovuto limitarsi ad applicare criteri e parametri valutativi identici a quelli adottati dalla precedente Commissione, ad eccezione della cd. “metodologia di valutazione e di ponderazione di criteri e parametri” (che aveva portato a tradurre in un punteggio numerico i giudizi di valutazione dei candidati e pertanto è stata dichiarata illegittima dal TAR), introducendo un nuovo criterio “quantitativo” ha finito per sconfessare anche la precedente valutazione positiva della qualità della produzione scientifica della ricorrente, pur a fronte dell’allegazione alla domanda di partecipazione di una sola monografia, di cui non poteva che prendere atto.
Considerato che, nel caso in esame, il motivo preponderante della valutazione negativa è costituito dalla mancanza della seconda monografia, solo per completezza il Collegio evidenzia che – come dettagliatamente argomentato nel secondo motivo del ricorso – il giudizio di cui trattasi prescinde totalmente anche dalla valutazione dei titoli della ricorrente diversi dalle pubblicazioni.
In conclusione, stante la fondatezza del primo motivo con assorbimento delle ulteriori doglianze, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il giudizio negativo espresso dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia — settore concorsuale 12/B2 — Diritto del Lavoro, in sede di rivalutazione, con riguardo alla domanda presentata dalla prof.ssa [#OMISSIS#] La Macchia, per la prima fascia di docenza, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 20 luglio 2012, n. 222, unitamente al criterio di cui al verbale n.2, ove inteso nel senso di escludere la valutazione dei candidati che non abbiano allegato alla domanda di partecipazione almeno 2 monografie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 04/07/2017