TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 gennaio 2018, n. 110

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Rinnovo valutazione

Data Documento: 2018-01-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Anche nell’ipotesi di annullamento della valutazione della commissione esaminatrice, è riconosciuta alla commissione ASN che si incardini in esecuzione della sentenza, una piena discrezionalità nella formulazione del giudizio, la quale può trovare dei limiti soltanto nel caso in cui vi sia stato, da parte della sentenza anteriore, un vero e proprio accertamento di elementi fattuali, in quanto tali non più contestabili. Al contrario, sugli aspetti valutativi, ammettere un qualche limite o vincolo derivante dal precedente giudizio, significherebbe negare alle commissioni in discorso la natura che è loro propria di organi tecnico-discrezionali chiamati ad esprimere un giudizio nuovo il quale, per definizione, non può essere condizionato dalle valutazioni in precedenza espresse, ove non siano ravvisabili insanabili contraddizioni (ove sintomatiche di eccesso di potere) e/o contrapposte verifiche dei fatti. 

Contenuto sentenza

N. 00110/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11780/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11780 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Massimo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Covino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, largo Messico 7; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presos i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 01/B1 – Informatica, nominata con D.D. MIUR N.3045 del 10.10.2014 non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non idoneità del prof. [#OMISSIS#] al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia, settore concorsuale 01/B1 “Informatica”, tornata 2012, pubblicati nel mese di luglio 2016 sul sito del MIUR dedicato all’Abilitazione Scientifica Nazionale (di seguito “ASN”);
– del verbale della seduta del 10 dicembre 2015 (doc. 2 ric.), compresi i relativi allegati, redatto dalla Commissione giudicatrice nella suddetta procedura; 
– nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e consequenziali, comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l’Avv. G. Covino e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il prof. [#OMISSIS#] Massimo [#OMISSIS#], professore presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Statistiche, dell’Università del Colorado (Denver), con il ricorso n. RG. 1862 del 2014, precedente a quello oggi esaminato, impugnava dinnanzi a questo stesso Tribunale il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia, per il settore concorsuale 01/B1 “Informatica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti. 
Il ricorso veniva accolto con sentenza di questa Sezione n. 9141 del 7.7.2015, con la seguente motivazione: “Considerato che il ricorso è fondato e va pertanto accolto in considerazione della fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
che, infatti, come argomentato in recenti precedenti da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis: TAR Lazio, Sez. III, n.6329/2015 del 5 maggio 2015 e n.6268/2015 del 22 aprile 2015), avendo il ricorrente superato tre mediane su tre e risultando una conflittualità nelle singole posizioni espresse dai Commissari, la Commissione aveva l’onere di motivare in modo analitico e specifico sul perché, ai fini del raggiungimento della maturità scientifica, non sia stata attribuita alcuna rilevanza al numero, al tipo e all’impatto delle pubblicazioni scientifiche del candidato non ritenendosi a tal fine esaustiva la motivazione di “non adeguatezza” attribuita, nel giudizio collegiale, a tutti i parametri ivi evidenziati (impatto delle pubblicazioni; direzione e partecipazione a riviste; direzione e partecipazione a enti o istituti di rilevanza internazionale);
Ritenuto oltretutto, che la motivazione suindicata sia appunto del tutto carente di una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, come espressamente previsto dal D.M. n. 76/2012 e ne vada, pertanto, censurata l’illegittimità in considerazione dei precedenti conformi della Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi; se è vero, infatti, che “tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso), è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo (cfr. Tar Lazio, sez.III, n. 5910/2015 del 22 aprile 2015)”;
In relazione a quanto precede il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento in epigrafe impugnato”.
Il ricorrente ha successivamente appreso che, in esecuzione di detta sentenza, in data 10 ottobre 2014, con Decreto direttoriale n. 3045, veniva nominata la Commissione incaricata di riesaminare la sua posizione la quale in data 10.12.2015 (doc. 4) si riuniva ed esprimeva un giudizio nuovamente negativo nei confronti del prof. [#OMISSIS#].
