Nelle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Il giudizio reso risulta viziato,sotto il profilo della motivazione carente e contraddittoria, a fronte delle valutazioni positive riportate in relazione ai valori-soglia, ai titoli ed anche alle pubblicazioni, la non pertinenza di queste ultime non risulta in alcun modo meglio precisata, salvo che per un rapido accenno di uno dei commissari (Conte) alla biochimica.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 luglio 2018, n. 7382
Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione - Valutazione titoli e pubblicazioni
N. 07382/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04004/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4004 del 2017, proposto da Rosa [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Lima, 28;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Airoldi, [#OMISSIS#] Sinicropi, non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 03/C1 “chimica organica”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Rosa [#OMISSIS#], Ricercatrice presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 03/C1 “chimica organica”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione del D.M. n.120 del 2016, del D.M. n.602 del 2016 nonché l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione.
La Commissione di valutazione riteneva nello specifico gli argomenti affrontati nelle pubblicazioni non coerenti col detto settore concorsuale.
La ricorrente di contro ha fatto presente che le venivano riconosciuti il raggiungimento di tre valori soglia su tre, il possesso di n.6 titoli, apprezzamenti positivi sulle pubblicazioni per originalità, collocazione editoriale e apporto individuale nelle opere collettanee.
L’interessata ha inoltre sostenuto che i lavori erano coerenti, raffrontandoli anche con quanto previsto nel D.M. n.855 del 2015 sul punto e che in ogni caso la valutazione di non pertinenza era scarsamente motivata.
Veniva in ultimo segnalata la disparità di trattamento operata sul punto con altri candidati nonché l’eccessiva ristrettezza dei tempi di valutazione delle posizioni dei singoli candidati.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.2888 del 2017 il Tribunale fissava l’udienza per la definizione della controversia, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza dell’11 aprile 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Occorre inoltre precisare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Quanto poi ai tempi di verifica delle singole posizioni dei candidati, va evidenziato che gli stessi non potevano risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Tanto premesso e precisato, il giudizio reso risulta nondimeno viziato, quanto meno sotto il profilo della motivazione carente e contraddittoria, come dedotto nel gravame.
E invero la ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con n.6 degli stessi presi in considerazione (cfr. all.1 al ricorso).
Con riferimento alle pubblicazioni poi la Commissione riconosce la rilevanza delle stesse, per originalità, collocazione editoriale e apporto individuale dell’interessata nelle opere collettanee (cfr. ancora all.1 al ricorso).
Sulla pertinenza dei lavori in ultimo va evidenziato che nello stesso giudizio collegiale è fatto riferimento allo studio delle proteine, oggetto del settore concorsuale 03/C1 in argomento, ex all. B del D.M. n.855 del 2015 (cfr. ancora all.1 ed anche elenco pubblicazioni, all.7 al ricorso).
Del resto, a fronte delle valutazioni positive riportate in relazione ai valori-soglia, ai titoli ed anche alle pubblicazioni, la non pertinenza di queste ultime non risulta in alcun modo meglio precisata, salvo che per un rapido accenno di uno dei commissari (Conte) alla biochimica (cfr. all.1 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4004/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 4/07/2018

