Accertamento del diritto ad essere utilmente collocata in graduatoria.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 2441
Accesso ai corsi a numero chiuso-Accertamento del diritto ad essere collocata in graduatoria
N. 02441/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01048/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Russo, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rosy [#OMISSIS#] Barbata, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Leone in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ruggirello, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del mancato scorrimento dei posti disponibili presso l’Università degli Studi di Palermo, per l’ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina, anno accademico 2016/17, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con accertamento del diritto all’immatricolazione e conseguente condanna dell’Amministrazione all’emissione del relativo provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. Pozzi, in sostituzione dell’Avv. S. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Russo in data 6 settembre 2016 partecipava presso l’Università degli Studi di Palermo al test di ingresso al corso di laurea in medicina per l’anno accademico 2016/17; la studentessa conseguiva il punteggio di 63,90, non sufficiente per l’assegnazione presso il predetto Ateneo, indicato come sua prima scelta.
Con decreto ante causam n.544 del 2017 veniva respinta la richiesta di una misura cautelare provvisoria.
L’interessata impugnava quindi il mancato scorrimento dei posti disponibili presso l’Università degli Studi di Palermo, deducendo la violazione del D.M. n.592 del 2016, del D.M. n.598 del 2016, del D.R. n.3136 del 2016, dell’art.3, comma 1 della Legge n.264 del 1999, degli artt.3, 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, errata valutazione, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione.
La ricorrente in particolare, premesso di potersi iscrivere con il detto punteggio solo a Roma, presso l’Università degli Studi “La Sapienza, sua sesta scelta, ha fatto presente che a Palermo erano stati previsti n.287 posti, di cui n.284 coperti e n.3 rimasti liberi; che inoltre la candidata Ruggirello si era iscritta al 2° anno del corso di laurea in medicina e la candidata Di [#OMISSIS#] si era iscritta presso altra facoltà.
L’interessata ha pertanto sostenuto, oltre al fatto che erano stati commessi errori nella redazione della graduatoria riferita al Capoluogo siciliano, che vi erano n.3 se non n.5 posti rimasti vacanti e che, dovendosi coprire tutti i posti, mediante il dovuto scorrimento, essendo la prima delle non ammesse, avrebbe dovuto potersi iscrivere a Palermo.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Palermo si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successive memorie l’inammissibilità in [#OMISSIS#] per difetto di interesse, per il mancato superamento della prova di resistenza, e l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.1182 del 2017 veniva accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Con nuova ordinanza n.2462 del 2017 veniva accolta nei termini di cui in motivazione l’istanza di sospensiva dell’interessata.
Nell’udienza del 4 dicembre la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di [#OMISSIS#] sollevata dall’Amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, che va pertanto respinto.
Invero è necessario evidenziare al riguardo quanto segue.
La ricorrente conseguiva punti 63,90 (cfr. all.4 al ricorso); i posti disponibili a Palermo erano n.287 (cfr. all.2 al ricorso); venivano coperti n.271 posti (cfr. all.5 al ricorso), con seguenti scorrimenti di graduatoria per n.18 posti, di cui l’ultimo occupato dalla candidata Scalzo, con punteggio di 64,50 (cfr. all.6 al ricorso), fino ad un totale dunque di n.289; detraendo da tale cifra i n.2 posti lasciati liberi dalle candidate Ruggirello e Di [#OMISSIS#], secondo la prospettazione della parte ricorrente, si perviene a un totale di n.287 e quindi tutti i posti risultano coperti.
L’interessata pertanto, con punti 63,90, non poteva aspirare al posto richiesto, occupato dall’ultima in graduatoria Scalzo, con punteggio di 64,50.
La ricorrente nondimeno ben potrà procedere all’iscrizione, ove già non avvenuto, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
In considerazione dei fatti di causa sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.1048/2017 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/03/2018