Con il ricorso all’odierno esame, spedito a notifica in data 18.10.2016 e depositato il successivo giorno 28, il ricorrente ha impugnato il nuovo giudizio negativo espresso nei suoi confronti, da ritenere, a suo avviso, illegittimo per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21-septies della Legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento di potere, carenza di motivazione, difetto dei presupposti e ingiustizia manifesta: vi sarebbe violazione ovvero elusione del giudicato scaturente dalla menzionata pronuncia di questo Tribunale che, di fronte al superamento di tre mediane su tre, avrebbe imposto alla Commissione di motivare in modo analitico e specifico la dichiarata inadeguatezza delle pubblicazioni; del tutto generica e immotivata sarebbe poi l’affermazione della Commissione circa la soltanto parziale congruenza dei temi trattati rispetto al settore concorsuale 01/B1; i giudizi sarebbero pertanto affetti da nullità per violazione/elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies della legge nl 21 del 1990; 
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Legge n. 240 del 2010 e dell’art. 3 del D.M. n. 76 del 2012; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto vari profili: la motivazione dei giudizi (collegiale e individuali) espressi dalla Commissione sarebbe generica, illogica e contraddittoria; l’esito della procedura, ad avviso del ricorrente, sarebbe incoerente rispetto alle valutazioni di merito che esprimono giudizi di “buono” o “discreto” sulla produzione scientifica; sarebbero poi anche erronee determinate affermazioni in ordine a: scarsa partecipazione a convegni, in quanto il ricorrente ha documentato le presentazioni a NAFIPS 2007, 2008 e 2010; non pertinenza dell’attività del candidato rispetto alle tematiche proprie del settore concorsuale, atteso che l’ “Intelligenza artificiale”, il “data mining” e la “Bioinformatica” rientrano nel settore concorsuale come risulterebbe dalla declaratoria di cui all’Allegato B al D.M. 30.10.2015, n. 855 (doc. 6 ric.); carattere “applicativo” dei lavori, in quanto i modelli matematici applicati sono stati ideati e talvolta anche brevettati dal candidato; carattere prevalentemente professionale dell’attività, atteso che i modelli matematici elaborati dal prof. [#OMISSIS#] sono stati apprezzati dalla comunità scientifica di riferimento; infine, non corrisponderebbe al vero che i riconoscimenti scientifici ricevuti siano di natura professionale;
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, Legge 240 del 2010; dell’art. 4 e dell’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2011; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e dell’Allegato B al D.M. n. 76 del 2012; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto vari profili: il ricorrente ha ampiamente superato le tre mediane di settore, relative all’ “impatto” della produzione scientifica del singolo candidato; ad avviso del ricorrente, in casi del genere, l’abilitazione può essere negata soltanto in ipotesi eccezionali e in ogni caso la decisone della Commissione di “prescindere” dalle mediane doveva essere rigorosamente motivata il che non è avvenuto nella specie, dove non è stata in particolare motivata la valutazione della solo parziale congruenza dei temi affrontati rispetto al settore concorsuale né la “non adeguatezza” dell’impatto e della consistenza complessiva delle pubblicazioni. 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del gravame ed illustrandone, con apposita relazione difensiva, l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 7680 del 5.12.2016 questo Tribunale non riteneva di accogliere la domanda cautelare presentata dall’interessato ritenendo in particolare che “nella specie (…) il giudizio di non idoneità assunto all’unanimità dei membri della commissione, così come i giudizi individuali resi da ciascuno di essi appaiono comunque coerenti l’uno con l’altro e tutti sorretti da adeguata motivazione, considerando tutti i diversi criteri e parametri di cui agli artt. 3, 5 e 6 D.M. n. 76 del 2012 e valutano, in particolare, in termini decisivi, la limitata congruenza dell’ambito di ricerca a cui il prof. [#OMISSIS#] si è dedicato (applicazioni informatiche per la medicina) rispetto alle tematiche del settore disciplinare 01/B1 ed a quelle interdisciplinari ad esso pertinenti; non a caso la collocazione editoriale dei suoi articoli riguarda in prevalenza l’ambito bio-medico”. 
Con successiva ordinanza n. 1119 del 17 marzo 2017, resa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in primo grado, ai soli fini della sollecita definizione del merito (con la precisazione che meritava particolare approfondimento il profilo di censura secondo cui, a fronte del superamento di tre mediane su tre, s’imponeva una motivazione particolarmente pregnante e analitica a suffragio del giudizio di non idoneità, a maggior ragione trattandosi di riesame all’esito di precedente annullamento giudiziale).
