Circa la supposta erroneità e illegittimità della somministrazione del test di ingresso per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, come la Sezione ha già avuto modo di affermare (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10129 del 2017, n.11312 del 2017 e, in ultimo, TAR Lazio, III, n.8779 del 2018), con riferimento ai venti quesiti di logica, detta determinazione, inerente all’articolazione e alla struttura del test, è stata assunta dal Soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli e dunque le censure devono essere respinte.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 9759
Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-illegittimità del test di ingresso
N. 09759/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12247/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12247 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Leone in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3, come da procura in atti;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Frasca non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 3 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
– dell’elenco del 19 settembre 2017, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio, in modo anonimo, dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
– della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, in data 29 settembre 2017 in modo anonimo;
– del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 con i relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”;
– dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2017/2018 dell’Università in epigrafe;
– del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 19 maggio 2017, n. 293, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2017/2018;
– del Decreto Interministeriale 3 agosto 2017, n. 580, avente ad oggetto la “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018”;
– della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici veterinari per l’anno accademico 2017/2018 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;
– dell’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, Rep. Atti n. 69/CSR sul documento concernente il modello previsionale e la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2017/2018 dei laureati magistrali a ciclo unico, delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
– del Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 n. 523, avente ad oggetto la “Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2017/2018”;
– dell’Avviso 2 marzo 2017, protocollo n.6228, avente ad oggetto il “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”;
– della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati;
– degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, individuata all’Allegato 1 del bando di concorso;
– ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
– ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
– delle disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018”;- di tutti i provvedimenti recanti le graduatorie pubblicate dalle Università citate in epigrafe nella parte in cui non ridistribuiscono i posti non assegnati ai candidati non comunitari, non residenti in Italia, rintracciabili al seguente link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2017/cerca_corsi.php;
– della nota con la quale le Università hanno comunicato al MIUR i posti non assegnati ai candidati non comunitari, non residenti in Italia, rintracciabile al seguente link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2017/cerca_corsi.php;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
E per l’accertamento
– del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca e di Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. Pozzi in sostituzione degli Avv.ti Campanelli, [#OMISSIS#], Leone e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Considerato che con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto l’annullamento del negativo esito della prova di accesso per l’immatricolazione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 20172018, nel quale ha conseguito 49,20 punti;
Considerato che le censure poste all’attenzione del Collegio possono essere definite mediante richiamo a precedenti specifici, ex art. 74 c.p.a., e dunque mediante sentenza in forma semplificata;
Considerato, infatti, che, quanto ai motivi che si appellano alla circostanza per cui alcuni dei quiz somministrati sarebbero stati presenti in volumi di preparazione al test d’ingresso in comune commercio, come già affermato dalla sentenza n. 109502017, tale argomentazione, benché in effetti documentata, non appare invalidante dell’intera procedura, anche se potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come inadempienza del CINECA, in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi (questi ultimi forse redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti);
– che, inoltre, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso ai manuali in questione abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina (fermo restando che, in una prospettiva di maggiore trasparenza, la stessa Amministrazione potrà in futuro suggerire testi di preparazione o addirittura pubblicare essa stessa ex ante una serie di test nell’ambito di quali estrarre poi i quesiti da sottoporre ai candidati);
Considerato altresì che, quanto ai motivi in cui si prospetta l’erroneità e l’illegittimità della somministrazione, nell’ambito del test di ingresso, di quesiti non disciplinari né di cultura generale, bensì di venti quesiti di logica, la Sezione ha già avuto modo di affermare che detta determinazione, inerente all’articolazione e alla struttura del test, è stata assunta dal Soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli, come già più volte segnalato dalla Sezione (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10129 del 2017, n.11312 del 2017 e, in ultimo, TAR Lazio, III, n.8779 del 2018);
Considerato, inoltre, che, quanto ai motivi che lamentano, rispettivamente, una difettosa e carente istruttoria circa l’effettivo fabbisogno professionale considerato in sede di decisione sul numero dei posti da mettere a concorso su scala nazionale e la mancata distribuzione agli idonei dei posti non occupati dai vincitori, osserva il Collegio che circa l’ipotetica offerta ministeriale formativa asseritamente inferiore alle capacità ricettive didattiche degli Atenei non vengono forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all’offerta formativa per pareggiare detta capacità ricettiva, in raffronto alla posizione occupata dall’interessata in graduatoria, tale da consentire alla medesima di essere ammessa ai corsi di laurea in argomento (cfr. in ultimo TAR Lazio, III, n.4626 del 2018), dal momento che la ricorrente (come emerge dalla nota depositata dal MIUR in esito all’ordine istruttorio impartito dal Collegio in corso di causa) è collocata al posto n. 19.847 in graduatoria generale, e negli Atenei da ella indicati nella domanda di partecipazione sono collocati in posizione migliore della sua un numero di aspiranti che varia da 2.218 a 2.762, sicchè non risulta possibile che ella si giovi della chance di godere di eventuali scorrimenti;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni costituite che forfetariamente e complessivamente liquida in euro 1.000,00 (mille0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/10/2018