In tema di violazione del principio di anonimato, è necessario chiarire la differente configurazione del predetto principio nelle prove scritte di un concorso, richiedenti la stesura di elaborati originali e nella verifica di prove a quiz con risposte predeterminate, potendo il favoritismo, nei confronti di un candidato noto, esprimersi nel primo caso con un giudizio discrezionale insindacabile nel merito (con accresciuta necessità di escludere “a priori” ogni possibile riconoscimento), mentre nel secondo l’esito – oggettivamente verificabile anche “ex post” – potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui non si ha alcun riscontro nel caso di specie. Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, pertanto, la mera, “astratta configurabilità” di violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28), con riferimento, però, non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – restare avulso dalle finalità (tutela dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 gennaio 2018, n. 108
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Violazione principio anonimato
N. 00108/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02898/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2898 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Abate, [#OMISSIS#] Baglì, [#OMISSIS#] Bartolone, [#OMISSIS#] Beck, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Chiara, [#OMISSIS#] Cotroneo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gardi, [#OMISSIS#] Geraci, [#OMISSIS#] Laudati, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Martino, Benedetta Pacenza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Malinconico in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n. 284;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, Universita’ degli Studi Molise, Universita’ degli Studi Messina, Universita’ degli Studi Catania, Universita’ degli Studi Palermo, Universita’ degli Studi Perugia, Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, Adisu Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, in persona de rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, Consorzio Interuniversitario Cineca non costituiti in giudizio;
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Mancino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 maggio 2016, n. 312, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, per l’anno accademico 2016/2017;
-dei verbali dei lavori della Commissione incaricata della validazione dei quesiti;
-degli atti, richiesti con accesso e non conosciuti, con cui il Ministero ha predisposto la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio;
-del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
-del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2016 n. 546, che ha prescritto le “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”;
-del Decreto Interministeriale 25 luglio 2016 n. 592 concernente la “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017”;
-del Decreto Ministeriale 26 luglio 2016 n. 598 relativo alla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2016/2017”;
-dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno 2016/2017, degli atenei presso i quali si è svolta la prova;
-dell’elenco del 20 settembre 2016, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati, presentati secondo il codice di etichetta, in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
-degli atti di pubblicazione per ciascun candidato dell’elaborato, del punteggio e del modulo anagrafica sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, in data 29 settembre 2016;
-della graduatoria nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2016/2017, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 4 ottobre 2016, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente, ivi compresi i successivi scorrimenti di graduatoria;
-dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
-della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico nella scheda anagrafica, sul questionario personalizzato delle domande e nel modulo delle risposte;
-della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal CINECA nella parte in cui non risultano prestampate le generalità del candidato;
-del questionario delle domande, in quanto, in tutto o in parte, risulta edito da due case editrici private anteriormente allo svolgimento del test;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni scriventi;
e per l’accertamento
-del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al corso di laurea in questione (medicina, chirurgia, od ontoiatria eprotesi dentaria anno accademico 2016-2017) presso la prima sede indicata in domanda o, in subordine, presso la prima sede utile indicata in domanda, anche eventualmente in base al punteggio, o, in alternativa, di ripetere la prova;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
– all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chance.
