Nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi sulla materia dell’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 aprile 2020 n. 3757 e 4 novembre 2020 n. 11364), la Sezione ha avuto occasione di affermare, alla luce dei principi interpretativi desumibili dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015, l’astratta possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso un corso universitario affine, senza che sia necessario affrontare la prova selettiva di ammissione (prevista in via esclusiva per il primo accesso alla facoltà di medicina e chirurgia), ove l’Ateneo riconosca la maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione ad anno successivo al primo, e sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili (in termini, cfr. altresì sent. TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1718/2019). Alla luce del richiamato orientamento, la presenza di posti disponibili presso l’Ateneo di interesse (per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi), dunque, rappresenta condizione necessaria per l’immatricolazione in anni successivi al primo – senza reiterazione del test di primo accesso – di chi abbia maturato crediti formativi ritenuti “spendibili” nella facoltà di destinazione all’esito di apposita valutazione da parte dell’Ateneo. Ciò posto, la motivazione addotta dall’Ateneo resistente – a giustificazione del diniego opposto all’istanza di parte ricorrente di immatricolazione ad anni successivo al primo presso la facoltà di medicina e chirurgia in ragione dei crediti formativi maturati – essendo fondata sulla circostanza rappresentata dalla mancata pubblicazione del relativo Avviso per i suddetti anni in ragione della carenza di posti disponibili all’esito della ricognizione condotta dall’Università – appare sotto tale profilo in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 ottobre 2021, n. 10105
Ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia
N. 10105/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05950/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5950 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame il ricorrente, riferendo di aver presentato istanza di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020 in ragione del proprio curriculum formativo universitario (in quanto laureato sia in scienze e tecniche dello sport, sia in fisioterapia), impugnava il diniego opposto dall’Università, odierna resistente, motivato sull’assunto che “La richiesta di riconoscimento preventivo della carriera pregressa ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo, può essere presentata e valutata solo a seguito della pubblicazione di uno specifico “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo”, che è subordinata alla verifica della presenza di posti disponibili … Per l’a.a. 2019/2020 l’Avviso non è stato emanato per mancanza di posti disponibili”.
2. Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza, riconducibili a censure di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più [#OMISSIS#].
2.1. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente contesta l’omessa determinazione del numero dei posti per trasferimento e passaggio di sede ad anno successivo al primo, in quanto non corrispondente alla capacità formativa dell’Ateneo e priva dell’espletamento di qualsivoglia istruttoria sul punto, assumendo altresì la sussistenza di 152 posti disponibili – corrispondente alla differenza di posti banditi dall’Università medesima per l’accesso al primo anno, rispettivamente, nell’anno accademico 2018/2019 e in quello 2019/2020 – anche alla luce dei pronunciamenti resi dal Consiglio di Stato in sede cautelare circa il sottodimensionamento inficiante la programmazione dei posti disponibili per l’anno accademico 2018/2019.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza, lamenta l’omessa valutazione del proprio curriculum formativo, assumendo che ove l’Ateneo avesse determinato il [#OMISSIS#] contingente per i trasferimenti al secondo anno del corso di medicina, il ricorrente avrebbe certamente visto accogliere la propria domanda, sulla base dei crediti formativi universitari (CFU) acquisiti [#OMISSIS#] pregressa carriera universitaria idonei a consentire l’ammissione al secondo anno di corso presso la facoltà di interesse.
2.3. Il ricorrente chiedeva dunque, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento degli atti gravati e la conseguente ammissione al secondo anno del corso di laurea in medicina presso l’Ateneo resistente, con risarcimento anche per equivalente del danno asseritamente subito.
3. Si costituiva in giudizio l’Università intimata per resistere al ricorso, depositando una relazione illustrativa sui fatti di causa alla luce delle censure mosse con il proposto gravame.
