L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
Nelle procedure di abilitazione nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati viola il principio del collegio perfetto se il commissario Ocse è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato ricorrente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2014, n. 11122
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrice-Composizione-Commissario Ocse
N. 11122/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2014, proposto da:
Giovanni Bruno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Buongiorno e [#OMISSIS#] Vinti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Buongiorno in Roma, via Emilia, 88;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l’Anvur, in persona del Presidente in carica, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Barbara Toti;
per l’annullamento
– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali, pubblicati in data 24 dicembre 2013, con i quali la Commissione della procedura di valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore disciplinare 12 – Al (Diritto Privato) ha ritenuto di dichiarare non idoneo alle funzioni di Professore ordinario il candidato Prof. Giovanni Bruno;
– di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla Commissione nella sopra menzionata procedura valutativa, compresi i verbali della Commissione del: 3 aprile 2013; 8 maggio 2013; 21 maggio 2013; 29 maggio 2013; 21 giugno 2013; 21 giugno 2013; 9 luglio 2013; 19 luglio 2013; 2 settembre 2013; 14 ottobre 2013; 18 novembre 2013; 29 novembre 2013;
– del D. D. n. 343 del 25 febbraio 2013;
– del D. D. n. 732 del 22 aprile 2013;
– del D.P.C.M. del 19 giugno 2013; del D.P.C.M. del 26 settembre 2013; del D. D. n. 1263 del 28 giugno 2013;
– del D. D. n. 1767 del 30 settembre 2013;
– dell’art. 6, comma 7 del D.P.R. n. 222 del 2011;
– della delibera ANVUR n. 50 del 21 giugno 2012 ed in particolare dell’art. 3 della predetta delibera;
– del D. D. n. 181 del 27 giugno 2012;
– del D. D. n. 222 del 20 luglio 2012 ed in particolare dell’art. 4 c. 8 del predetto decreto;
– del D. D. dell’Il febbraio 2012 di nomina della Commissione per l’ASN nel settore concorsuale 12-Al (diritto privato);
– degli artt. 3 e 4 del D. M. n. 76 del 7 giugno 2012;
– della scheda di sintesi del CINECA, allegata al verbale della Commissione n. 3 del 21 maggio 2013;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto agli atti impugnati;
e per l’annullamento del
silenzio diniego sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata all’amministrazione in data 22 gennaio 2014 con particolare riferimento ai seguenti documenti:
1) copia dei tabulati attestanti tutti gli accessi per via telematica effettuati da ciascun commissario al fine di valutare le pubblicazioni di tutti i candidati alla funzione di professore di prima fascia con la specifica indicazione per ogni pubblicazione delle pagine visionate;
2) copia dei tabulati attestanti la durata degli accessi telematici effettuati dai commissari per visionare le pubblicazioni di tutti i candidati alla funzione di professore di prima fascia;
3) copia della documentazione che attesti le modalità di connessione telematica; il preciso momento temporale di ogni connessione; la durata della connessioni; eventuali verbalizzazioni su supporto magnetico di carattere non definitivo;
4) copia di eventuali dichiarazioni di astensione dei commissari ai sensi dell’artt. 6 bis della legge 241/1990;
5) copia dei cronoprogrammi dei singoli commissari dai quali si possano evincere le modalità e la scansione temporale delle verifiche e delle valutazioni sulle pubblicazioni dei candidati alla I fascia, con eventuale differenziazione tra l’esame dei lavori monografici e di quelli a carattere non monografico;
6) copia dei verbali relativi alle operazioni di sorteggio dei quattro commissari estratti tra i professori ordinari di diritto privato aventi i requisiti richiesti dalla legge per far parte delle commissioni di valutazione;
7) copia dei verbali relativi alle operazioni di sorteggio del componente professore straniero presso università OCSE;
8) copia della domanda di partecipazione alla commissione presentata dal Prof. [#OMISSIS#] Irujo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e della documentazione dello stato civile attestante l’ordine di attribuzione del nome e dei prenomi;
9) copia della domanda di partecipazione alla commissione presentata dal Prof. Boquerà e copia della documentazione dello stato civile attestante l’ordine di attribuzione del nome e dei prenomi;