Alla pubblica udienza del giorno 8 novembre 2017, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso non merita accoglimento e, pertanto, deve essere respinto.
2. – Giova rilevare in via preliminare, con stretta attinenza a quanto dedotto da parte ricorrente nel primo motivo di ricorso (violazione ovvero, in subordine, elusione del giudicato, per non avere la Commissione adempiuto all’onere di motivazione analitica che sarebbe stato imposto dalla precedente pronuncia giudiziale), che, come recentemente ribadito dalla Sezione con le sentenze dell’11 dicembre 2017, n. 12194 e del 12 ottobre 2017, n. 10306, anch’esse afferenti ad una procedura di abilitazione ex art. 16 Legge n. 240/2010, “come ripetutamente e costantemente affermato dalla Sezione in materia di abilitazione scientifica nazionale (anche per le valutazioni svolte in ottemperanza a sentenza di annullamento: cfr. sentenza n. 11583/2016 e, più recentemente, n. 6861 del 2017), anche in sede di ottemperanza al giudicato, l’effetto conformativo della sentenza (che abbia pronunziato l’annullamento per una data omissione della precedente Commissione) non possa espandersi al punto di elidere del tutto la discrezionalità valutativa che è propria delle Commissioni esaminatrici in ambito ASN. 
Al contrario, il contenuto precettivo (ossia dotato di stringente effetto conformativo) della pronunzia anteriore deve ritenersi limitato all’ivi espresso ordine di riesame della posizione del candidato mediante una Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato: “…prescrizione, quest’ultima, che trova la propria ragion d’essere proprio nella necessità che il candidato sia sottoposto ad una valutazione realmente “nuova”, ovvero priva degli inevitabili condizionamenti che deriverebbero ai precedenti Commissari dall’avere già valutato in senso negativo il candidato. Per raggiungere tale fine, pertanto, la nuova Commissione non solo può, ma, anzi, deve, procedere ad un completo esercizio della propria discrezionalità, valutando ex novo il candidato; fermo restando che tale valutazione non può prescindere dalle risultanze di fatto (qui, il possesso dei titoli negati dal primo giudizio, poi annullato) su cui le sentenze azionate si fondano” (TAR Lazio, sez. III, n. 6861 del 2017). Inoltre il giudizio della Commissione costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.
Tanto comporta che, anche in sede di ottemperanza al giudicato, l’effetto conformativo della sentenza (che abbia pronunziato l’annullamento per una data omissione della precedente Commissione) non possa espandersi al punto di elidere del tutto tale discrezionalità” (TAR Lazio, sez. III, 5 ottobre 2017, n. 10064). 
Gli argomenti che precedono possono senz’altro essere impiegati anche nella presente fattispecie e conducono alla reiezione del primo motivo di gravame (attinente alla presunta elusione del giudicato, ad opera della nuova valutazione), atteso che il preteso vincolo o “condizionamento” – che si sarebbe imposto alla nuova Commissione, per effetto della sentenza nella parte in cui censura l’omissione di analitica valutazione delle pubblicazioni e di adeguata motivazione dei giudizi espressi dalla precedente Commissione – sarebbe in contrasto con il principio appena affermato che, anche in caso di sentenza che accolga il ricorso contro una determinata valutazione, riconosce comunque alla Commissione ASN che si incardini in esecuzione della sentenza, una piena discrezionalità nella formulazione del giudizio, la quale può trovare dei limiti soltanto nel caso in cui vi sia stato, da parte della sentenza anteriore, un vero e proprio accertamento di elementi fattuali, in quanto tali non più contestabili. Al contrario, sugli aspetti valutativi, ammettere un qualche limite o vincolo derivante dal precedente giudizio, significherebbe negare alle Commissioni in discorso la natura che è loro propria di organi tecnico-discrezionali chiamati ad esprimere un giudizio nuovo il quale, per definizione, non può essere condizionato dalle valutazioni in precedenza espresse, ove non siano ravvisabili insanabili contraddizioni (ove sintomatiche di eccesso di potere) e/o contrapposte verifiche dei fatti. Sotto quest’ultimo profilo, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, non sono ravvisabili nel nuovo giudizio accertamenti diversi in merito al superamento delle tre mediante (che viene riconosciuto anche dalla nuova Commissione), né con riferimento ai titoli posseduti, rispetto ai quali parte ricorrente può dedurre semmai (in astratto) la loro sotto-valutazione o incompleta valutazione, ma non un vero e proprio “error facti” né che vi siano state affermazioni dei commissari incompatibili con quanto affermato dalla “prima” Commissione.
