Irragionevolezza dei giudizi di non abilitazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 agosto 2014, n. 8715
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio
N. 08715/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05167/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5167 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Scarpato, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Sicilia, 50;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Diethard Fischer;
per l’annullamento
– del mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia (ASN 07/A1 Economia agraria e estimo – anno 2012).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, ai preliminari, l’avv. L. [#OMISSIS#] per la ricorrente e l’avv. dello Stato G. Galluzzo per l’amministrazione resistente;
Sentite tutte le parti di causa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. che hanno acconsentito a definire la controversia con sentenza in forma semplificata;
Considerato che il ricorso si rivela fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione non risultano ragionevoli nella misura in cui il ricorrente, pur avendo superato due mediane sulle tre di riferimento ed ottenuto un giudizio nel complesso non negativo (e comunque non peggiore di altri candidati giudicati idonei), è stato giudicato non idoneo alla richiesta abilitazione;
– che il giudizio finale di non idoneità, assunto con tre voti favorevoli e due contrari espressi dai membri della commissione, non risulta coerente con la stessa motivazione contenuta nelle premesse del giudizio collegiale, soprattutto se rapportato a quanto espresso con riferimento ad altri candidati giudicati idonei;
– che, invero, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, il livello è stato giudicato nel complesso“buono” quando altri candidati giudicati abilitati hanno raggiunto un livello solo accettabile della produzione scientifica;
– che anche gli altri parametri sono stati valutati nel complesso positivi e comunque non inferiori a quelli di altri candidati giudicati idonei;
– che il ricorso va quindi accolto nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti della ricorrente;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente
– che le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 oltre IVA e CPA.
Contributo unificato a carico del Ministero resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del DPR n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2014 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)