L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 settembre 2014, n. 9403
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione analitica di titoli e pubblicazioni
N. 09403/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Roma, p.zza Borghese, 3;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giovanni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
[#OMISSIS#] Monaco;
per l’annullamento
– degli atti della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di seconda fascia indetta con il d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, pubblicato in GU del 27 luglio 2012, nella parte in cui hanno giudicato non idoneo il ricorrente, e segnatamente la lista dei candidati idonei e non idonei, pubblicata sul sito del MIUR il 3 dicembre 2013, ivi incluso il verbale della Commissione 06/E1 n. 4 del 27 novembre 2013, nonché i giudizi individuali dei Commissari e collegiali della Commissione 06/E1 espressi sui candidato ricorrente;
– di tutti gli atti che hanno prorogato il termine di conclusione dei lavori della Commissione di concorso 06/E1 e segnatamente: il d.d. n. 47/13, il d.d. n. 343/13, il d.d. 732/13, il d.p.c.m. del 19 giugno 2013, pubblicato sulla GU n. 179 dei 1 agosto 2013; il d.d. n. 1263/13; il d.p.c.m. del 26 settembre 2013, pubblicato sulla Gli n. 242 del 15 ottobre 2013; il d.d. n. 1767/13;
– degli atti di nomina della Commissione di concorso 06/E1 e segnatamente: il d.d. n. 801/12; la delibera ANVUR n. 50/12 e il d.d. n. 712/12;
– degli atti che hanno accertato il possesso dei requisiti in capo ai commissari della Commissione 06/E1 e segnatamente: la delibera ANVUR n. 83 dell’8 ottobre 2012, la nota del direttore dell’ANVUR n. 1319 del 9 ottobre 2012 (non pubblicate) e, se e per quanto occorre, il d.p.r. n. 222/11 e il d.d. n. 181/12;
– degli atti con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione dei candidati e segnatamente: il d.m. n. 76/12, incluso Allegato A, il verbale della Commissione 06/E1 n. 1 dei 16 maggio 2013, la delibera ANVUR n. 64 del 13 agosto 2012 e la delibera del Presidente ANVUR del 27 agosto 2012, n. 7;
– della nota circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prof. n. 75 del 11.01.2013 recante “alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale introdotta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Giovanni [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è cardiochirurgo e ha partecipato al concorso per l’abilitazione nazionale per professori di seconda fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2012, per il settore chirurgia cardio – toraco – vascolare (06/E1).
L’esito della valutazione è stato sfavorevole.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) La Commissione avrebbe concluso i propri lavori oltre il termine stabilito dalla legge.
L’art. 16, comma 2, della legge n. 240/2010, prevede che le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di abilitazione saranno stabilite con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.
Il successivo comma 3 dell’art. 16 dispone, alla lettera c), che il regolamento di cui al comma 2 deve prevedere che i lavori delle Commissioni dovranno concludersi entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del bando.
Il d.P.R. 222/2011, che costituisce il regolamento adottato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l. 240/10, all’art. 8, comma 6, ha stabilito che i lavori delle commissioni si sarebbero dovuti concludere entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando, che tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.
L’art. 1, comma 389, della legge 228/2012, prevede che il termine per la conclusione di lavori delle commissioni può essere prorogato fino al 30 giugno 2013 con decreto direttoriale.
Il successivo comma 394 dell’art. 1 della legge 228/12, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia, il termine del 30 giugno può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Il bando per la prima tornata di abilitazione nazionale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2012 per cui il termine di cinque mesi stabilito dall’art. 8, comma 6, del d.p.r. 222/11, sarebbe scaduto il 27 dicembre 2012.
Tale termine è stato prorogato di 60 giorni, in applicazione dell’art. 8, comma 6 del d.p.r. n. 222/11, dal d.d. n. 801/12, con il quale è stata nominata la commissione 06/E1. La Commissione, quindi, avrebbe dovuto concludere i propri lavori entro il 25 febbraio 2013.
