TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 luglio 2018, n. 7381

Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione - Valutazione titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2018-07-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016). E invero la Commissione di valutazione non fornisce alcuna spiegazione sul riconoscimento di due soli titoli e sul mancato riconoscimento degli altri, a fronte poi di apprezzamenti positivi espressi in relazione al raggiungimento dei tre valori-soglia e alle pubblicazioni.

Contenuto sentenza

N. 07381/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05525/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5525 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] n. 3; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/F4 “malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa”, unitamente [#OMISSIS#] atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#], in sostituzione dell’Avv. F. [#OMISSIS#], e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato V. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Dirigente specializzato in ortopedia e traumatologia presso l’Istituto ortopedico “Rizzoli” di [#OMISSIS#], impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/F4 “malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa”, unitamente [#OMISSIS#] atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.8, comma 6 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.5, 6 del D.M. n.120 del 2016, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, falso presupposto di fatto, arbitrarietà.
Il ricorrente in particolare ha sostenuto che non venivano in alcun modo esposte le ragioni del riconoscimento di n.2 soli titoli; che [#OMISSIS#] specifico era in possesso, oltre che dei titoli B, C, anche dei titoli E, L.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio dell’11 aprile 2018, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
[#OMISSIS#] specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Tanto premesso, il giudizio reso appare viziato, sotto il profilo della carenza di motivazione, come censurato nel gravame.
E invero la Commissione di valutazione non fornisce alcuna spiegazione sul riconoscimento di due soli titoli e sul mancato riconoscimento degli altri, a fronte poi di apprezzamenti positivi espressi in relazione al raggiungimento dei tre valori-soglia e alle pubblicazioni (cfr.all.1 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il [#OMISSIS#] di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
[#OMISSIS#] assorbita, per difetto di rilevanza, la rimanente censura.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5525/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 4/07/2018