Inammissibilità del ricorso per mancanza presupposti ricorso collettivo
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2017, n. 12015
Abilitazione scientifica nazionale-Inammissibilità del ricorso
N. 12015/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05542/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5542 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franca Di Meglio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nurzynska, rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Margana, 19, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 05/H1 “anatomia umana”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. M. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 29 marzo 2014 e depositato il successivo 14 di aprile, le ricorrenti nominate in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio da ciascuna di esse riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, le ricorrenti hanno proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore concorsuale 05H1 – Anatomia umana.
3. – Per tutte le ricorrenti, i cinque componenti la commissione di valutazione hanno unanimemente votato in senso negativo, rilevando” l’ancora limitato apporto individuale di primaria importanza nei lavori svolti negli ultimi 510 anni, ovvero nella intera vita accademica”.
4. – Le ricorrenti assumono, nel primo motivo, che la Commissione avrebbe illegittimamente esercitato la facoltà –pur prevista dall’art. 5 del DM n. 762012- di modificare alcuni criteri di valutazione delle pubblicazioni, senza, in tesi, fornirne plausibile motivazione; segnatamente, avrebbe deciso di valutare l’apporto di ciascuno candidato alle opere collettive sulla base della posizione occupata nella lista degli autori (ossia ritenendo più rilevante l’apporto dell’autore che figurasse quale primo o ultimo nome), e non per il rilievo e prestigio scientifico delle riviste su cui i lavori sono pubblicati.
Nel secondo motivo le ricorrenti contestano il contenuto dei giudizi singolarmente riportati d ciascuno di esse, ponendo in luce alcune pretese contraddizioni nell’operato della Commissione, che, dopo avere deciso di non utilizzare il criterio legato all’attrazione di finanziamenti competitivi, in un caso (ricorrente dottoressa Di Meglio) ha visto un commissario affermare, ed un altro negare, la sussistenza di tale titolo in capo alla candidata; mentre in altri due casi (ricorrenti dottoresse [#OMISSIS#] e Nurzynska, avrebbe erroneamente disconosciuto l’attività di tutoraggio dei dottorandi effettivamente svolta dalle candidate.
Inoltre, le ricorrenti rivestirebbero il ruolo di primo o ultimo autore in quattro delle dodici pubblicazioni presentate a valutazione e ritenute dalla Commissione di livello “buono”, non risultando, tuttavia, abilitate, mentre altri cinque candidati, che hanno invece ottenuto l’abilitazione, si sarebbero visti gratificare del medesimo positivo giudizio pur risultando primo o ultimo autore in un numero di opere collettive minore o eguale.
5. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
6. – Con ordinanza n. 43602014 è stata respinta l’istanza cautelare.
7. – In occasione della pubblica camera di consiglio del 4 dicembre 2017 il ricorso, riconosciuto suscettibile di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a.,, è stato posto in decisione previo avviso di possibile inammissibilità dato alle parti ex art. 73 c.p.a.
8. – Il ricorso collettivo in esame è inammissibile.
Esso, infatti, presenta una evidente disomogeneità nelle posizioni delle ricorrenti, che non appaiono, quindi, portatrici del medesimo interesse, bensì di interessi in buona misura confliggenti tra di loro.
Ed invero, la stessa prospettazione contenuta nei motivi evidenzia che, in relazione ad uno dei vizi che inficerebbe l’operato della Commissione, una delle ricorrenti (la dottoressa Di Meglio) sarebbe avvantaggiata, perché si è vista accreditare un titolo (attrazione di finanziamenti competitivi) che le altre quattro candidate non hanno dichiarato di possedere.
Il che equivale a dire che, mentre la dottoressa Di Meglio non avrebbe avuto interesse alla declinazione della censura in questione, ne avrebbero avuto interesse le altre ricorrenti.
Inoltre, la posizione delle ricorrenti appare disomogenea anche in relazione al titolo legato al tutorato per i dottorandi, che solo due di esse hanno rivendicato in ricorso come disconosciuto dalla Commissione.
9. – Quanto alle censure legate alla valutazione delle opere collettive, esse risultano altresì inammissibili per la loro contraddittorietà con le premesse, che deponevano per la erroneità della scelta della Commissione di dare rilievo alla posizione del nome dell’autore nella lista, mentre nello sviluppo del motivo le ricorrenti assumono di essere in questa condizione in più opere collettive; ed anzi, lamentano che, malgrado tale condizione, esse sarebbero state pretermesse ad altri candidati che figuravano quelle posizioni nella lista in un minore numero di opere.
Peraltro, il motivo sconta un errore di impostazione, in quanto il criterio della posizione del nome nella lista degli autori (a prescindere dalla sua intrinseca validità, qui non contestata) riguarda non già il valore scientifico delle opere (ovvero il livello qualitativo espresso mediante giudizi da modesto a ottimo), bensì l’apporto individuale dei candidati nella stesura delle opere stesse.
10. – In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che forfetariamente e complessivamente liquida in euro 1.000,00 (mille0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/12/2017