Il successivo d.d. n. 47/2013 ha prorogato fino al 30 aprile 2013 il termine per la conclusione dei lavori per le commissioni per le quali il numero dei candidati è inferiore a 500, come quella in esame.
Il 25 febbraio 2013 è stata poi concessa una nuova proroga, con il d.d. n. 343/2013 sul presupposto che “per tutti i settori concorsuali… è in fase di completamento la procedura di nomina delle relative commissioni giudicatrici”.
Tale d.d. n. 343/2013 sarebbe illegittimo perché adottato sulla base di un presupposto insussistente, in quanto la procedura di nomina della commissione si era già conclusa il 21 dicembre 2012, data in cui era stato adottato il d.d. n. 181/2012.
Nessuna ulteriore proroga avrebbe potuto essere concessa in applicazione dell’art. 8, comma 6, del d.p.r. 222/2011.
Il successivo d.d. n. 732/2013 ha ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2013 i lavori delle commissioni il cui numero di candidati è superiore a 250, assumendo a proprio presupposto il precedente d.d. n. 343/2013.
Il d.d. n. 732/13 sarebbe illegittimo perché si fonda sul precedente d.d. 343/2013 e perché è stato adottato il 22 aprile 2013 oltre il termine già scaduto del 25 febbraio 2013, entro cui la commissione per il settore 06/E1 avrebbe dovuto concludere i propri lavori.
L’art. 1, comma 3, del d.p.c.m. 19.6.2013 avrebbe illegittimamente autorizzato il direttore generale a disporre la proroga; esso infatti è stato pubblicato il 1° agosto 2013 e ha stabilito che gli effetti decorrono dal 1 luglio 2011, quindi, in un momento antecedente alla sua pubblicazione.
Il d.p.c.m, 19.6.2013 afferma erroneamente che l’originario termine di conclusione dei lavori delle commissioni sarebbe stato prorogato al 30.6.2013 dal comma 389 dell’art. 1, della legge 228/12, mentre era stato prorogato dal d.d. n. 732/13 (per la commissione 06/E1) e dal d.d. n. 1159/13 (per altre commissioni).
Esso sarebbe stato adottato dal Ministro per la Funzione Pubblica e non dal Presidente del Consiglio e in violazione delle norme che disciplinano gli atti regolamentari.
In data 28 giugno 2013 è stato adottato il d.d. n. 1263/2013, ma in assenza dei presupposti indicati dal d.p.c.m, 19.6.2013 (costituiti dal numero di candidati anormalmente elevato e dalle dimissioni dei membri che abbiano causato un ritardo nell’avvio dei lavori della commissione), posto che il numero complessivo di candidati pari a 289, non sarebbe anormalmente elevato.
L’art. 1, comma 3, del d.p.c.m. 19.6.2013, il quale stabilisce che le disposizioni del decreto presidenziale hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2013, sarebbe illegittimo perché pretende di avere effetto ad una data antecedente a quella di pubblicazione; consentirebbe di prorogare un termine già scaduto; sarebbe stato adottato senza accertare l’attualità delle questioni rilevate dal MIUR e senza indicarne gli estremi della richiesta.
Il d.d. n. 1263/13 di proroga è stato adottato il 28 giugno 2013.
In seguito è stato adottato il d.p.c.m. 26.9.2013 il quale, dopo aver stabilito che le disposizioni del decreto presidenziale hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 2013, consente di adottare, con decreto direttoriale, un’ulteriore proroga dei termini fino al 30 novembre 2013. Esso sarebbe illegittimo per i medesimi vizi che riguardano il d.p.c.m. 19.6.2013.
Quindi il 30 settembre 2013, in attuazione del d.p.c.m. 26.9.2013, è stato adottato il d.d. n. 1767/13 che proroga il termine per tutte le commissioni fino al 30 novembre 2013.
Esso è stato assunto il 30 settembre 2013, prima che avesse effetto l’abilitazione accordata dal d.p.c.m. 26.9.2013. Quindi gli atti che hanno prorogato i termini sarebbero illegittimi.