10) copia della domanda di partecipazione alla commissione presentata dal Prof., Gomez Salvago e copia della documentazione dello stato civile attestante l’ordine di attribuzione del nome e dei prenomi;
11) copia della domanda di partecipazione alla commissione presentata dal Prof. Llamas Pombo [#OMISSIS#] e copia della documentazione dello stato civile attestante l’ordine di attribuzione del nome e dei prenomi;
12) copia della domanda di partecipazione alla commissione presentata dal Prof. Rogel Vide Carlos e copia della documentazione dello stato civile attestante l’ordine di attribuzione del nome e dei prenomi;
13) copia della domanda di partecipazione alla commissione presentata dal Prof. Salvador Coderch Pablo e copia della documentazione dello stato civile attestante l’ordine di attribuzione del nome e dei prenomi;
14) copia del procedimento istruttorio con il quale è stata adottata la delibera del Consiglio direttivo ANVUR n. 3 del 9/1/2013;
15) il modello sintetico di giudizio individuale approvato dalla commissione in data 8 maggio 2013 nonché le modifiche al predetto modello sintetico di giudizio individuale apportate dai commissari in data 21 maggio 2013;
16) tutte le pubblicazioni in formato elettronico ex art. 7 D.M. 7 giugno 2012 dei candidati [#OMISSIS#] Al Mureden, [#OMISSIS#] Annunziata Astone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Azzaro, [#OMISSIS#] Bargelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] Bilotti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cerini, [#OMISSIS#] Delli Priscoli, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Massimo Dogliotti, [#OMISSIS#] Febbrajo, [#OMISSIS#] Fici, Alba [#OMISSIS#] Fondrieschi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gianola, [#OMISSIS#] Giova, Matilede [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Iamiceli, [#OMISSIS#] Ieva, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] La Rosa, Sara Landini, [#OMISSIS#] Leccese, Arnalodo Momace Pinelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nanna, [#OMISSIS#] Natoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Parrinello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pellecchia, [#OMISSIS#] Pilia, Massimo Proto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Putortì, [#OMISSIS#] Quadri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sbordone, [#OMISSIS#] Scaglione, BarbaraToti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
e per il risarcimento del danno
subito dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo operato dell’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica n. 222 del 20 luglio 2012, pubblicato in data 27 luglio 2012 nella G. U. n. 58/2012, è stata indetta la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia per il settore concorsuale 12/A1 — Diritto Privato.
In data 20 novembre 2012, con domanda n. 83673 il ricorrente ha chiesto di partecipare alla predetta procedura valutativa per le funzioni di professore di I fascia, presentando 18 pubblicazioni, tra cui 3 lavori di carattere monografico e dichiarando di possedere 13 titoli.
In data 3 aprile 2013 si è costituita presso la seconda Università degli Studi di Napoli la commissione per la valutazione di cui sono stati nominati Presidente il Prof. Patti e segretario il Prof. Villanacci.
Nella riunione del 3 aprile 2013 la commissione ha adottato i criteri generali per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e degli altri titoli, introducendo criteri integrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore.
L’esito della procedura è stato sfavorevole all’interessato, che quindi ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 16, comma 3 della 1. n. 240 del 2010, dell’art. 1, commi 389 e 394 della L. n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di proroga, arbitrarietà, sviamento, carenza di istruttoria.
La Commissione avrebbe concluso i propri lavori oltre il termine stabilito dalla legge.
L’art. 16, comma 3, lett. e) della 1. n. 240 del 2010, nel definire i contenuti dei regolamenti attuativi, prescrive che i termini e le modalità di espletamento delle procedure, distinte per settori concorsuali, come pure l’individuazione di modalità informatiche devono essere idonee a “consentire la conclusione delle stesse” entro il termine di cinque mesi.
Alla luce delle richiamate disposizioni, tenuto conto che la procedura in argomento è stata indetta il 27 luglio 2012, la commissione avrebbe dovuto concluderla entro il termine perentorio del 27 dicembre dello stesso anno.