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/5/2017 :
per l’annullamento previa sospensione dei seguenti atti,
(già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio)
-del decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 maggio 2016, n. 312, con il quale è stata costituita la commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, per l’anno accademico 2016/2017;
-dei verbali dei lavori della commissione incaricata della validazione dei quesiti;
-degli atti, richiesti con accesso e non conosciuti, con cui il ministero ha predisposto la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio;
-del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’unione europea;
-del decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 giugno 2016 n. 546, che ha prescritto le “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”;
-del decreto interministeriale 25 luglio 2016 n. 592 concernente la “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2016/2017”;
-del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 598 relativo alla “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/2017”;
-dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno 2016/2017, degli atenei presso i quali si è svolta la prova;
-dell’elenco del 20 settembre 2016, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati, presentati secondo il codice di etichetta, in elenchi suddivisi per singoli atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
-degli atti di pubblicazione per ciascun candidato dell’elaborato, del punteggio e del modulo anagrafica sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, in data 29 settembre 2016;
-della graduatoria nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2016/2017, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 4 ottobre 2016, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente, ivi compresi i successivi scorrimenti di graduatoria;
-dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
-della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal cineca, nella parte incui risulta presente il codice segreto alfanumerico nella scheda anagrafica, sul questionario personalizzato delle domande e nel modulo dellerisposte;
-della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal cineca nella parte in cui non risultano prestampate le generalità del candidato;
-del questionario delle domande, in quanto, in tutto o in parte, risulta edito da due case editrici private anteriormente allo svolgimento del test;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni scriventi;
e per l’accertamento, richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio
-del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al corso di laurea in questione (medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2016-2017) presso la prima sede indicata in domanda o, in subordine, presso la prima sede utile indicata in domanda, anche eventualmente in base al punteggio, o, in alternativa, di ripetere la prova;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., richiesta con il ricorso introduttivo del giudizio
– all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chance.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e di Universita’ degli Studi Molise e di Universita’ degli Studi Messina e di Universita’ degli Studi Catania e di Universita’ degli Studi Palermo e di Universita’ degli Studi Perugia e di Università degli Studi di Padova e di Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii e di Adisu Seconda Universita’ degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. G. [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Avv. A. Tuccini, Avv. M. Sala e, solo nella chiamata preliminare, gli Avv.ti S. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 – I quindici ricorrenti in epigrafe hanno sostenuto, presso le università di rispettiva scelta, le prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina ed Odontoiatria per l’anno accademico 2016-2017, conseguendo punteggi non sufficienti per rientrare nel limite dei posti messi a concorso per effetto del c.d. “numero chiuso”.
I punteggi riportati dai ricorrenti, infatti, vanno da un minimo di 31,9 punti (candidato Geraci [#OMISSIS#]) ad un massimo di 57 punti (candidata [#OMISSIS#] Abate) e, in tutti i casi, non sono risultati utili ad ottenere una collocazione degli interessati in graduatoria, tale da consentirne l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia.
Avverso tale esito negativo e tutti gli atti a carattere generale ad esso connessi e meglio in epigrafe specificati, i medesimi hanno proposto impugnativa chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, nonché condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. mediante l’ammissione ai corsi di laurea presso le Università di rispettivo interesse, per i seguenti motivi:
– primo motivo: eccesso di potere per difetto di istruttoria ed arbitrarietà dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a, della l. 264/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 6-ter del d.lgs. 502/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della l. 264/1999; mancata e/o erronea determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema: sociale e produttivo; difetto di istruttoria; violazione art. 34 Cost. e art. 2, Protocollo 1, della CEDU: deduce la parte che la legge 264/1999, all’art. 3, comma 1, lett. a) prevede, quali criteri per determinare il numero chiuso, l’offerta potenziale del sistema universitario ed il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo; i Decreti Ministeriali nn. 592 e 598 del 2016 di cui in premessa (che hanno definito i posti per medicina ed odontoiatria) avrebbero provveduto alla rilevazione del fabbisogno professionale in violazione dell’art. 6-ter del d.lgs. n. 502/1992, che imponeva il rispetto di alcuni “passaggi” legalmente vincolanti, che prevedono: -la necessità di determinare con decreto da parte del Ministero della Salute il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea; -la necessità di acquisire da parte del Ministero della Salute il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, prima dell’adozione del decreto; -la necessità di acquisire il parere obbligatorio non vincolante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali, interessati, prima dell’adozione del decreto; -la predeterminazione del potere legale del Ministero di sostituzione degli enti inadempienti nell’attività di acquisizione dei dati.
Nessuno di questi quattro passaggi legalmente vincolanti sarebbe stato rispettato, neanche l’acquisizione dei dati in via sostitutiva mediante commissari ad acta.