4. Con ordinanza n. 5877 del 14 settembre 2020 la Sezione respingeva l’istanza cautelare avanzata.
5. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente depositava istanza di rinvio, motivata con il richiamo all’esigenza di “consentire all’Amministrazione resistente di effettuare il compimento dell’attività istruttoria di revisione ed aggiornamento dell’offerta formativa per l’a.a. 2019/2020”, discendente dall’accoglimento della domanda cautelare ad opera del Consiglio di Stato (con ordinanza n. 7387/2020) in riforma della menzionata ordinanza resa in primo grado.
6. L’Università resistente ha depositato documentazione.
7. All’udienza pubblica del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, il Collegio ritiene di non accogliere l’istanza di rinvio avanzata da parte ricorrente, tenuto conto che lo stesso Consiglio di Stato nell’ambito dell’ordinanza cautelare richiamata ne ha disposto la trasmissione a questo TAR per la “sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”, considerato altresì che la riformulazione dell’offerta formativa invocata quale presupposto dell’eventuale revisione della dichiarata indisponibilità di posti per l’ammissione ad anni successivi al primo, in quanto discendente dalla sentenza Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429 (con la quale è stata annullata la determinazione dell’offerta formativa di cui al D.M. 28 giugno 2018 n. 524 per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia nell’anno accademico 2018/2019), vede come destinatario della richiesta attività di rideterminazione il Ministero dell’Università e della Ricerca, con riflessi meramente eventuali sull’offerta formativa dell’Università odierna resistente (anche in termini di incidenza sul contingente relativo [#OMISSIS#] anni di corso successivi al primo).
9. Muovendo alla disamina del ricorso, il Collegio lo ritiene non meritevole di accoglimento.
9.1. I due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione sul piano logico e giuridico.
10. Nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi sulla materia dell’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 aprile 2020 n. 3757 e 4 novembre 2020 n. 11364), la Sezione ha avuto occasione di affermare, alla luce dei principi interpretativi desumibili dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015, l’astratta possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso un corso universitario affine, senza che sia necessario affrontare la prova selettiva di ammissione (prevista in via esclusiva per il primo accesso alla facoltà di medicina e chirurgia), ove l’Ateneo riconosca la maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione ad anno successivo al primo, e sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili (in termini, cfr. altresì sent. TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1718/2019).
Alla luce del richiamato orientamento, la presenza di posti disponibili presso l’Ateneo di interesse (per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce [#OMISSIS#] studi), dunque, rappresenta condizione necessaria per l’immatricolazione in anni successivi al primo – senza reiterazione del test di primo accesso – di chi abbia maturato crediti formativi ritenuti “spendibili” [#OMISSIS#] facoltà di destinazione all’esito di apposita valutazione da parte dell’Ateneo.
Occorre, in particolare, che la scopertura rispetto al contingente di posti disponibili sussista in relazione allo specifico anno successivo al primo di riferimento, non apparendo prospettabile la fungibilità dei posti vacanti tra diversi anni di corso.
10.1. Ciò posto, la motivazione addotta dall’Ateneo resistente – a giustificazione del diniego opposto all’istanza di parte ricorrente di immatricolazione ad anni successivo al primo presso la facoltà di medicina e chirurgia in ragione dei crediti formativi maturati – risultando fondata sulla circostanza rappresentata dalla mancata pubblicazione del relativo Avviso per i suddetti anni in ragione della carenza di posti disponibili all’esito della ricognizione condotta dall’Università – appare sotto tale profilo in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale.
12. La riferita motivazione, inoltre, risulta sul punto conforme al dettato del D.M. n. 277/2019 (punti 12 e 13 dell’allegato 2), relativo all’anno accademico 2019/2020 per cui è causa.
In forza delle richiamate previsioni, che non costituiscono oggetto di censura in ricorso, “… le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno del corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi in merito alla suddetta disponibilità. A tal fine, non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei. Gli Atenei devono prevedere nei loro bandi che l’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, [#OMISSIS#] esami sostenuti, [#OMISSIS#] studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell’Ateneo [#OMISSIS#] e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo”.
13. Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
14. Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
Chiara [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/10/2021