La commissione per il settore 06/E1, pertanto, avrebbe dovuto concludere i propri lavori entro il termine originario del 25 febbraio 2013.
2) illegittimità della composizione della commissione giudicatrice per assenza del membro OCSE.
L’art. 16, comma 3 lett. f) della legge 240/2010 e l’art. 6, comma 7, del d.P.R. 222/2011 prevedono la presenza in ciascuna commissione di uno studioso od un esperto in servizio presso un’università appartenente ad un Paese OCSE.
La commissione giudicatrice per il settore 06/E1 è stata nominata con d.d. n. 801/12 sarebbe composta solo da docenti che provengono dalle Università italiane (“La Sapienza”, “San [#OMISSIS#]” di Milano, Pisa, Torino e “Campus Biomedico” di Roma), sebbene non ricorressero le condizioni previste dall’art. 9, comma 2, d.p.r. 222/11 (che la commissione sia nominata prima del 30 giugno 2012 – la commissione nel caso di specie è stata nominata il 21 dicembre 2012 – e che l’ANVUR “non abbia provveduto a formare in tempo utile la lista di studiosi ed esperti” provenienti da università OCSE).
Nel caso di specie il MIUR avrebbe dovuto applicare in via analogica le disposizioni dell’art. 6, comma 6, del d.p.r. 222/11 secondo cui quando le candidature siano inferiori al numero minimo prescritto, la lista dalla quale devono essere sorteggiati i membri della commissione sia integrata con gli aspiranti commissari appartenenti “al medesimo macrosettore” di cui fa parte il settore concorsuale interessato. Per cui il MIUR avrebbe dovuto sorteggiare il membro OCSE dall’elenco dei professori ed esperti in servizio presso università di paesi OCSE relative ai settori concorsuali 06/E2 e 06/E3.
Il d.d. n. 181/12 sulle modalità di espletamento delle procedure di formazione delle commissioni all’art. 1, comma 3, stabilisce che il quinto commissario sia tratto dalla lista dei candidati OCSE predisposta dall’ANVUR.
Esso non richiama l’art. 9, d.p.r. 222/11 che consente al MIUR di derogare all’inclusione del commissario OCSE fino al 30 giugno 2012, per cui il MIUR si è vincolato ad inserire il membro OCSE in tutte le commissioni nominate.
Il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], aspirante commissario per il settore 06/E1, sarebbe in situazione di incompatibilità in quanto genitore del candidato Giovanni [#OMISSIS#] per l’abilitazione per la prima e per la seconda fascia nel settore concorsuale 06/E1;
3) Qualificazione dei Commissari.
L’art. 6, comma 3, del d.p.r. 222/11 stabilisce che i membri della commissione devono “rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica coerenti” con quelli stabiliti con decreto ministeriale per i candidati all’abilitazione e devono dimostrare una continuità della produzione scientifica, con particolare riguardo agli ultimi cinque anni.
Il prof. Zannini, membro della commissione 06/E1, negli ultimi cinque anni, avrebbe prodotto 16 lavori: 14 articoli pubblicati su riviste internazionali (come ultimo nome), 1 capitolo di un libro e 1 contributo agli atti di un convegno questi ultimi a “primo nome”.
Il componente prof. Mussi ha pubblicato, tra il 2007 ed il 2011, 20 lavori: 19 articoli pubblicati su riviste internazionali (di cui 16 come ultimo nome) e 1 contributo ad un volume in lingua inglese (come ultimo nome).
Il commissario prof. Oliaro ha pubblicato, tra il 2007 ed il 2011, ventisette lavori: 4 contributi a volumi (come ultimo nome, di cui due in lingua inglese), uno è una monografia (come primo nome, apparentemente non di argomento chirurgico), mentre gli altri sono articoli pubblicati su riviste internazionali (di cui 17 come ultimo nome e 3 come primo nome).
Il prof. [#OMISSIS#] indica come “pubblicazioni principali” undici lavori pubblicati tra il 2007 e il 2011, pubblicati su riviste internazionali di cui 4 come ultimo nome, e 2 come primo nome.