Nel contempo vi sarebbe stata illegittima determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, in quanto sono state acquisite le diverse deliberazioni dei singoli Atenei sui posti disponibili, senza che nei decreti ministeriali impugnati sia indicato il contenuto delle rilevazioni e si dia atto dell’attività istruttoria compiuta;
– secondo motivo: “violazione articoli 3 e 97 Cost. violazione dell’art. 11, comma 2, cpv, del d.p.r. 487/1994; eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione della par condicio concorsuale; falsa applicazione dell’art. 4 della l. 264/1999; falsa applicazione dell’art.2, comma 1, del d.m. 546/2016; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; falsa applicazione dell’allegato a del d.m. 546/2016”: parte ricorrente denuncia il carattere non inedito di molti dei quiz somministrati nella prova, i quali erano reperibili, in parte, in un manuale in comune commercio e, in parte, mediante un simulatore “on line” (entrambi gli strumenti erano stati resi accessibili e utilizzabili prima della prova concorsuale); ciò avrebbe avvantaggiato dei candidati (quelli che hanno potuto “fortunatamente” avvalersi di queste banche date private) a discapito di altri (che non hanno avuto tale possibilità); in ogni caso la presenza di domande del test di ammissione in due pubblicazioni private contrasterebbe con i principi di trasparenza, riservatezza e segreto professionale (e dell’art. 11 d.P.R. n. 487/94 sul divieto di divulgazione delle tracce) ; per tali ragioni i ricorrenti chiedono in via alternativa:
-o che la selezione venga annullata per palese discriminazione di quanti, come parte
ricorrente, non hanno immaginato prima della prova che i quesiti potessero essere tratti da quelle due specifiche pubblicazioni;
-o, preso atto dell’impossibilità della prima alternativa, che si neutralizzi la relativa differenza di punteggio concernente dette domande già edite, nell’ambito di un auspicabile effetto conformativo del pronunciamento giudiziale;
– terzo motivo: violazione e falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14, comma 6 del d. p. r. 9 maggio 1994, n. 487; violazione dell’art. 12, comma 2, del d.m. 463/2015; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 3 cost. per violazione del principio di uguaglianza nonché dell’art. 97 cost.
per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.. eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa: la violazione del principio dell’anonimato dovrebbe desumersi, secondo la tesi ricorsuale, dalla circostanza che sulla prova dei candidati era apposto un codice plico (alfanumerico); inoltre ciascun concorrente ha applicato al termine della prova la c.d. “Etichetta MIUR” sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica, dichiarandone la corrispondenza e attribuendo così a ciascun elaborato uno specifico e inequivoco segno di riconoscibilità già prima della correzione (un codice numerico comunicabile); la presenza di un medesimo codice a barre alfanumerico, facilmente divulgabile dall’autore dell’elaborato, avrebbe reso in astratto possibile l’identificabilità dell’autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima e persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari; nonostante l’automatismo della valutazione dei test l’anonimato dell’elaborato (cioè la non identificabilità dell’autore prima dell’attribuzione del punteggio) resta un valore da tutelare allo scopo di prevenire ed evitare ipotetiche manipolazioni dell’esito della prova.
– quarto motivo: “violazione e falsa applicazione del principio di paternità e genuinità della prova – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.m. n. 546/2016 per mancata identificazione del candidato– violazione e falsa applicazione degli art. 38, 46, 47 del d.p.r. n. 445/2000 per invalidità della dichiarazione sostitutiva di veridicità dei dati anagrafici e conformità dei codici alfanumerici”: parte ricorrente lamenta che non è stato previsto dalle disposizioni ministeriali che la scheda anagrafica, che doveva essere compilata e sottoscritta da ciascun candidato a fine prova, venisse anche “autocertificata” da ciascuno secondo le norme sopracitate del T.U. sulla documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/2000); sarebbero pertanto invalidi e inefficaci le dichiarazioni, presenti nella medesima scheda anagrafica, di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette scelte dal candidato; in tal modo le prove non sarebbero riconducibili al loro autore;
-quinto motivo: “Violazione dell’art. 46 d.p.r. n. 394/99; eccesso di potere illogicità e incongruità dell’azione amministrativa”: i ricorrenti lamentano il mancato scorrimento delle graduatorie riservate ai cittadini extracomunitari residenti all’estero a vantaggio dei candidati comunitari, in caso di posti rimasti non assegnati.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso. L’Amministrazione espone, in particolare, che nessuno dei ricorrenti supera la c.d. “prova di resistenza” in quanto, sulla base dei dati aggiornati a giugno scorso, anche la candidata classificatasi nella posizione migliore tra tutti i ricorrenti (trattasi di [#OMISSIS#] Abate con 57 punti), si colloca nella posizione n. 15.911 della graduatoria nazionale e in condizione di “fine posti”; viceversa l’ultimo candidato utilmente collocato in posizione utile nella graduatoria nazionale è nella posizione n. 11.994 e, pertanto, sopravanza la ricorrente menzionata per circa quattromila posti.
Si è costituta l’Università degli studi di Padova deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine a tutte le censure articolate dai ricorrenti e chiedendo, per questa ragione, la proprie estromissione dalla presente causa.