3. – Possono essere trattati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di ricorso i quali attengono, sotto vari profili (e, in particolare, per quanto attiene al superamento di tre mediane su tre), all’adeguatezza della motivazione del giudizio valutativo impugnato ed ai criteri da esso applicati. Il Collegio non ritiene che il giudizio finale formulato dalla Commissione ed i giudizi negativi resi dai commissari nei rispettivi giudizi individuali siano illegittimi sotto i profili dedotti dal ricorrente.
Al riguardo si deve preliminarmente considerare che la nuova Commissione, insediatasi il 10 dicembre 2015 (doc. 4 ric.) ha confermato – com’era in verità doveroso non potendosi certamente cambiare i criteri di giudizio “in itinere” – per la valutazione delle pubblicazioni, i medesimi criteri di valutazione “ab origine” adottati dalla “prima” Commissione ASN in materia di Informatica, per la tornata 2012, con verbale del 16 aprile 2014 (cfr. verbale n. 1 della Commissione originaria, Allegato sub 1 al verbale del 10 dicembre 2015).
Nell’ambito di detti criteri venivano richiamati “in [#OMISSIS#]”, con alcune precisazioni, quelli di cui all’art. 4, comma 2, D.M. n. 76 del 2012, relativo alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche scelte da ciascun candidato, al fine di sottoporle al vaglio analitico della Commissione, la quale fissava i seguenti criteri: 
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’innovatività e del rigore metodologico, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D; 
d) collocazione delle pubblicazioni scientifiche presso sedi editoriali che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità, secondo uno schema di “peer review”. 
La Commissione stessa precisava anche che “i criteri sopraelencati saranno valutati secondo il seguente ordine decrescente di importanza: a), c), d) e b)”.
Si è pertanto deciso di attribuire rilievo primario e, per così dire, “preliminare” alla verifica della coerenza (lett. a) art. 4, comma 2 cit.) delle pubblicazioni presentate dal candidato, rispetto alle tematiche del settore concorsuale o alle tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. Ciò corrisponde alla logica sottesa all’art. 4, comma 2, D.M. 76 cit., dove gli apprezzamenti qualitativi sulla singola opera scientifica (relativi a: apporto individuale se si tratta di opera in collaborazione, qualità intrinseca dello scritto, collocazione editoriale più o meno prestigiosa), costituiscono necessariamente un “posterius” rispetto alla necessità che essa si collochi all’interno del perimetro delle materie che vanno a comporre il settore concorsuale di volta in volta considerato e che viene definito mediante apposita declaratoria ministeriale (nella specie si tratta del SC 01/B1 – “Informatica”). E’ infatti di intuitiva evidenza che anche opere di qualità elevatissima, sotto tutti i criteri applicabili, non possono però essere valutate positivamente ai fini ASN se fuoriescono dall’ambito materiale proprio del settore concorsuale e, pertanto, non può prescindersi dalla centralità del criterio della “coerenza”. 
4. – Orbene, nel caso di specie, tutti i commissari, in modo concorde, hanno affermato che le pubblicazioni del prof. [#OMISSIS#] sono solo parzialmente congruenti con le tematiche del settore concorsuale 01/B1 e quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. In particolare si è ritenuto che una parte rilevante dei lavori riguarda lo sviluppo di applicazioni per la medicina e che i lavori sono citati “per lo più in ambito chimico-medico, sia pure con orientamento ad applicazioni informatiche” (prof. Coppo); che le applicazioni dell’informatica alla medicina proposte dal ricorrente “sono solo in piccola parte congruenti con le tematiche del settore…” (prof. [#OMISSIS#]); che “lo sviluppo di applicazioni per la medicina, con tecniche e metodi anche nuovi e di sicuro interesse scientifico che però non sono molto interessanti dal punto di vista specifico del settore concorsuale 01/B1” (prof. Mignosi); che “the contributions of interest information are only partly congruent with limited originality on the competitive sector 01/B1” (prof. Shmoys); che “i contributi di interesse informatico sono solo in piccola parte congruenti e con limitata originalità relativa al settore concorsuale” e che le pubblicazioni sono presenti quasi esclusivamente in “riviste di ambito bio-medico o di taglio fortemente interdisciplinare” (prof.ssa [#OMISSIS#]).