Altri 7 lavori pubblicati tra il 2007 ed il 2011: 2 contributi ad atti di convegni (come primo e ultimo nome) e 2 contributi ad un volume.
Il presidente della commissione, prof. Covino, tra il 2007 ed il 2011, ha pubblicato 25 articoli su riviste internazionali: 9 come ultimo nome, 1 come primo nome, negli altri 11 lavori il prof. Covino non compare né come primo nome né come ultimo nome.
Nei lavoro pubblicati nel 2009 e nel 2010, il prof. Covino non compare mai nella posizione di primo o di ultimo nome, nell’ultimo quinquennio il prof. Covino non ha prodotto alcun contributo a volumi o monografie, per cui egli non avrebbe dovuto far parte della commissione;
4) Illegittimità del D.M.76/2012; Violazione degli artt. 3, commi 3, 4 e 5 del D.M. 76/2012.
Il D.M. 76/2012 indicherebbe criteri di valutazione da applicare indistintamente a tutti i settori concorsuali, in violazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010 che prevede criteri e parametri di valutazione diversi per ciascuna area disciplinare;
La commissione 06/E1 non avrebbe ponderato i criteri di valutazione enunciati dal d.m. 76/12, né avrebbe elaborato ulteriori e più selettivi criteri di valutazione rispetto a quelli indicati nel decreto ministeriale, come previsto dall’art. 3, comma 3, del d.m. 76/2012.
Quanto all’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione, la commissione ha stabilito che avrebbe tenuto conto della posizione del candidato nella lista degli autori, dando “particolare rilievo alla posizione di primo autore”.
Nelle pubblicazioni collettive il primo nome identifica la persona che ha svolto il ruolo principale nell’esecuzione della ricerca, l’ultimo nome individua la persona che ha diretto e coordinato la ricerca e che l’ha ideata.
La scelta della commissione di dare “particolare rilievo” soltanto alla posizione di primo autore sarebbe irrazionale e discriminatoria, tanto più che il prof. Covino pur avendo pubblicato negli ultimi 5 anni un solo lavoro in cui compare come primo autore, avrebbe fatto illegittimamente parte della commissione.
L’art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/10 e il DM 76/2012 stabiliscono che i criteri e i parametri di valutazione devono essere “differenziati per funzioni e per area disciplinare, senza valorizzare adeguatamente l’esperienza clinica dei candidati.
Gli indicatori bibliometrici individuati dall’allegato A del suddetto DM sarebbero irrazionali, in quanto terrebbero conto soltanto della quantità e della continuità della produzione scientifica complessiva, e non dell’impatto delle singole pubblicazioni.
5) la mediana non indicherebbe il valore più rappresentativo di una distribuzione, in quanto si limiterebbe ad indicare che nella distribuzione vi sono tanti elementi di valore inferiore quanti ve ne sono di valore superiore alla mediana stessa.
La mediana fornirebbe un’indicazione solo quantitativa posto che divide in due il numero degli elementi che compongono una distribuzione;
6) I risultati del calcolo degli indicatori bibliometrici sarebbero arbitrari ed inaffidabili.
Il calcolo della mediana potrebbe essere eseguito solo aver acquisito i titoli accademici dei candidati.
La mediana, invece, sarebbe stata calcolata con la delibera ANVUR n. 64 del 13 agosto 2012, poi modificata con la delibera del Presidente dell’ANVUR n. 7 del 27 agosto 2012, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande (12.11.2012).
Le mediane relative ai candidati all’abilitazione e agli aspiranti commissari sarebbero state calcolate in maniera arbitraria;
7) Il provvedimento con il quale sono state definitivamente stabilite le mediane sarebbe stato adottato da un organo dell’Anvur che non sarebbe competente.
Il Presidente dell’Anvur con delibera n. 7/12 ha rettificato le mediane enunciate in precedenza dalla delibera Anvur n. 64/12, sebbene egli abbia solo la rappresentanza legale dell’ANVUR e compiti di indirizzo del Consiglio Direttivo (art. 7, d.p.r. 76/10), e non compiti deliberanti che spetterebbero solo al Consiglio Direttivo;
8) La commissione 06/E1 avrebbe errato nell’applicare i criteri di valutazione dei candidati.
