TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 agosto 2014, n. 8780

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione analitica di titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2014-08-06
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
 

Contenuto sentenza

N. 08780/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07646/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7646 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Pampanini, [#OMISSIS#] Prestamburgo, [#OMISSIS#] Trevisan, [#OMISSIS#] Pirazzoli, Salvatore Tudisca, [#OMISSIS#] Bellia, [#OMISSIS#] Zarbà, [#OMISSIS#] Cucuzza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Perito, [#OMISSIS#] Cupo, [#OMISSIS#] Verneau, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sini, [#OMISSIS#] Pretolani, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Casieri, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 2; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; 
per l’annullamento
– del decreto del MIUR n. 76 del 7 giugno 2012 avente ad oggetto: regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari;
– delle delibere ANVUR n. 50/2012 e n. 64/2012;
con i primi motivi aggiunti depositati il 19.12.2012
per l’annullamento:
– della nota del Ministero dell’Istruzione prot. 6077 del 15.10.2012 e della delibera ANVUR n. 83 del 08.10.2012 con cui è stata respinta la domanda della prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] diretta ad accedere alla formazione delle commissioni giudicatrici dell’abilitazione scientifica nazionale;
– della nota del Ministero dell’Istruzione prot. 6079 del 15.10.2012 e della delibera ANVUR n. 83 del 08.10.2012 con cui è stata respinta la domanda della prof. [#OMISSIS#] Pampanini diretta ad accedere alla formazione delle commissioni giudicatrici dell’abilitazione scientifica nazionale;
– della nota del Ministero dell’Istruzione prot. 6080 del 15.10.2012 e della delibera ANVUR n. 83 del 08.10.2012 con cui è stata respinta la domanda della prof. [#OMISSIS#] Prestamburgo diretta ad accedere alla formazione delle commissioni giudicatrici dell’abilitazione scientifica nazionale;
– della nota del Ministero dell’Istruzione prot. 6081 del 15.10.2012 e della delibera ANVUR n. 83 del 08.10.2012 con cui è stata respinta la domanda della prof. [#OMISSIS#] Pretolani diretta ad accedere alla formazione delle commissioni giudicatrici dell’abilitazione scientifica nazionale;
– della nota del Ministero dell’Istruzione prot. 6084 del 15.10.2012 e della delibera ANVUR n. 83 del 08.10.2012 con cui è stata respinta la domanda della prof. [#OMISSIS#] Trevisan diretta ad accedere alla formazione delle commissioni giudicatrici dell’abilitazione scientifica nazionale;
– della nota del Ministero dell’Istruzione prot. 6085 del 15.10.2012 e della delibera ANVUR n. 83 del 08.10.2012 con cui è stata respinta la domanda della prof. Salvatore Tudisca diretta ad accedere alla formazione delle commissioni giudicatrici dell’abilitazione scientifica nazionale;
– del decreto direttoriale Min. Istruzione 181/2012;
con i secondi motivi aggiunti depositati il 14.3.2013 e il 29.5.2013
per l’annullamento
– del decreto del D.G. MIUR n. 64/2013 clon la quale è stata approvata la lista degli aspiranti commissari individuando n. 18 docenti sorteggiabili per la formazione delle commissioni di concorso;
– della nota ANVUR n. 83/2012; della nota ANVUR n. 1319/2012; del decreto MIUR n. 145/2013 e n. 343/2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono professori di prima o seconda fascia e ricercatori afferenti al settore concorsuale (SC) 07/A1, settore scientifico disciplinare (SSD) AGR/01.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’Ocienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
I medesimi requisiti prescritti per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale, a seguito di una valutazione espressa sulla base dei criteri e parametri di qualificazione scientifica appena menzionati, devono essere posseduti anche da coloro che già rivestono la posizione di professore di prima fascia, che desiderino far parte della “Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia” da cui si individuano i commissari incaricati di svolgere le procedure di abilitazione indette per ciascuna area concorsuale.
Ai sensi, inoltre, dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011, “gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del dottorato di cui all’art. 4, comma 1, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore per il quale è stata presentata domanda”.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Per le procedure di abilitazione all’accesso alle funzioni di prima e di seconda fascia, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate si basa sui criteri ed i parametri definiti, per l’accesso a ciascuna fascia, rispettivamente agli artt. 4 e 5 del d.m. n. 76/2012, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale”.
Per la valutazione dei titoli, la commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E’.
