Nelle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016). E invero la Commissione di valutazione considera non conseguito il titolo sub C (Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private), per difetto del requisito di adeguata continuità temporale, senza che tuttavia tale carenza emerga in modo chiaro ed evidente dall’esame dei criteri prefissati nel verbale, non adeguatamente circostanziati sul punto.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 luglio 2018, n. 7380
Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione - Valutazione titoli e pubblicazioni
N. 07380/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05634/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5634 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 349;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di abilitazione, non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/H1 “ginecologia e ostetricia”, unitamente [#OMISSIS#] atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M.A. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato V. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Direttore del Dipartimento [#OMISSIS#] Infantile e dell’UO di Ostetricia e Ginecologia presso l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza “[#OMISSIS#]” di Catania, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/H1 “ginecologia e ostetricia”, unitamente [#OMISSIS#] atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.3, 5, 6 del D.M. n.120 del 2016, degli artt.1, 3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.5 del D.D. n.1532 del 2016 nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che gli era stato riconosciuto il titolo C (Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private) ai fini dell’abilitazione alla II fascia, ma non per la I, a causa del criterio aggiuntivo della “continuità temporale”, non indicato in verbali della Commissione di valutazione.
L’interessato inoltre ha sostenuto che vi era stata disparità di trattamento con altro candidato; che in ogni [#OMISSIS#] la motivazione del giudizio risultava carente.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio dell’11 aprile 2018, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
[#OMISSIS#] specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Va altresì precisato, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni [#OMISSIS#] di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Tanto premesso e precisato, il giudizio reso appare in ogni [#OMISSIS#] viziato, sotto il profilo della carenza di motivazione, come censurato nel gravame.
E invero la Commissione di valutazione considera non conseguito il titolo sub C (Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private), per difetto del requisito di adeguata continuità temporale (cfr. all.A al ricorso), senza che tuttavia tale carenza emerga in modo chiaro ed evidente dall’esame dei criteri prefissati nel verbale n.1 del 2016, non adeguatamente circostanziati sul punto (cfr. all.2 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il [#OMISSIS#] di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5634/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 4/07/2018