Con la legge di stabilità per il 2013 (1. n. 229 del 24 dicembre 2012), è stata prevista, infatti, la possibilità di proroga del suddetto termine e, inoltre, è stata modificata la previsione dell’art. 16, comma 3, lett. e) attraverso la fissazione di una diversa decorrenza del termine di cinque mesi, non più dall’indizione della procedura, bensì “dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all’abilitazione” (previsione, quest’ultima, destinata a trovare applicazione, in conformità al principio di irretroattività e alla fondamentale regola del tempus regit actum, per le procedure indette successivamente alla data di entrata in vigore della legge in argomento).
Il comma 388 dell’art. 1, della legge n. 229 del 24 dicembre 2012 dispone che: “Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo (30 giugno 2013), tenendo conto delle domande presentate dai candidati all’abilitazione nel corrispondente settore concorsuale”.
Il decreto direttoriale n. 343 del 25 febbraio 2013 che ha prorogato il termine per la conclusione dei lavori della commissione nominata al 30 giugno 2013 sarebbe illegittimo perché violerebbe le previsioni dell’art. 1, comma 389, della 1. n. 228 del 2012.
Il decreto sarebbe carente di motivazione, la proroga sarebbe stata disposta in assenza del presupposto normativo, esso sarebbe stato adottato solo per supplire alle carenze organizzative della commissione, che si sarebbe insediata solo a 15 giorni dallo scadere del termine dei lavori.
Le medesime considerazioni riguardano il successivo Decreto direttoriale n. 732 del 22 aprile 2013 di proroga.
Il comma 394 dell’art. 1 della L. n. 228 del 2012, stabilisce la possibilità di procedere ad una ulteriore proroga del termine stabilito dal comma 388, sino alla data del 31 dicembre 2013, sia pure con una diversa procedura e, cioè, con “uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
Il comma 388 conferisce il potere di disporre la proroga sino alla data del 30 giugno 2013 al direttore generale del MIUR, che vi provvede con proprio decreto a condizione che sussistano i presupposti legislativamente previsti, invece per la proroga sino alla data del 31 dicembre è necessario un D.P.C.M. da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Con D.P.C.M. del 16 giugno 2013, in pretesa applicazione della suddetta disposizione, infatti, sono state adottate delle determinazioni che contrasterebbero con l’art. 1, comma 394 della L. n. 288 del 2012.
Il sopra indicato D.P.C.M., non sarebbe stato adottato dopo un autonomo apprezzamento ed ad una adeguata istruttoria da parte dell’Autorità di Governo, ma avrebbe delegato il Direttore Generale di procedere alla proroga ulteriore sino al 30 settembre 2013 con proprio decreto, in contrasto con il dettato normativo e con la tipicità delle competenze attribuite dalla fonte legislativa in relazione ai singoli procedimenti amministrativi dalla stessa istituiti.
Le medesime censure riguardano i successivi provvedimenti di proroga: il D.P.C.M. del 26 settembre 2013 che ha previsto la possibilità di prorogare il termine con decreto direttoriale sino al 30 novembre 2013. A tale D.P.C.M. sarebbe seguito il Decreto direttoriale n. 1767 del 30 settembre 2013 con il quale è stata disposta la proroga.
Alla data di adozione dei sopra citati D.P.C.M. e dei correlati decreti direttoriali sarebbe già decorso il termine di conclusione dei lavori, con conseguente preclusione dell’esercizio del potere di proroga;
2) Violazione dell’art. 16, comma 2, lettere a) e b) della L. n. 240/2010, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di delega ed eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento nell’adozione del regolamento ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012.
La legge 240/2010 non prevederebbe la possibilità di introdurre criteri integrativi o sostitutivi rispetto a quelli normativamente stabiliti, il d.P.R. n. 222 del 2011 (regolamento per il conferimento dell’abilitazione ai sensi dell’art. 16 della 1. n. 240 del 2010) nel disciplinare, all’art. 8, i lavori della commissione non contemplerebbe tale possibilità, stabilendo che ciascuna commissione provvede nella prima riunione a definire le “modalità organizzative per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia”.