L’art. 6 del d.m. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”) fa riferimento agli indicatori bibliometrici stabilendo che “i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B” siano definiti dall’ANVUR “secondo modalità stabilite con propria delibera”.
Il DM 76 prevede che per il settore concorsuale 07/Al, al quale appartengono i ricorrenti, gli “indicatori bibliometrici”, da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
a) numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 3, comma i del Regolamento. Per questo indicatore la normalizzazione dell’età accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni:
b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva normalizzato per l’età accademica;
c) l’indice h di Hirsch normalizzato per l’età accademica.
3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a) b) e e) si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e seconda fascia di ogni- settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;
b) ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2.
4. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane è effettuato dall’ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero.
5. Gli indicatori bibliometrici alfine della valutazione degli aspiranti commissari sono i seguenti.
a) il numero degli articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 6, comma 1, del regolamento;
b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva;
c) l’indice h di Hirsch.
6 Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 5 sono le seguenti:
a) per ciascuno dei tre indicatori si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;
b) ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 5.
7. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane è effettuato dall’ANVUR. e pubblicato sul proprio sito web e su quello del ministero”.
L’ANVUR – Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, con gli atti in epigrafe ha fissato le mediane dei tre indicatori di cui all’Allegato A del DM n. 76/2012 (ai sensi del quale, per mediana si intende: “il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due piani uguali”.
Alcuni dei ricorrenti, professori di prima fascia, non sono stati ammessi alle commissioni di abilitazione nazionale per il mancato raggiungimento delle soglie individuate dall’impugnato decreto ministeriale mediante gli indicatori bibliometrici.
Avverso gli atti in epigrafe hanno quindi proposto ricorso gli interessati deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010 e dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 222/2011. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento della fattispecie, difetto di adeguata istruttoria, disparità di trattamento, violazione dei principi di congruità, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Ingiustizia grave e manifesta.
La valutazione della qualificazione scientifica dei professori, di prima e seconda fascia, e dei ricercatori universitari del macro-settore 07/A – “Economia Agraria ed Estimo” (coincidente con il Settore Concorsuale 07/A1 e con il Settore Scientifico Disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo rurale”).
Il DM 76/2012 ha incluso il settore concorsuale in esame tra quelli per i quali opera una valutazione della “qualificazione scientifica” fondata sul ricorso ai cd. “indici bibliometrici” (allegato A), ma la peculiarità del settore medesimo escluderebbe che tali indicatori possano attestare l’effettiva qualità dell’attività scientifica dei candidati alle funzioni di professore universitario ed al ruolo di membri di Commissioni giudicatrici.
Il settore concorsuale “SC 07/A1” presenterebbe caratteristiche specifiche e proprie delle cd. “scienze sociali”, che lo distinguerebbero dagli altri SSD afferenti all’area CUN 07-Scienze Agrarie e Veterinarie con riguardo, sia all’oggetto delle ricerche, sia alle metodologie utilizzate, sia alle pratiche di pubblicazione ed ai veicoli di pubblicazione (riviste e monografie).
Il settore concorsuale 07/A1 individuato dal d.m. 29 luglio 2011, n. 336, All. B, rientrerebbe nell’ambito delle cd. scienze sociali, per lo spiccato collegamento con realtà ed esigenze geograficamente, socialmente e temporalmente definite e che, per loro natura, non possono assurgere ad argomenti aventi una caratura tale da essere trattati nelle riviste indicizzate, riviste internazionali su cui si basano gli indicatori bibliografici previsto dal d.m. impugnato e dai provvedimenti dell’ANVUR.
Il settore si interesserebbe dell’attività scientifica e didattica formativa nel campo degli aspetti economici, politici, gestionali ed estimativi della produzione, trasformazione, distribuzione, mercato e consumo dei prodotti del settore primario (agricoltura, selvicoltura e pesca), dell’economia agroalimentare e delle agro-biotecnologie. ai loro, rapporti con le altre componenti del sistema socioeconomico e ambientale, alle problematiche dell’assistenza tecnica, degli aspetti economici della valutazione di impatto ambientale, dello sviluppo socio economico dei territori rurali, delle dinamiche legate all’interazione tra città e campagna ed alla relativa pianificazione, dei processi di innovazione su scala territoriale.
Il settore sarebbe assimilabile ai settori concorsuali che sono stati invece considerati “non bibliometrici” ai quali si applicano i diversi criteri contemplati dall’Allegato 13 del d.m. n. 76/2012 (Aree disciplinari da 10 a 14: Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie; Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche; Scienze giuridiche; Scienze Economiche e statistiche; Scienze Politiche e sociali).