Successivamente i ricorrenti, sulla base della documentazione ulteriore fornita dal MIUR, su invito della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a cui i ricorrenti si erano rivolti, hanno notificato in data 11.5.2017 apposito atto per motivi aggiunti, nel quale si propongono nuove censure (fondate sulla nuova documentazione ostesa dal Ministero), avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso originario. In particolare: con il primo motivo aggiunto parte ricorrente ribadisce la fondatezza degli assunti contenuti nel primo motivo di gravame (relativo alla determinazione del numero complessivo dei posti da bandire per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2016/2017), sostenendo che la nota del MIUR prot. n. 8891 del 22.3.2017 e l’Accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016 e i relativi allegati (docc. 1 e 2 mot. agg.) confermerebbero che il MIUR non avrebbe rispettato la rilevazione procedimentalizzata del fabbisogno professionale, limitandosi all’acquisizione dei dati raccolti dal Ministero della Salute, senza rispettare gli ulteriori passaggi previsti dall’art. 6-ter d.lgs. n. 502 del 1992 (determinazione con decreto del Ministero della salute del fabbisogno professionale;
acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni da parte dello stesso Ministero della salute; pareri delle federazioni degli ordini professionali interessati); sarebbe inoltre confermata l’assenza di una istruttoria adeguata da parte delle diverse Università italiane nella determinazione delle rispettive offerte formative; con il secondo motivo aggiunto non si propongono in realtà censure realmente nuove in quanto con esso parte ricorrente si limita a rinforzare, con ulteriori argomenti (in particolare basandosi sugli obblighi di segretezza alla cui osservanza erano tenuti sia il CINECA che la [#OMISSIS#], rispettivamente soggetto affidatario e società privata subaffidataria dell’attività di selezione dei quesiti), le censure relative al carattere non inedito dei quesiti di cui al secondo motivo di ricorso; con il terzo motivo aggiunto, infine, parte ricorrente si limita ad eccepire che, al momento della proposizione del mezzo, il Ministero non aveva ancora proceduto allo scorrimento della graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai cittadini extra comunitari, rimasti non assegnati.
Con ordinanza n. 2169 del 22.6.2017 la Sezione ha fissato la pubblica udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando nel contempo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli inclusi in graduatoria, con autorizzazione del ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione delle informazioni relative alla causa, sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza.
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti, ivi compresi quelli attestanti l’avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità autorizzate dalla Sezione, nonché memoria conclusionale
Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2017, la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Prima di entrare nell’esame del merito delle censure svolte dai ricorrenti (e delle controdeduzioni di parte pubblica), il Collegio intende chiarire di essere consapevole del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, affinché i ricorsi collettivi (come quello in esame) siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; di conseguenza anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Consiglio di Stato sez. IV , 27/01/2015 n.363).
Con riguardo al caso di specie si deve ritenere che ricorrano le condizioni sopra evidenziate. Infatti, con riguardo a tutti i motivi di ricorso sopra esposti, deve ritenersi che vi sia identità: dell’oggetto (essendo impugnati i medesimi atti da tutti i ricorrenti); degli interessi facenti capo ai diversi ricorrenti in epigrafe (tutti non ammessi al corso di laurea in oggetto e aventi di mira la caducazione della procedura nella sua interezza per le ragioni sopra esposte); dei vizi dedotti, che coincidono per tutti i ricorrenti, le cui rispettive posizioni in graduatoria non comportano differenziazioni nella dinamica processuale, trattandosi di vizi attinenti a profili generali ed ugualmente incidenti sulle posizioni dei concorrenti, con riferimento alla determinazione del fabbisogno professionale, alla presenza di quiz non inediti, alle modalità di svolgimento della prova in generale (in relazione al principio dell’anonimato e alla certificazione della sottoscrizione della scheda anagrafica), al mancato scorrimento in loro favore della graduatoria ai fini dell’assegnazione di posti ancora vacanti, in origine riservati agli extracomunitari; motivi idonei, i primi quattro, se fondati, a determinare il travolgimento dell’intera procedura selettiva.
Può quindi concludersi che vi è identità delle domande introdotte ed è da escludere ogni conflitto di interessi (anche solo potenziale) tra i diversi ricorrenti, il che induce il Collegio a ritenere il ricorso senz’altro ammissibile.
