Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 2445
Accesso ai corsi a numero chiuso-Trasferimento da università straniera-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
N. 02445/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09488/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 9488 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Turchetta, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Vuolo, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ferracci, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria dell’11 settembre 2017 dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, recante gli esiti della procedura di trasferimento, per anni successivi al 1°, presso la facoltà di medicina, a.a. 2017/18, laddove collocata in posizione non utile al detto trasferimento, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. L. Vuolo e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Turchetta, già iscritta al 1° anno del corso di laurea in medicina presso l’Università degli Studi “San Clemente d’Ocrida” di Sofia (Bulgaria), impugnava la graduatoria dell’11 settembre 2017 dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, recante gli esiti della procedura di trasferimento, per anni successivi al 1°, presso la facoltà di medicina, a.a. 2017/18, laddove collocata in posizione non utile al detto trasferimento, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.1 e ss. della Legge n.264 del 1999, del trattato UE, degli artt.1, 18 e ss. del D.Lgs. n.206 del 2007, degli artt.2, 3, 9, 10, 34, 97 Cost., della Convenzione di Lisbona, ratificata con Legge n.148 del 2002 nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, presupposti carenti ed erronei, travisamento, sviamento.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
La ricorrente depositava quindi documentazione relativa alla propria immatricolazione al 2° anno del corso di laurea in medicina, a.a. 2017/18, presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”.
Nella camera di consiglio del 13 dicembre 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, nel corso della quale il legale della parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Alla luce di quanto dichiarato dal legale della parte ricorrente e di quanto dal medesimo depositato in giudizio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.9488/2017 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 05/03/2018