Settori ricompresi per i quali sarebbe improprio l’utilizzo di criteri per la valutazione qualitativa della relativa produzione scientifica basati sulle riviste indicizzate nelle basi di dati of Science di Thomson Reuters e/ o Scopus di Elsevier, posto che tali riviste hanno carattere internazionale e si occupano di tematiche di rilievo ed interesse globale privilegiando le cosiddette “scienze dure” piuttosto che le “scienze sociali”.
Il SSD AGR/01 non sarebbe adatto ad essere valutato mediante indici bibliometrici (che considerano soltanto gli articoli pubblicati su determinate riviste di rilievo internazionale indicizzate in specifiche banche dati, nonché le citazioni che gli stessi articoli hanno ricevuto in altre riviste a loro volta indicizzate), perché sarebbe l’unico tra i settori rientranti nell’Area “07 -Scienze Agrarie e Veterinarie” a connotarsi per la vicinanza alle cd. scienze sociali.
Il sistema di valutazione del d.m. 76/2012 penalizzerebbe tutto il settore disciplinare 07/A1, la cui attività scientifica si sviluppa con pubblicazioni su riviste diverse ed incompatibili da quelli presi in considerazione dagli indicatori bibliometrici fatti propri dal medesimo D.M., perché per accedere alle procedure di valutazione, gli interessati devono dimostrare indici bibliometrici che oltrepassino la soglia delle mediane in almeno due dei tre indicatori.
Con motivi aggiunti depositati il 19.12.2012 i ricorrenti hanno impugnano le note in epigrafe che esprimono le valutazioni negative nei riguardi dei singoli ricorrenti che hanno presentato la domanda per svolgere la funzione di Commissari nelle procedure per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 07/Al.
Al riguardo sono stati dedotti i vizi di illegittimità in via derivata di quelli già espressi nei motivi del ricorso introduttivo.
Con motivi aggiunti depositati il 14.3.2013 3 29.5.2013.
i ricorrenti hanno impugnano le note in epigrafe con cui sono stati individuati 18 membri idonei per essere nominati per estrazione a sorte nelle Commissioni e altri 5 membri per far parte della Commissione per l’abilitazione scientifica di prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale in esame.
Al riguardo sono stati dedotti i vizi di illegittimità in via derivata di quelli già espressi nei motivi del ricorso introduttivo.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio con memoria in cui eccepisce la inammissibilità del ricorso, atteso che con esso sarebbero stato impugnati atti amministrativi generali privi di concreta ed immediata lesività per i ricorrenti, i quali quindi avrebbero dovuto attendere l’adozione di provvedimenti attuativi, e la sua infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 1721 del 17.4.2013 è stata respinta la domanda di sospensione degli atti impugnati ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei professori idonei selezionati a far parte della commissione giudicatrice nell’area scientifica di interesse 07/A1 Economia Agraria ed Estimo (settore scientifico disciplinare AGR/01 Economia ed Estimo); inoltre è stata fissata l’udienza di trattazione del merito della causa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del CPA al 4.12.2013.
Con ordinanza collegiale n. 10751 del 4.12.2013, all’esito dell’udienza pubblica, sono stati disposti incombenti istruttori ai quali i ricorrenti hanno adempiuto con atti depositati il 22.5.2014.
In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Con nota del 12.5.2014, depositata il 22.5.2014, la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Perito ha rinunciato al ricorso avendo conseguito l’abilitazione scientifica.
All’udienza del 4 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare può prescindersi dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso in considerazione della evidente infondatezza del ricorso nel merito.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto della rinuncia al ricorso di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Perito formulata con atto depositato il 22.5.2014.
Al riguardo si osserva che in numerosi settori concorsuali sia a livello nazionale che internazionale si fa riferimento a indicatori di tipo bibliometrico.
Tali indicatori, distinti per fascia, sono definiti nell’Allegato A del regolamento approvato con DM n. 76/2012.
La disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che sia al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento.
Ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Il ruolo di professore di prima e di seconda fascia costituisce, infatti, il vertice della carriera accademica, il che giustifica il rigore della selezione previsto dal legislatore che, in quanto espressione di discrezionalità politica, non è sindacabile in questa sede.