Ciò precisato, si può ora vagliare la fondatezza del gravame.
3. Passando dunque all’esame del merito della controversia, si rileva che la gran parte dei motivi oggi proposti (e, in particolare, il primo, il secondo, terzo e quarto motivo) sono già stati sostanzialmente esaminati e respinti da recenti pronunce dalla Sezione – cfr. sentenze nn. 10129/2017; 10130/2017; 10925/2017; 10950/2017; 10962/2017 (quest’ultima non definitiva); n. 11314/2017 – le cui argomentazioni, non avendo il Collegio motivo per discostarsene, possono qui richiamarsi integralmente.
4. Con riguardo al primo motivo e al primo motivo aggiunto (che è una mera integrazione argomentativa dell’altro), relativi alla carente istruttoria nella procedura di programmazione del numero “chiuso”, il Collegio ritiene infondata la doglianza, per quanto di seguito esposto (al riguardo si vedano, in particolare, gli argomenti già sviluppati nella sentenza parziale della Sezione n. 10962 del 2017):
– nel decreto interministeriale del 25 luglio 2016 con cui veniva individuato il numero (“chiuso”) di posti disponibili nei corsi di laurea di che trattasi (9.224), oltre ad essere richiamato l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016, veniva riportato anche il riferimento al parere espresso dall’ANVUR (nella seduta del 13 luglio 2016);
– in quella sede, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha rilevato che, nell’ambito delle professioni sanitarie, sussiste un disallineamento (definito “preoccupante”) tra le diverse professioni in quanto, in alcune di esse (nella laurea in infermieristica ed anche nelle lauree per tecnico audioprotesista, assistente sanitario, tecnico audiometrista, podologo e terapista occupazionale), l’offerta formativa è risultata essere “decisamente inferiore” ai fabbisogni;
– sempre l’ANVUR evidenzia, poi, che, negli Atenei, rispetto ai reali fabbisogni, sussiste un esubero dell’offerta formativa con riferimento ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria (e veterinaria);
– in questo quadro, l’Agenzia Nazionale ha auspicato una revisione delle politiche di investimento da parte degli Atenei nonché una riflessione da parte del Ministero resistente per ricercare prassi virtuose che riescano a far incrementare il numero di iscritti nelle professioni sanitarie “meno note” di quelle in cui è stato previsto il c.d. “numero chiuso”;
– ora, anche alla luce di tali indicazioni, richiamate nelle premesse del decreto interministeriale del 25 luglio 2016, assume ancora maggiore [#OMISSIS#] l’affermazione contenuta nella sentenza della Sezione n. 10129/2017 laddove si sostiene che la valutazione discrezionale effettuata nel caso di specie dalle Amministrazioni resistenti non risulta sindacabile, essendo stata ampiamente esercitata nei limiti previsti dal potere ad esse attribuito nonché dalla legge che, come noto, prevede che la programmazione dei posti disponibili si deve basare, non solo sulla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, ma anche sul “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (cfr art. 3 della legge n. 264 del 1999).
Peraltro, come già osservato dalla sentenza 10129/2017 con riguardo all’istruttoria ministeriale svolta al fine, “tale istruttoria – complessa e articolata, con costituzione di un apposito tavolo tecnico e in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – rientra (…) in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, che emergerebbe anche a seguito delle migliaia di immatricolazioni con riserva, ottenute in via giudiziale in anni precedenti. Quanto sopra, in assenza di qualsiasi reale riscontro, in merito alle difficoltà organizzative affrontate, in tale contesto, dagli Atenei e ai livelli di formazione conseguenti. E’ già stato in precedenza illustrato, inoltre, il carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione (cfr. anche, al riguardo, la citata sentenza CEDU del 2 aprile 2013)”.
Deve infine osservarsi che in realtà i diversi protagonisti istituzionali pubblici chiamati “ex lege” a concorrere, con i rispettivi “pareri” e le rispettive posizioni, nella determinazione annuale del numero chiuso, hanno in effetti partecipato attivamente alla relativa procedura, atteso che il Ministero della Salute ha effettuato, le rilevazioni e le statistiche di sua competenza per la definizione dei fabbisogni del SSN (vedi i numerosi allegati al doc. 2 ric.); è stato aperto un apposito Tavolo tecnico; si è pervenuti ad accordo all’interno della Conferenza tra Stato e Regioni e province autonome; tutte le università coinvolte hanno dichiarato la