Nella prima riunione della commissione del 3 aprile 2013 facendo riferimento all’art. 3 c. 3 del D M. n. 76/2012, sono stati introdotti criteri integrativi o addirittura sostitutivi rispetto ai parametri dettati dal predetto decreto e detti criteri integrativi, utilizzando formule stereotipate;
3) Violazione dell’art. 16, comma 3, lett. f), h) ed i) della 1. n. 240 del 2010, dell’art. 6 del D.P.R. n. 222 del 2011, dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012; violazione dell’art. 33 Cost., violazione dell’art. 9, comma 3 del d.P.R. n. 222 del 2011; illegittima composizione della commissione giudicatrice.
Il componente straniero delle commissioni dovrebbe far parte del medesimo settore disciplinare da valutare, dovrebbe, altresì, essere dotato dei requisiti quantitativi di pubblicazioni richiesti agli studiosi italiani e dovrebbe, infine, conoscere la lingua italiana per esaminare le pubblicazioni.
Il professore spagnolo [#OMISSIS#] Irujo José [#OMISSIS#], chiamato a far parte della commissione, non sarebbe afferente al settore concorsuale 12/A1 — Diritto Privato, essendo docente di diritto commerciale e della navigazione (12/B1). Inoltre, i giudizi espressi da tale commissario sono stati redatti in lingua spagnola, il che sarebbe sintomatico di una scarsa conoscenza della lingua italiana;
4) violazione dell’art. 16 comma 3, lett. o), e) ed f) della 1. n. 240 del 2010, degli artt. 5 e 8 del d.P.R. n. 222 del 2011, del decreto del direttore generale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012 di indizione della procedura, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, segretezza, violazione dell’art. 97 Cost., violazione degli artt. 1, 3 e 21 septiesdella 1. n. 241 del 1990; violazione del d.lgs. n. 52 del 2005 e, in particolare, dell’art. 71; inesistenza dei verbali, eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, sviamento.
La Commissione avrebbe svolto, nel periodo 3 aprile 2013 — 29 novembre 2013, 12 riunioni: tre di tali riunioni hanno avuto luogo nella sede della procedura (la Seconda Università degli Studi di Napoli), mentre sette delle restanti sedute si sarebbero svolte in via telematica e due presso lo studio legale Patti di Roma.
I verbali relativi alle riunioni svolte presso lo studio professionale associato Patti sarebbero nulli, in quanto le attività si sono svolte in luogo diverso da quello istituzionale normativamente stabilito, in assenza delle garanzie di trasparenza, imparzialità, segretezza, senza alcun metodo idoneo ad assicurare la collegialità dei lavori.
Il modello di giudizio sintetico predisposto dai Commissari nella seduta dell’8 maggio 2013 non sarebbe stato allegato e non è stato pubblicato, in violazione dell’art. 16, comma 3, lett. e) che espressamente prescrive il rispetto delle garanzie di pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalla Commissione, nonché dell’art. 8, commi 7 e 9 del d.P.R.n. 222 del 2011.
Le indicazioni definite dalla Commissione nella prima seduta in relazione allo svolgimento delle riunioni telematiche risulterebbero incongrue, lacunose ed inidonee ai suddetti scopi.
Altre inesattezze ed irregolarità riguarderebbero le riunioni del 21 maggio 2013, 21 giugno 2013, 9 luglio 2013, 19 luglio 2013, 3 settembre 2013, 14 ottobre 2013, 21 novembre 2013, 28 e 29 novembre 2013;
5) Violazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990.
La Prof.ssa [#OMISSIS#], residente in Roma ed incardinata presso l’Università di Perugia come si evince dal curriculum depositato in sede di candidatura, avrebbe interesse al trasferimento a Roma, pertanto si sarebbe dovuta astenere, per conflitto di interessi, dall’esprimere il proprio giudizio individuale.
Il Prof. [#OMISSIS#] si sarebbe dovuto astenere con riguardo alla posizione del candidato [#OMISSIS#] Febbraio, in primo luogo perché questo sarebbe professore associato presso l’università di Macerata ove figura come docente il Prof. [#OMISSIS#], in secondo luogo perché quest’ultimo quale sarebbe stato relatore della tesi in diritto civile dello stesso concorrente.