L’art. 8, comma 4, d.p.r. 222/11 stabilisce che il giudizio di abilitazione deve essere fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato.
L’art. 4, comma 2, d.m. 76/12 precisa, alla lettera b), che si deve valutare l’apporto individuale di ogni singolo candidato nelle pubblicazioni in collaborazione.
L’art. 4, comma 4, d.d. n. 222/12, precisa ulteriormente che in sede di giudizio va formulata una “sintetica descrizione” del contributo individuale di ogni candidato.
Il d.d. n. 222/12 stabilisce altresì, all’allegato 1, che per l’abilitazione di seconda fascia possono essere prese in considerazione non più di 14 pubblicazioni.
Il prof. [#OMISSIS#] avrebbe indicato delle pubblicazioni in cui compare 11 volte come primo autore e 88 volte come coordinatore della ricerca, nella posizione di ultimo nome. Negli ultimi dieci anni il ricorrente comparirebbe 82 volte come coordinatore (ultimo nome) della ricerca e 4 volte come primo autore.
Nelle ultime 20 pubblicazioni il prof. [#OMISSIS#] compare 12 volte come coordinatore.
Per l’abilitazione alla seconda fascia il prof. [#OMISSIS#] ha presentato in esteso i lavori nn. 2, 5, 7, 9, 21, 38, 65, 75, 76, 104, 106, 110 e 129, in cui compare 4 volte come ultimo autore e 1 volta come primo autore.
La commissione non avrebbe tenuto conto indicato il contenuto di tali pubblicazioni, né l’oggetto dei lavori prodotti in extenso.
Il verbale n. 4 attesta che le operazioni di valutazione per l’abilitazione di seconda fascia si sono svolte dalle ore 8,30 alle ore 20,00 del giorno 27.11.2013, senza menzionare l’esame dei lavori prodotti in esteso dai candidati. La commissione, quindi, avrebbe esaminato 2.702 lavori in 11 ore, dedicando 15 secondi a ciascuna pubblicazione e 3,5 minuti per la produzione in esteso di ciascun candidato;
9) La commissione avrebbe erroneamente valutato l’impatto e la diffusione delle riviste scientifiche sulle quali sono stati pubblicati i lavori del prof. [#OMISSIS#].
La commissione ha assunto come criterio di valutazione la collocazione editoriale dei lavori, valorizzando quelli pubblicati presso editori, collane e riviste che utilizzano procedure trasparenti di revisione ed ha fatto propri i criteri individuati dall’art. 4, comma 2, lett. c), del D.M. 76/2012 secondo cui nella valutazione delle pubblicazioni la commissione deve valutare la qualità della produzione scientifica del candidato “avvalendosi delle classificazioni di merito della pubblicazione di cui all’allegato D”.
Ciò premesso i lavori del prof. [#OMISSIS#] sarebbero stati pubblicati sulle maggiori riviste internazionali: “European Journal of Cardio — Thoracic surgery”; “Annals of Thoracic Surgery; “Journal of Thoracic and cardiovascular Surgery”; “Transplantation” e lo “European Heart Journal”.
La ha espresso una valutazione negativa nei confronti delle pubblicazioni del candidato senza aver preventivamente accertato che il livello della sede editoriale e delle singole pubblicazioni del prof. [#OMISSIS#] fosse modesto.
La commissione sostiene che i lavori nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 presentano molti limiti che sminuiscono la validità delle conclusioni e fanno scadere la qualità del lavoro scientifico.
Tuttavia i lavori nn. 1, 3, 4, 6 e 11 non farebbero parte dei quattordici lavori presentati dal prof, [#OMISSIS#] per essere valutati dalla commissione.
La commissione non ha valutato le pubblicazioni nn. 21, 38, 75, 104, 106, 110 e 129 della lista per la seconda fascia.