Il decreto 76/2012, per entrambe le fasce dei professori universitari, prevede che la valutazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva venga misurato mediante gli indicatori dell’attività scientifica di cui all’articolo 6 del decreto (secondo le regole precisate negli allegati A e B del DM 76/2012), per cui possono conseguire l’abilitazione scientifica solo i candidati che, oltre ad aver avuto una valutazione positiva secondo gli altri criteri e parametri, presentino gli indicatori di attività scientifica richiesti per la prima o per la seconda fascia e calcolati secondo le regole di cui agli allegati A e B del decreto.
Le commissioni, ai sensi del sopra menzionato art. 6, possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Il giudizio delle commissioni esaminatrici sui curricula dei candidati, inoltre, deve fondarsi sulla “valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate” (cfr. art. 3, comma 1, D.M. 76/2012) e tenendo “ben presenti la qualità della produzione scientifica” (come stabilito dall’art. 4, comma 2, lett. c) e dall’art. 5, comma 2, lett. c) del D.M. 76/2012).
Lo stesso giudizio deve, poi, tener conto della valutazione dei risultati scientifici significativi, anche con riferimento alla rilevanza internazionale degli stessi (art. 3, comma 2, del D.M. 76/2012).
Alla luce di tali premesse devono essere disattese le censure dei ricorrenti, secondo cui la valutazione dei singoli candidati si risolverebbe nel mero rispetto del parametri bibliometrici, posto che come evidenziato le Commissioni sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili.
Ed invero il D.M. 76/2012 ha definito i parametri per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, chiamati a giudicare i candidati al fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale.
In particolare l’art. 3, comma 3, del citato D.M., in combinato disposto con il seguente art. 6, dispongono che “l’abilitazione venga attribuita dalla commissione sulla base dei criteri e parametri che la stessa commissione prima di procedere alle attività di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto direttoriale 222 del 20 luglio 2012 (bando 2012), ha deciso di utilizzare tra quelli indicati agli articoli 4 e 5 (e gli eventuali criteri diversi e/o integrativi) e, per quanto attiene l’impatto della produzione scientifica complessiva, sulla base di indicatori numerici specifici e delle relative regole di utilizzo, definiti negli Allegati al decreto”.
Gli atti normativi in questione confermano l’insindacabilità in sede giurisdizionale delle scelte di natura politica svolte dagli organi di vertice dell’Amministrazione: i D.M. impugnati, infatti, individuano i fini e dettano i principi generali ai quali gli atti amministrativi (quali la delibera 50/2012 dell’ANVUR e il D.D. 181/2012 del MIUR anch’essi impugnati) danno attuazione.
Anche le ulteriori deduzioni secondo cui la disciplina “Economia agraria ed estimo” avrebbe dovuto afferire ad un settore non bibliometrico anziché ad un settore bibliometrico non sono persuasive.
La materia “Economia agraria ed estimo”, secondo quanto previsto dal D.M. 76/2012, segue le regole stabilite per il settore scientifico disciplinare di riferimento, che, nel caso di specie é il settore AGR/01 “Economia ed estimo rurale”.
Per tale ragione essa é soggetta alla disciplina dell’allegato A al D.M. 76/2012, relativo al settori bibliometrici.
Dalle argomentazioni sviluppate dagli interessati e dalla documentazione allegata non si evincono ragioni evidenti per giustificare una deroga all’applicazione del suddetto principio generale.
Le censure dei ricorrenti, invero, si basano sulla peculiarità specifica della materia che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad assimilarla alle cd. “sciente sociali” e a disattendere un metodi di valutazione basato sugli indici bibliometrici.
Tuttavia si tratta di valutazioni che riguardano il merito dell’azione amministrativa, come tali non sindacabili dal giudice amministrativo, se non in ipotesi di manifesta illogicità o contraddittorietà che non è dato rinvenire nel caso in esame.
Peraltro la peculiarità della materia è stata già considerata al momento della determinazione degli indicatori, atteso che, come eccepito dalla difesa dell’Amministrazione, il valore delle mediane per il settore 07/A1 è assai inferiore rispetto a quello previsto per l’intero settore scientifico disciplinare.
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Devono altresì essere respinti i motivi aggiunti depositati il 19.12.2012, il 14.3.2013 e il 29.5.2013 posto che essi ripetono le censure introdotte con il ricorso principale.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti attesa la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone quanto segue:
da atto della rinuncia al ricorso di Perito [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
respinge i motivi aggiunti depositati il 19.12.2012, il 14.3.2013 e il 29.5.2013;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)