Il Prof. Patti è componente della CAF (Corte di appello Federale), organo della F.I.G.C. (Federcalcio) avverso il quale il ricorrente, nell’esercizio della sua attività professionale, avrebbe agito nell’ambito di alcuni contenziosi;
6) Violazione dell’art. 16 della 1. n. 240 del 2010, degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 76/2012, della Circolare n. 754 del 11 gennaio 2013, dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della 1. n. 241 del 1990, ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sviamento.
La Commissione avrebbe valutato i candidati all’abilitazione alla prima fascia sia sulla base dei criteri e parametri individuati dall’art. 4 del D.M. n. 76/2012 sia sulla base di criteri e parametri diversi e ulteriori, alterando il peso ponderale da attribuire ad alcuni specifici criteri e parametri, violando l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 222 del 2011 (che reca il regolamento per il conferimento dell’abilitazione ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240 del 2010);
La commissione non avrebbe indicato le ragioni del giudizio negativo nei confronti del candidato;
7) Violazione dell’art. 16 della 1. n. 240 del 2010, del D.M. n. 76 del 2012, del decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, degli artt. 1 e 3 della 1. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza a, arbitrarietà, sviamento, difetto assoluto di motivazione, errore rilevante sui presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà e palese disparità di trattamento.
In applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. b), l’art. 7 del decreto ministeriale n. 76 del 2012 la Commissione ha stabilito il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare e, ai fini che in questa sede rilevano, che è stato determinato in 18 pubblicazioni (all. C, punto n. 12 del sopra richiamato decreto).
La commissione non avrebbe adottato un sistema di “ponderazione di ciascun criterio e parametro” utilizzato per valutare i titoli.
La commissione non avrebbe effettuato una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, né avrebbe proceduto alla ponderazione dei criteri e dei parametri imposti dalla normativa sopra richiamata;
8) Violazione dell’art. 16 L. n. 240/2010; degli artt. 3, 4, 6 e 7 del D. M. n. 76/2012 nonché dell’allegato B) al predetto decreto; dell’art.4 c.4 del D. D. n. 222 del 20 luglio 2012; dell’art. 4 del DPR n. 222 del 2011; della circolare ministeriale Prot. n. 754 dell’Il gennaio 2013; dell’art. 97 Cost.; dell’art. 3 della 1. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, manifesta arbitrarietà, irragionevolezza ed erroneità dei presupposti.
Il ricorrente ha superato le 2 mediane applicabili alla procedura, avendo presentato 18 pubblicazioni (il numero massimo consentito dalla normativa) di cui 3 monografie.
La commissione non avrebbe preso in considerazione il superamento delle mediane, derogando ai criteri normativamente stabiliti;
9) Violazione dell’art. 16 della 1. n. 240 del 2010, del D.M. n. 76 del 2012, del decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, degli artt. 1 e 3 della 1. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost. Illegittimità dei giudizi espressi sul Prof. Giovanni Bruno per difetto assoluto di motivazione, errore rilevante sui presupposti di fatto, irragionevolezza manifesta, illogicità, contraddittorietà e palese disparità di trattamento.
I titoli farebbero emergere la consistenza dell’esperienza didattica maturata dal ricorrente che non sarebbe stata considerata dai Commissari.
Vi sarebbe stata una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati giudicati idonei.
In conclusione è chiesto il risarcimento del danno determinato dagli atti impugnati.
Il ricorrente nel corso del giudizio ha chiesto, altresì, che venisse annullato il silenzio serbato dall’amministrazione su alcuni documenti che fanno parte della procedura di valutazione in esame.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 863 del 19.2.2014 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
L’ordinanza è stata riformata in sede di appello, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez, VI n. 1469 del 9.4.2014.
All’udienza del 15 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente il terzo motivo, con la quale il ricorrente deduce che il professore spagnolo [#OMISSIS#] Irujo José [#OMISSIS#], quale docente di diritto mercantile (corrispondente al settore diritto commerciale e della navigazione – 12/B1) presso l’università di Valencia in Spagna, non avrebbe potuto far parte della commissione per il settore concorsuale 12/A1 — Diritto Privato.