Né sono state indicate le ragioni del giudizio sfavorevole nel merito, atteso che il lavoro è stato pubblicato su di una rivista altamente qualificata a livello internazionale,
I medesimi rilievi riguarderebbero i giudizi individuali.
Il prof. Covino afferma che le pubblicazioni del prof. [#OMISSIS#] “riguardano prevalentemente studi clinici retrospettivi con modesto rigore scientifico e con bassa originalità e rilevanza interpretativa”.
Aggiunge che nel complesso delle pubblicazioni sarebbe presente “un’enorme quantità di abstracts congressuali che non aggiungono spessore alla qualità scientifica”.
Gli abstracts congressuali sono 33 ossia meno di un sesto dell’insieme delle 163 pubblicazioni.
Il commissario Oliaro avrebbe richiamato i criteri di valutazione senza spiegare perché non sarebbero stati soddisfatti dal candidato [#OMISSIS#].
Il commissario [#OMISSIS#] riconosce che la produzione scientifica è “coerente con il settore disciplinare e “di discreta qualità”, concludendo che “il giudizio scientifico globale” non può essere positivo, senza indicarne le ragioni.
I commissari Mussi e Zannini parlano rispettivamente di “qualità accettabile/scarsa” e di “qualità accettabile/ buona”, senza indicarne le ragioni;
10) omessa valutazione dell’attività di insegnamento del ricorrente.
Secondo il giudizio collegiale il candidato avrebbe “svolto una fellowship (intesa come svolgimento di incarichi di insegnamento in Italia e all’Estero) pertinente con il settore concorsuale”
Presenta una “modesta attività di insegnamento” (giudizio individuale del Presidente Covino) e che si tratterebbe di “attività didattica limitata ad enti e strutture non universitarie” (giudizio individuale del Commissario Zannini).
Il commissario [#OMISSIS#] riferisce di una di una “attività curriculare consona”.
Tuttavia il ricorrente avrebbe svolto un incarico di ricerca annuale (equipollente allo svolgimento delle funzioni di un ricercatore universitario) presso il Royal Children’s Hospital ospedale universitario della facoltà di medicina dell’Università del Galles;
11) Illegittimità della circolare ministeriale n. 754 dell’11.1.2013.
La circolare ministeriale n. 754 dell’11.1.2013, secondo cui le commissioni possono non attribuire l’abilitazione quando il candidato raggiunge gli indicatori stabiliti dal D.M. 76/12 (le mediane calcolate dall’ANVUR) violerebbe l’Allegato A, n. 3, lett. b) del D.M. 76/12, secondo cui il superamento delle mediane su almeno due indicatori è condizione necessaria e sufficiente per conseguire l’abilitazione;
12) disparità di trattamento.
La commissione avrebbe conferito l’abilitazione ai candidati che si trovano al medesimo livello del prof. [#OMISSIS#] o ad un livello inferiore.
Il candidato Giovanni [#OMISSIS#] avrebbe prodotto, per la seconda fascia, 100 pubblicazioni in cui compare quattro volte nella posizione di primo autore ed altre tre volte nella posizione di ultimo autore, nelle pubblicazioni in cui il candidato [#OMISSIS#] compare come primo autore figura come ultimo autore il genitore prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
In una delle tre pubblicazioni in cui Giovanni [#OMISSIS#] compare come ultimo autore, la posizione di primo autore è occupata dal prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
L’esperienza didattica di Giovanni [#OMISSIS#] avrebbe una durata complessiva di quattro mesi.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Si è costituito, altresì, il controinteressato Giovanni [#OMISSIS#] con memorie in cui ha eccepito la infondatezza delle censure mosse nei suoi confronti.
All’udienza del 2 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame il dott. [#OMISSIS#], cardiochirurgo, ha impugnato l’esito del concorso per l’abilitazione nazionale per professori di seconda fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, pubblicato per il settore chirurgia cardio – toraco – vascolare (06/E1).
