Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 2518
Studenti-Corso post laurea-Corso di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria-Improcedibilità del ricorso
N. 02518/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09064/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 9064 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. [#OMISSIS#], 26;
contro
Università degli Studi Internazionali di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Chelini, 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Scialdone, [#OMISSIS#] Renda, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Immacolata Galeone, [#OMISSIS#] Chiaramonte, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leva, non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria, pubblicata il 4 settembre 2017, relativa all’ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria, anno 2016/17, laddove collocata in posizione non utile,
dell’atto del 7 novembre 2017 di conferma, in sede di riesame, del punteggio già assegnato, impugnato con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Internazionali di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte ricorrente l’Avv. M. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] impugnava la graduatoria, pubblicata il 4 settembre 2017, relativa all’ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria, anno 2016/17, laddove era collocata in posizione non utile, deducendo la violazione degli artt.3, 97 Cost., della Legge n.241 del 1990, dell’art.8 del Bando nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento.
Con decreto n.5111 del 2017 veniva respinta la richiesta di adozione di una misura cautelare provvisoria.
L’Università degli Studi Internazionale di Roma si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.5489 del 2017 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dalla ricorrente e disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli inclusi in graduatoria.
Seguiva il riscontro della parte ricorrente.
Con motivi aggiunti inoltre la Sig.ra Di [#OMISSIS#] impugnava l’atto del 7 novembre 2017 col quale l’Ateneo, in sede di riesame, le confermava il punteggio già assegnato, ribadendo le censure già contenute nel ricorso introduttivo.
Con decreto n.6160 del 2017 veniva respinta la richiesta, abbinata ai motivi aggiunti, per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Con atto depositato il 9 dicembre 2017 la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, non potendo comunque seguire il corso in questione, per nuovi impegni professionali e incarichi ricevuti.
Nella camera di consiglio del 13 dicembre 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentita sul punto la parte ricorrente intervenuta (cfr., tra le altre, TAR Campania, II, n.522 del 2015), ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Alla luce di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, il gravame e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.9064/2017 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 05/03/2018