La tesi merita adesione.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010, nell’istituire l’abilitazione scientifica nazionale quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari, prevede al terzo comma, lett. f): “l’istituzione per ciascun settore concorsuale di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)”.
Il medesimo terzo comma alla lett. h) stabilisce, inoltre, “l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, … ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”.
II dettato normativo sopra riportato prevede, quindi, la nomina di una Commissione composta da cinque membri “tutti” afferenti al settore concorsuale di riferimento.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, con il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 è stato adottato il Regolamento concernente le modalità per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai fini dell’accesso al ruolo dei professori universitari.
L’art. 6 del menzionato decreto 222/2011 disciplina l’istituzione delle Commissioni per l’abilitazione nazionale per ciascun settore concorsuale (nominate, poi, con successivo Decreto Direttoriale), prevedendo che “quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all’interno della lista medesima ed il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all’interno di un’apposita lista, predisposta dall’ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari. Inoltre, nella redazione della lista, l’ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L’ANVUR assicura, altresì, la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all’articolo 16, comma 3, lettera 11), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista”.
La necessaria afferenza di tutti i commissari al settore concorsuale di riferimento è prevista, inoltre, dall’art. 8 del D.M. 76/2012 recante “l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari”.
Tale norma, in particolare, al primo comma dispone che “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della legge e dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all’interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal recente regolamento riferiti al settore concorsuale di appartenenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero”.
Il comma 2 del medesimo art. 8, nel prevedere per gli aspiranti commissari tutti i requisiti, sottolinea che il curriculum dell’aspirante commissario deve attestare: (…) “b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell’abilitazione per la prima fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza.
Il comma 3 prosegue stabilendo che “Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera b) del comma 22 per quanto attiene ai parametri di cui all’articolo 4 comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), è assicurato dall’appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione dell’attività svolta di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), la coerenza è accertata, per i settori concorsuali di cui all’allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati, e, per i settori concorsuali di cui all’allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati”.
Venendo più specificamente al caso in esame, dal curriculum del Prof. [#OMISSIS#], emerge che egli è Professore di Diritto Mercantile (Commerciale) presso l’Università di Valencia (Spagna), condizione che esclude di per sé l’appartenenza del Commissario OCSE allo stesso Settore Scientifico-Disciplinare per il quale ha concorso il ricorrente (Diritto Privato, già Jus 01).
Il D.M. n. 159 del 12 giugno 2012, recante “Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 29 luglio 2011”, prevede infatti che il Diritto Commerciale, già ascrivibile al Settore Scientifica-Disciplinare Jus 04, rientri nel macro-settore 12/B, insieme alla materia Diritto della Navigazione, mentre il Diritto Privato, afferente al diverso settore Jus 01, risulta collocato nel macro-settore 12/A1, con conseguente impossibilità di assimilare i due distinti profili scientifici.
In altri termini il componente OCSE è docente di una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato”, come risulta dall’allegato A del Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 recante la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
In conclusione la nomina di un Commissario carente di specifica qualificazione scientifica nella materia del Diritto Privato, ha determinato la violazione dell’art. 6, commi 2 e 7, del d.P.R. n. 222/2011 e dell’art. 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240 del 2010. Trattandosi di un collegio perfetto, la mera presenza del Prof. [#OMISSIS#] ha alterato la composizione della commissione di valutazione ed ha finito per riverberarsi sul giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente.
Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 – diritto privato e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Deve, quindi, essere dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto la impugnazione del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di accesso agli atti della procedura concorsuale indicati in epigrafe.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, si osserva che la domanda risarcitoria non risulta sostenuta dalle necessarie allegazioni in ordine al danno subito e all’accertamento della responsabilità dell’amministrazione, sicché la stessa deve essere respinta perché proposta in modo del tutto generico.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, attesa la novità della procedura di abilitazione scientifica e, quindi, delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
– dichiara la improcedibilità del ricorso avverso il silenzio diniego maturato a