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’Ocienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
I medesimi requisiti prescritti per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale, a seguito di una valutazione espressa sulla base dei criteri e parametri di qualificazione scientifica appena menzionati, devono essere posseduti anche da coloro che già rivestono la posizione di professore di prima fascia, che desiderino far parte della “Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia” da cui si individuano i commissari incaricati di svolgere le procedure di abilitazione indette per ciascuna area concorsuale.
Ai sensi, inoltre, dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011, “gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del dottorato di cui all’art. 4, comma 1, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore per il quale è stata presentata domanda”.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Per le procedure di abilitazione all’accesso alle funzioni di prima e di seconda fascia, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate si basa sui criteri ed i parametri definiti, per l’accesso a ciascuna fascia, rispettivamente agli artt. 4 e 5 del d.m. n. 76/2012, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale”.
Per la valutazione dei titoli, la commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
L’art. 6 del D.M. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”) fa riferimento agli indicatori bibliometrici, stabilendo che “i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B” siano definiti dall’ANVUR “secondo modalità stabilite con propria delibera”.
Con il primo motivo il ricorrente contesta gli atti di proroga dei termini di conclusione dei lavori della Commissione di concorso 06/E1, deducendo la perentorietà dei termini e l’assenza di base normativa che avrebbe consentito alla Commissione di protrarre i propri lavori fino alla data di ultimazione delle valutazioni.
Al riguardo si osserva che il termine per la conclusione dei lavori della commissione è stato legittimamente prorogato dapprima al 30 giugno 2013 dall’art. 1 comma 389 della legge n. 228/2012, poi, in forza del comma 394 del medesimo art. 1, che ha autorizzato la proroga con D.P.C.M., dall’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 19 giugno 2013 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 26 settembre 2013, che lo ha fissato al 30 novembre 2013.
I menzionati D.P.C.M., invero, hanno natura provvedi mentale, posto che non introducono una disciplina di ordine generale, non attuano o integrano le leggi o dei decreti legislativi recanti norme di principio, ma dispongono una mera proroga dei termini di conclusione dell’attività delle commissioni, per cui non sono soggetti alla disciplina prevista dall’art. 17 della legge n. 400/1988, come sostenuto dal ricorrente.
Quanto al decreto direttoriale n. 343/2013 del 25.2.2013 il ricorrente sostiene che esso sarebbe stato adottato in assenza del presupposto citato “completamento (del)la procedura di nomina delle commissioni giudicatrici”.
La tesi non merita adesione posto che il decreto 343/2013, tra le motivazioni della proroga, indica non solo il fatto che “per tutti i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159… è in fase di completamento la procedura di nomina delle commissioni giudicatrici”, ma anche “l’opportunità di rideterminare i termini dei lavori di tutte le commissioni costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 2012 al fine di consentire l’adeguato svolgimento delle operazioni di valutazione delle domande per l’abilitazione scientifica nazionale presentate ai sensi del DD n. 222 del 2012”.
Dall’insieme delle ragioni indicate si evince, quindi, che l’Amministrazione, atteso il numero elevato di commissioni esaminatrici da nominare, per le quali evidentemente non era stato possibile completare la procedura di nomina entro un termine unico, ha ritenuto – opportunamente – di fissare un termine di proroga generale, in modo da uniformare il termine di conclusione delle valutazioni e di fissarlo con un unico decreto.
Qualora si fosse tenuto conto della situazione dei singoli settori concorsuali (tesi per la quale propende il ricorrente) il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca avrebbe dovuto adottare tanti provvedimenti per ognuna delle commissioni prese in considerazione, con un conseguente inutile aggravio della procedura.
Né è possibile ritenere che non sussista il requisito previsto dall’art. 1, comma 389, della legge n. 228/2012, il quale è stato adeguatamente richiamato dal decreto 343/2013, che fa riferimento al numero delle domande presentate dai candidati all’abilitazione del settore concorsuale.
Per tale ragione deve essere disattesa la censura di illegittimità in via derivata del d.d. 732/2013.
Quanto al D.P.C.M. 19 giugno 2013 non sussiste la dedotta incompetenza del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione che ha sottoscritto il D.P.C.M.-.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e semplific