Le valutazioni dei singoli commissari trovano piena conferma e sintesi coerente nel giudizio collegiale in cui si afferma che le pubblicazioni del prof. [#OMISSIS#] sono solo in parte congruenti con le tematiche del settore concorsuale 01/B1 e quelle interdisciplinari ad esso pertinenti in quanto “una sostanziosa parte di esse riguarda lo sviluppo di applicazioni per la medicina ma con tecniche e metodi anche nuovi e di sicuro interesse scientifico che però non sono molto interessanti dal punto di vista specifico del settore concorsuale 01/B1”.
L’individuazione concorde del limite – consistente nella parziale e limitata coerenza rispetto alle tematiche di settore – che accomuna la produzione scientifica del candidato appare con sicurezza riconducibile al citato e “prioritario” criterio di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) D.M. 76 (coerenza). 
Sotto questo decisivo aspetto il Collegio non rileva alcun difetto o contraddittorietà nella motivazione dei giudizi i quali concordemente individuano un assorbente elemento di segno negativo nella produzione scientifica del prof. [#OMISSIS#], il quale ha impedito ai commissari di poter pervenire a quel giudizio favorevole che, per la prima fascia di docenza universitaria, presuppone l’accertamento della “piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca” (art. 4, comma 1, D.M. n. 76).
La qualità e l’originalità dei titoli (e delle pubblicazioni “in primis”), in effetti, debbono necessariamente coniugarsi con l’attinenza alle tematiche proprie del settore, in assenza di cui si deve escludere il menzionato elemento della “importanza delle tematiche scientifiche affrontate”.
5. – In questo quadro, tenuto conto dell’elevato livello di discrezionalità tecnico-scientifica che deve riconoscersi ad una commissione di esperti, è quasi superfluo ribadire che il Giudice Amministrativo non può sindacare il contenuto di valutazioni tecniche espresse dall’organo all’uopo incaricato dalla pubblica Amministrazione, a meno che non rilevi profili di evidente illogicità, di palese irragionevolezza ovvero di errore di fatto, i quali, invero, non è dato osservare nella specie. 
6. – Le critiche rivolte al giudizio della Commissione, dunque, appaiono infondate, nella parte in cui si appuntano sulla carenza e/o contraddittorietà della motivazione, che per quanto sopra esposto va esclusa. Viceversa, nella parte in cui si deduce che, in realtà, gli studi e le attività del prof. [#OMISSIS#] sarebbero comunque pienamente riconducibili alla declaratoria ministeriale del settore concorsuale 01/B1 di cui all’Allegato B al D.M. del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2011 (relativo alla la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240”; controparte cita, invero, il d.m. n. 855 del 30.10.2015 ma in realtà è al d.m. del 2011 che si deve fare riferimento “ratione temporis”), va detto che, in realtà, non sono individuabili nella declaratoria i dedotti richiami alla bioinformatica o alle applicazioni informatiche nel settore medico. 
Peraltro, nel giudizio collegiale, si afferma che le tecniche e i metodi, anche nuovi, proposti dal prof. [#OMISSIS#], “non sono molto interessanti dal punto di vista specifico del settore concorsuale”.
7. – I passaggi della motivazione sopra esposti assumono [#OMISSIS#] dirimente in funzione dell’esito della valutazione, non potendosi collegare al superamento delle mediane la possibilità di pervenire ad un esito opposto né l’esigenza di una sorta di motivazione rinforzata. Le Commissioni in altri termini oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.
Quindi la stessa norma che ha introdotto l’abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni devono esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.
La stessa Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
“Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Ne consegue che le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’Anvur” (ex plurimis, TAR Lazio, sez. III, 21 ottobre 2014, n. 10559).
8. – Per le ragioni che precedono debbono ritenersi infondati anche il secondo ed il terzo motivo di gravame.
9. – In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento degli onorari di causa in favore del MIUR che forfettariamente liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri tutti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 05/01/2018